Cap.4_Acustica In Edilizia Cap.4 Acustica

User Manual: Cap.4_AcusticaInEdilizia

Open the PDF directly: View PDF PDF.
Page Count: 12

8899
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
PPrreemmeessssaa
La legge Quadro sull’inquinamento acustico 447 del 24/10/95 [1] stabilisce i principi
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico. Nel settore delle costruzioni la legge quadro prevede un decreto
sui requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e sui requisiti acustici passivi
degli edifici e dei loro componenti (art. 3, punto e, legge n°447) ed un decreto sui criteri per
la progettazione, l’esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie (art. 3, punto f,
legge 447). In ottemperanza al primo punto di queste disposizioni è stato pubblicato il
D.P.C.M. 5/12/97 [2] sulla “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, mentre
in merito al secondo aspetto relativo ai criteri di progettazione ed esecuzione delle
costruzioni edilizie, il relativo decreto non è stato ancora emanato.
L’emanazione del D.P.C.M. 5/12/97 sta avendo un impatto molto importante nel mondo delle
costruzioni sia per l’impulso dato nella ricerca e sviluppo di materiali e tecnologie in grado di
fare fronte alle richieste più restrittive determinate dai nuovi limiti, sia per l’incertezza
relativa ad alcuni aspetti controversi e di difficile interpretazione. Su quest’ultimo aspetto, in
particolare, si è molto dibattuto in vari incontri, seminari e convegni organizzati da enti e
associazioni successivamente all’emanazione del decreto. In varie occasioni sono state anche
formulate richieste di chiarimento ai vari ministeri coinvolti ma, a fronte di molte richieste,
soltanto alcune risposte sono pervenute. Ad oggi tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione
del decreto, dai progettisti alle imprese di costruzione, dagli enti locali agli organi di
controllo, auspicano che vengano al più presto emanate disposizioni che permettano di
operare con minore incertezza.
CCAAPPIITTOOLLOO 44
A cura di: Patrizio Fausti
CCoonntteennuuttii ddeell DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977
GGeenneerraalliittàà
Il decreto è strutturato in 4 articoli e un allegato. L’allegato A descrive le grandezze di
riferimento, fornisce alcune definizioni e riporta le tabelle con la classificazione degli edifici
e i relativi valori limite. La struttura è la seguente:
Campo di applicazione (art. 1)
Classificazione degli ambienti abitativi (art.2 e tabella A)
Definizione dei servizi a funzionamento continuo e discontinuo (art.2)
Grandezze di riferimento: definizioni, metodi di calcolo e misure (art.2 e allegato A)
Valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti
degli edifici in opera (art.3 e tabella B)
Valori limite dei livelli di rumorosità indotti dalle sorgenti sonore interne agli edifici
(art.3, tabella B e allegato A)
L’ambito di applicazione del decreto fa chiaramente riferimento alla situazione in opera. L’art. 1
cita, infatti, che “il decreto determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli
edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di
ridurre l’esposizione umana al rumore”.
Per quanto riguarda la classificazione degli ambienti abitativi (di cui all’art. 2, comma 1,
lettera “b” della legge n. 447 del 26-10-95) si considerano le categorie della tabella A che
viene di seguito riportata.
Categoria A : edifici adibiti a residenza o assimilabili
Categoria B : edifici adibiti ad uffici e assimilabili
Categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
Categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
Categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
Tabella A: classificazione degli ambienti abitativi
9900
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
9911
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
All’articolo 2 vengono inoltre definiti i servizi a funzionamento continuo e discontinuo. I
servizi a funzionamento continuo sono gli impianti di riscaldamento, di aerazione e di
condizionamento. I servizi a funzionamento discontinuo sono gli ascensori, gli scarichi
idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
Le grandezze di riferimento da considerare per la valutazione dei requisiti (articolo 2 e
allegato A del decreto) vengono di seguito elencate e definite.
TTeemmppoo ddii rriivveerrbbeerraazziioonnee ((
T
))
: è il tempo necessario affinché, in un determinato punto
dell’ambiente, il livello di pressione sonora si riduca di 60 dB rispetto a quello che si ha
nell’istante in cui la sorgente sonora cessa di funzionare. Varia al variare della frequenza.
PPootteerree ffoonnooiissoollaannttee aappppaarreennttee ddii eelleemmeennttii ddii sseeppaarraazziioonnee ffrraa aammbbiieennttii ((
R'
))::
è una
grandezza che definisce le proprietà isolanti di una parete divisoria tra due ambienti. Con
il termine apparente” si intende “misurato in opera” e quindi R' prende in considerazione
tutta la potenza sonora che arriva nell’ambiente ricevente, non solo quella che attraversa
la parete divisoria. Varia al variare della frequenza. Il decreto prevede il valore limite del
suo
iinnddiiccee ddii vvaalluuttaazziioonnee ((
R'w), indicato dal pedice w, che è un valore unico ottenuto dai
valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
IIssoollaammeennttoo aaccuussttiiccoo ssttaannddaarrddiizzzzaattoo ddii ffaacccciiaattaa ((
D2m,nT
))
::è una grandezza che definisce le
proprietà isolanti di una parete divisoria tra l’ambiente esterno (sorgente sonora) e
l’ambiente interno (ricevente). Il pedice 2m significa che la misura all’esterno viene
effettuata a 2 metri dalla facciata; il pedice nT significa che tale risultato viene
normalizzato rispetto al tempo di riverberazione dell’ambiente ricevente. Varia al variare
della frequenza. Il decreto prevede il valore limite del suo indice di valutazione ((D2m,nT,w))
ottenuto dai valori alle varie frequenze secondo una procedura normalizzata.
LLiivveelllloo ddii rruummoorree ddii ccaallppeessttiioo ddii ssoollaaii nnoorrmmaalliizzzzaattoo ((
L'n
))
::è una grandezza che definisce
il livello di rumore trasmesso essenzialmente per via strutturale e che interessa il
complesso pavimento-solaio. Il pedice
n
indica che la misura viene normalizzata rispetto
all’area equivalente di assorbimento acustico. Varia al variare della frequenza. Il decreto
prevede il valore limite del suo indice di valutazione ((Ln,w))ottenuto dai valori alle varie
frequenze secondo una procedura normalizzata.
LLiivveelllloo mmaassssiimmoo ddii pprreessssiioonnee ssoonnoorraa,, ppoonnddeerraattaa AA ccoonn ccoossttaannttee ddii tteemmppoo ssllooww ((
LASmax
))
::è
il valore massimo del livello istantaneo di pressione sonora misurato durante l’evento
sonoro causato da un impianto a ciclo discontinuo.
LLiivveelllloo ccoonnttiinnuuoo eeqquuiivvaalleennttee ddii pprreessssiioonnee ssoonnoorraa,, ppoonnddeerraattaa
A
((
LAeq
))
::è il valore medio
energetico del livello di pressione sonora prodotto da un impianto a ciclo continuo.
Per quanto riguarda i valori limite dei parametri sopra citati si fa riferimento alla tabella B
del decreto, di seguito riportata, e alle indicazioni inserite all’interno dell’allegato A.
CCaatteeggoorriiee ddii ccuuii aallllaa TTaabb.. AAPPaarraammeettrrii
R'wD2m,nT,w L'n,w LASmax LAeq
D 5545583525
A, C 5040633535
E 5048583525
B, F, G 50 42 55 35 35
Tabella B: valori limite
I primi tre parametri sono indici di valutazione (caratterizzati dalla lettera w), gli ultimi due
sono valori riferiti al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a funzionamento discontinuo
(LASmax) e a funzionamento continuo (LAeq).
Per quanto riguarda l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente tra ambienti,
nel decreto è precisato che questo va misurato tra unità immobiliari distinte.
Il decreto poi specifica che, per l’edilizia scolastica, è necessario determinare anche il tempo
di riverberazione, i cui limiti sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori
pubblici n.3150 del 22 maggio 1967 [3] recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti
acustici negli edifici scolastici.
Nell’allegato A sono inoltre riportate due precisazioni in merito al rumore prodotto dagli
impianti tecnologici di cui la prima contrasta parzialmente con i valori limite riportati in
tabella B. Si dice infatti che, per gli impianti, devono essere rispettati i valori limite di 35
dB(A) LASmax per i servizi a funzionamento discontinuo e 25 dB(A) LAeq per servizi a
9922
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
9933
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
funzionamento continuo, quest’ultimo valore precedentemente differenziato nella tabella B.
Le misure di livello sonoro prodotto dagli impianti devono essere eseguite nell’ambiente nel
quale il livello di rumore è più elevato, e tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il
rumore si origina.
RRiiffeerriimmeennttii nnoorrmmaattiivvii
Il decreto fa riferimento ad alcune normative per la definizione e la misurazione dei parametri
che definiscono i requisiti acustici passivi. Tali riferimenti normativi sono risultati in alcuni
casi errati, incompleti o non aggiornati. Inoltre, alcune normative sono state aggiornate
dall’UNI anche successivamente all’approvazione del decreto e le vecchie versioni sono state
ritirate.
Si riportano di seguito i diversi riferimenti normativi dati dal decreto e di fianco quelli corretti
e aggiornati alle normative attualmente in vigore.
GGrraannddeezzzzeeRRiiffeerriimmeennttii nnoorrmmaattiivvii ddaattii RRiiffeerriimmeennttii nnoorrmmaattiivvii
ddaall ddeeccrreettooccoorrrreettttii ee aaggggiioorrnnaattii
Tempo di riverberazione TISO 3382 del 1975 ISO 3382 - 1997 [4] e
UNI ISO 354 – 1989 [5]
Potere fonoisolante apparente R' EN ISO 140-5 del 1996 (errato) UNI EN ISO 140-4 : 2000 [6]
Isolamento acustico standardizzato
di facciata D2m,nT Nessun rifer. norm. UNI EN ISO 140-5 : 2000 [7]
Livello normalizzato di rumore
di calpestio L'nEN ISO 140-6 del 1996 (errato) UNI EN ISO 140-7 : 2000 [8]
Indice di valutazione R'wUNI 8270-7 del 1987 UNI EN ISO 717-1 : 1997 [9]
Indice di valutazione D2m,nT,w Nessun rifer. norm. UNI EN ISO 717-1 : 1997 [9]
Indice di valutazione L'n,w UNI 8270-7 del 1987 UNI EN ISO 717-2 : 1997 [10]
OOsssseerrvvaazziioonnii ssuull DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977
GGeenneerraalliittàà
L’applicazione del D.P.C.M. 5/12/1997 sta creando una serie di problemi riguardanti sia
l’interpretazione che gli aspetti tecnici ed economici legati al soddisfacimento dei requisiti.
In alcuni casi, a fronte di incertezze nell’applicazione del decreto, si può fare riferimento al
buon senso. Ad esempio, con riferimento ai valori limite riportati nella tabella B, non è
esplicito quali siano i limiti nel caso di edifici con diverse destinazioni d’uso (residenziale-
terziario, residenziale-attività artigianali, etc). In questo caso il buon senso suggerisce di
considerare i valori limite più restrittivi.
In altre situazioni sono stati forniti dei pareri da funzionari ministeriali. Ad esempio non è ben
definita l’applicabilità del decreto o di parte del decreto nei casi di ristrutturazione di edifici
e/o impianti. Per questo specifico aspetto è stato fornito un parere da un funzionario del
Ministero dell’Ambiente, con lettera inviata p.c. al Comune di Genova in data 9-3-99. In
questa lettera si dice di “assoggettare al totale rispetto del decreto tutti gli edifici per i quali
debba essere rilasciata una concessione edilizia (oggi permesso di costruire) e/o siano
soggetti agli adempimenti di cui all’art. 8 della L. 447/95”. Si dice inoltre di assoggettare al
rispetto dei limiti tutti i nuovi impianti tecnologici, siano essi installati ex-novo od in
sostituzione di altri già esistenti”. Viene poi indicato che “non sono soggetti all’adeguamento
delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai gli edifici che non siano oggetto di totale
ristrutturazione, in particolare l’accertato superamento dei limiti degli impianti tecnologici
dovrà essere risolto con un intervento sull’impianto ma senza adeguare le caratteristiche
passive degli impianti già esistenti”. I pareri di funzionari non sono comunque considerati
“giurisprudenza” e quindi i dubbi sulla corretta interpretazione del decreto potrebbero ancora
permanere anche in questi casi.
Dubbi sulla applicabilità del DPCM 5/12/97 sono nati per effetto della mancata emanazione
del D.M. sui criteri di progettazione, esecuzione e ristrutturazione degli edifici prevista al
9944
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
9955
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
punto f, art. 3 della legge 447. In realtà le attuali conoscenze tecniche e le tecnologie
costruttive permettono di realizzare edifici a regola d’arte in grado di soddisfare i requisiti
previsti dal DPCM 5/12/97 anche in assenza del citato D.M. Questo viene confermato anche
dalla giurisprudenza che riporta già alcune sentenze orientate al riconoscimento
dell’applicabilità del decreto. Ogni dubbio può essere escluso quando si è in presenza del
regolamento edilizio comunale che ha recepito il DPCM dove allora è la stessa normativa
locale ad essere cogente.
Si riportano di seguito altri commenti sui diversi requisiti acustici inerenti dubbi interpretativi
e aspetti controversi che possono determinare notevoli incertezze e anche tensioni tra i
diversi soggetti coinvolti.
PPootteerree ffoonnooiissoollaannttee aappppaarreennttee
Per quanto riguarda l’indice di valutazione del potere fonoisolante apparente, si fa
riferimento ad unità immobiliari distinte. Tale precisazione non è sempre sufficiente a chiarire
l’ambito di applicazione del decreto anche perché diversa può essere l’interpretazione sul
significato di unità immobiliare. In molti contesti è stata adottata la definizione data dal D.M.
2 gennaio 1998 28 sul catasto dei fabbricati che all’art. 2 chiarisce che
“L’unità immobiliare
è costituita da una porzione di fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area
che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia
funzionale e reddituale”
. La lettura di tale articolo escluderebbe dall’applicazione del decreto,
ad esempio, le pareti divisorie tra appartamenti e vani scale, le pareti divisorie tra camere di
ospedali (quantomeno all’interno dello stesso reparto), le pareti di separazione tra aule
scolastiche della stessa scuola.
IIssoollaammeennttoo aaccuussttiiccoo ddii ffaacccciiaattaa
I valori dei requisiti acustici passivi, in particolare dell’isolamento di facciata, non tengono
conto della classificazione acustica del territorio imponendo dei limiti indifferenziati che in
alcuni casi potrebbero non essere adeguati rispetto al reale clima acustico del territorio
circostante.
I valori proposti per l’isolamento delle facciate, in particolare per le scuole, sono piuttosto
restrittivi e difficili da ottenere. Nel caso degli edifici scolastici è richiesta, in altre leggi, una
superficie minima degli elementi finestrati per garantire una adeguata illuminazione
naturale. In questi casi il requisito acustico è ottenibile soltanto con interventi molto onerosi
quali i doppi infissi. Poiché i nuovi edifici scolastici dovrebbero essere realizzati soltanto in
aree del territorio particolarmente protette, sembrerebbe inutilmente oneroso un requisito di
facciata così elevato. Questo a fronte del fatto che molti edifici scolastici esistenti si trovano
invece in situazioni di rumorosità molto elevata con una qualità degli infissi molto bassa.
RRuummoorree ddii ccaallppeessttiioo ddeeii ssoollaaii
Il livello di rumore di calpestio dei solai risulta tanto migliore quanto più è basso il valore
numerico ottenuto. Osservando i limiti riportati nella tabella 2 del DPCM 5-12-97, si nota che
le prestazioni migliori sono richieste per gli uffici, le attività ricreative e commerciali. Con
molta probabilità il legislatore ha interpretato erroneamente il concetto di livello di rumore
di calpestio pensando che bassi livelli corrispondessero a prestazioni peggiori.
I valori limite possono tuttavia essere interpretati in maniera diversa e cioè considerando che
essi si riferiscono all’ambiente disturbante. In questo modo i limiti più restrittivi (L'nW<55dB)
verrebbero applicati alle attività potenzialmente più disturbanti come gli uffici e le attività
commerciali. Anche con questa seconda interpretazione si verificano comunque delle
incongruenze in molti dei casi in cui si trovano sovrapposte due tipologie diverse di ambienti
abitativi.
Per il rumore di calpestio, inoltre, il D.P.C.M. non specifica che i requisiti si riferiscono soltanto
ai solai tra unità immobiliari distinte. La verifica potrebbe essere richiesta, quindi, anche
all’interno della stessa abitazione. Questo sarebbe tecnicamente possibile soltanto nei casi in
cui la trasmissione di rumore aereo tra i due locali, attraverso il vano scala, non sia
compromettente per la misura di rumore di calpestio.
9966
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
9977
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
RRuummoorree ddeeggllii iimmppiiaannttii
Relativamente agli impianti tecnologici c’è una contraddizione sui valori limite per i servizi a
funzionamento continuo. Nella tabella B viene fissato un limite differenziato di LAeq pari a 35
dB(A) per gli edifici appartenenti alle categorie A, C, B, F e G e di 25 dB(A) per le categorie D
ed E. Tale limite viene invece fissato indistintamente a 25 dB(A) all’interno delle definizioni
riportate nell’allegato A. In attesa di un chiarimento definitivo su questo aspetto, spetta agli
enti locali, nella definizione dei regolamenti edilizi comunali, interpretare e scegliere il
criterio da adottare. A supporto del valore differenziato sta il fatto che la tabella B fa
riferimento all’art. 3 del decreto sui valori limite mentre l’allegato A fa riferimento all’art. 2
sulle definizioni. Considerando però che il DPCM 14/11/97 [3] sui limiti delle sorgenti sonore,
nell’applicazione del criterio differenziale, ammette che una sorgente possa essere
disturbante se il suo livello a finestra chiusa e di notte supera il valore di 25 dB(A) al
recettore, allora si dovrebbe considerare come valore limite quello indifferenziato di 25 dB(A).
Il decreto specifica che la rumorosità degli impianti va rilevata nell’ambiente più rumoroso
purché diverso da quello in cui il rumore viene generato. Innanzitutto sarebbe da intendere
l’ambiente dove si verifica il massimo disturbo piuttosto che il massimo livello poiché il
massimo livello si potrebbe verificare in locali non abitati. Tale precisazione chiarisce che il
requisito non è da intendere soltanto come valore limite della sorgente sonora impianto, ma
valore limite per l’impianto e la struttura. Vengono esclusi da questa verifica tutti quegli
impianti, tipo ventil-convettori, aerotermi, canali con bocchette di immissione rumorose,
dove la rumorosità si genera all’interno dell’ambiente considerato.
TTeemmppoo ddii rriivveerrbbeerraazziioonnee
La nota relativa ai tempi di riverberazione all’interno degli ambienti scolastici fa riferimento
alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.3150 del 22/5/1967 [4] invece che al più
recente DM 18/12/1975 “Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica” [5].
AAssppeettttii eeccoonnoommiiccii
L’applicazione del decreto sta trovando degli ostacoli anche per il fatto che molte imprese di
costruzione ritengono che l’utilizzo di materiali e soluzioni tecnologiche idonee al rispetto dei
requisiti richiesti, determini un incremento di costi che fa perdere competitività rispetto a chi
costruisce con le soluzioni tradizionali.
A tale proposito si ritiene che le soluzioni tecnologiche idonee a garantire adeguati valori dei
requisiti acustici debbano diventare le soluzioni “tradizionali”. Da studi effettuati da più parti,
dall’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) all’ANIT (Associazione Nazionale Isolanti
Termo-acustici), si ritiene che l’aumento dei costi di costruzione di un immobile per passare
a soluzioni che garantiscono mediamente un elevato standard acustico sia variabile dal 5 al
10% rispetto a soluzioni in cui le problematiche acustiche non vengono affrontate.
Considerando che i costi di costruzione sono spesso molto inferiori al valore di mercato,
questo si potrebbe ripercuotere con un aumento dei prezzi degli immobili con elevato
standard acustico inferiore al 4-5% rispetto ai prezzi di mercato. Considerando che da studi
e ricerche di mercato nel settore immobiliare emergono differenze di quotazione tra edifici
silenziosi ed edifici rumorosi pari al 10 - 15 % a favore di quelli più silenziosi, dovrebbe
risultare un incentivo, per le imprese, costruire edifici ad elevato standard acustico.
Tra i fattori che contribuiscono a creare una certa resistenza all’adozione di soluzioni
acusticamente favorevoli si può considerare anche la perdita di volumetria utile. Gli spessori
necessari a realizzare idonei isolamenti acustici contrastano, infatti, con la tendenza di
sfruttare al massimo i volumi e gli spazi disponibili per realizzare superficie commercialmente
vendibile. In alcune Regioni italiane (ad esempio Lombardia e Veneto), per incentivare
l’utilizzo di spessori più elevati di materiali isolanti termici e acustici, sono state emanate
leggi regionali specifiche ancora prima dell’entrata in vigore del DPCM 5-12-97. E’
auspicabile che questo tipo di incentivo venga adottato a livello nazionale.
9988
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
9999
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII
PPrroocceedduurree ee ccoonnttrroollllii
Le procedure per la realizzazione di immobili conformi al DPCM 5-12-97 iniziano fin dalla
progettazione e dalla successiva richiesta del
“permesso di costruire”
, che ha sostituito la
“concessione edilizia”
.
I responsabili degli uffici tecnici comunali, che rilasciano il
“permesso di costruire”
, devono
verificare la congruenza del progetto con il regolamento edilizio e la legislazione in vigore,
incluso il D.P.C.M. 5/12/97. Ci dovrebbe essere fin dall’inizio qualcosa che attesti che
l’edificio sarà realizzato conformemente alla legge. I regolamenti edilizi dovrebbero quindi
recepire o quantomeno menzionare il decreto. Per attestare il rispetto dei requisiti acustici in
alcuni casi viene richiesto un progetto acustico, in altri un’autocertificazione o l’utilizzo di
soluzioni conformi.
Una volta realizzato l’immobile viene chiesta l’agibilità. In questa fase può eventualmente essere
richiesto il collaudo acustico. Solitamente questo viene eseguito solo per l’edilizia pubblica.
La responsabilità della conformità delle opere a quanto previsto in sede di progetto spetta al
committente ed al costruttore oltre al direttore dei lavori.
SSaannzziioonnii
Il DPCM 5-12-97 non prevede sanzioni amministrative dirette nel caso di mancata verifica
dei requisiti acustici previsti. Il comma 3 dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447,
tuttavia, prevede che
“La violazione ........ delle disposizioni dettate in applicazione della
presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.”
Sembrerebbe, quindi, che il recepimento del DPCM 5-12-97 all’interno di leggi regionali o
regolamenti edilizi possa introdurre anche lo strumento delle “sanzioni amministrative”. Il
mancato rispetto dei valori limite previsti dal decreto, in realtà, può determinare conseguenze
molto superiori alla semplice sanzione amministrativa. Il mancato rispetto della legge può
quindi determinare, in caso di contenzioso, il ripristino dei requisiti previsti o un risarcimento
basato sulla diversa valutazione economica dell’immobile. Il ripristino dei requisiti previsti
attraverso l’esecuzione di opere correttive non è sempre attuabile sia per motivi tecnici sia
per la mancata disponibilità di superfici o altezze in eccesso in cui collocare gli interventi.
Solitamente si procede ad un risarcimento che viene stabilito, caso per caso, sulla base del
danno subito e della tipologia e valore dell’immobile.
In caso di contenzioso, spetta al giudice stabilire le eventuali carenze di progettazione o di
realizzazione dell’edificio, per individuare le responsabilità dei singoli soggetti coinvolti, dal
committente al costruttore, dal progettista al direttore dei lavori.
BBiibblliiooggrraaffiiaa
[[11]]Legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 26 ottobre 1995, pubblicata sulla
G.U. n°254 del 30-10-95.
[[22]]D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 “
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli
edifici
” pubblicato sulla G.U. n°297 del 22-12-97.
[[33]]D.P.C.M. del 14 novembre 1997 “
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
pubblicato sulla G.U. n°280 del 1-12-97.
[[44]]Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/1967,
Criteri di
valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici”
.
[[55]]D.M. 18/12/1975
“Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi
compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella
esecuzione di opere di edilizia scolastica”
pubblicato sulla G.U. n. 29 del 2-2-76.
110000
DD..PP..CC..MM.. 55//1122//11999977 SSUUII RREEQQUUIISSIITTII AACCUUSSTTIICCII PPAASSSSIIVVII DDEEGGLLII EEDDIIFFIICCII

Navigation menu