LG Legge 21 Novembre 2000, N. 342 Misure In Materia Fiscale L342

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16/12/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

n. 46/2000 – Pag.

5793

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Collegato Fiscale 2000: la mappa
della legge
Legge n. 342 del 21 novembre 2000
Misure in materia fiscale
ARTICOLO

COMMA

CONTENUTO
REDDITI DI IMPRESA

Art. 1

pag. 5802
Comma 1, lett. a)

Comma 1, lett. b)
Comma 1, lett. c)

Art. 2
Art. 3

Disposizioni in materia di redditi di imprese estere
partecipate e di applicazione dell’imposta ai non residenti
finalizzate al contrasto dell’evasione e dell’elusione.
Misure antielusive in materia di deducibilità dei costi.
Trattamento dividendi provenienti da società “figlie”.

Estensione, anche a soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari,
dei criteri di valutazione delle operazioni fuori bilancio

pag. 5804

Modifiche alla c.d. “legge Visco”

pag. 5804

Comma 1, lett. a)

Possibilità di computare anche nel secondo periodo
d’imposta gli investimenti e gli incrementi di capitale
realizzati nel primo periodo
Comma 1, lett. b) e c) Inclusione di nuove categorie catastali (D/2, D/3, D/8)
Comma 1, lett. d)
Norme antielusive
Comma 1, lett. e)
Irrilevanza dell’agevolazione Visco ai fini della determinazione
dell’acconto IRPEG per gli anni 1999 e 2000
Comma 2
Rilevanza anche degli investimenti iniziati in periodi
di imposta precedenti alla “Visco”
Comma 3
Distribuzione di utili fruenti di agevolazioni territoriali
Comma 4
Contabilità meccanografica non riprodotta su supporto cartaceo
Comma 5
Regolarizzazione società di fatto

Art. 4

Comportamenti concludenti

pag. 5806

Art. 5

Agevolazioni fiscali per finanziamenti in favore delle imprese
danneggiate dall’alluvione del Piemonte del 1994

pag. 5807

Art. 6

pag. 5808
Comma 1, lett. a) e c)

Imposta sostitutiva del 19% sulle plusvalenze
derivanti da cessione di aziende o partecipazioni
di controllo o collegamento.

Finanza & Fisco

(continua)

Pag.

5794 – n. 46/2000

(segue)

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

Comma 1, lett. b)
Comma 1, lett. d)
Comma 2
Comma 3
Comma 4

16/12/2000

Sollecitazioni all’investimento.
Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva.
Adeguamento del credito di imposta limitato.
Decorrenza.
Cumulo del possesso di aziende ricevute a seguito
di conferimento.

Art. 7

Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate.

pag. 5811

Art. 8

Imposta sostitutiva del 19% sulle plusvalenze realizzate nelle
operazioni di conferimento di beni e aziende ai CAF.

pag. 5811

Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI.

pag. 5812

Art. 9

RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE
Art. 10

Ambito di applicazione.

pag. 5812

Art. 11

Modalità di effettuazione della rivalutazione.

pag. 5812

Art. 12

Calcolo dell’imposta sostitutiva.

pag. 5813

Art. 13

Contabilizzazione della rivalutazione.

pag. 5813

Art. 14

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio.

pag. 5814

Art. 15

Estensione della rivalutazione alle imprese individuali, società di
persone ed enti non commerciali.

pag. 5814

Modalità attuative.

pag. 5814

Art. 16

SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO
Art. 17

Imposta sostitutiva dovuta dalle società destinatarie dei conferimenti.

pag. 5814

Art. 18

Imposta sostitutiva dovuta dalle società che hanno effettuato operazioni
di conferimento.

pag. 5815

Art. 19

Estensione del beneficio ai soggetti IRPEG non bancari.

pag. 5816

Art. 20

Imputazione dell’imposta sostitutiva ai fini del credito di imposta.

pag. 5816

Art. 21

Disposizioni attuative.

pag. 5816

Art. 22

Spostamento del fondo di copertura “rischi su crediti” nel fondo
“rischi bancari”.

pag. 5816

Art. 23

Innalzamento del limite deducibile del fondo svalutazione crediti.

pag. 5817

Art. 24

Regolarizzazione dell’omessa applicazione di ritenute da parte degli
intermediari finanziari.

pag. 5817
(continua)

Finanza & Fisco

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

n. 46/2000 – Pag.

5795

(segue)

Art. 25
Art. 26

Esonero da adempimenti previsti per il deposito di titoli esteri
presso depositati centralizzati non residenti.

pag. 5817

Agevolazione del rimborso dell’imposta sostitutiva su determinati
redditi di capitale a soggetti non residenti.

pag. 5818

ENTI TERRITORIALI
Art. 27
Art. 28
Art. 29

Regolazione contabile dei titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali.

pag. 5822

Termini ed efficacia delle delibere delle addizionali comunali e
provinciali IRPEF.

pag. 5823

Compensabilità dei crediti di imposta su dividendi percepiti
dai comuni.

pag. 5826

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Art. 30

Deducibilità dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici.

Art. 31

pag. 5826
pag. 5826

Comma 1
Comma 2

Detraibilità delle spese per assistenza specifica.
Detraibilità delle spese sanitarie sostenute per familiari
conviventi non a carico affetti da patologie gravi.

Art. 32

Detraibilità delle spese veterinarie.

pag. 5826

Art. 33

Restituzione della quota fissa per l’assistenza medica di base.

pag. 5827

Art. 34

Inclusione delle collaborazioni coordinate e continuative tra i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente.

pag. 5828

Regolarizzazione degli omessi versamenti di imposta sulle indennità
di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari.

pag. 5829

Art. 35
Art. 36

Determinazione convenzionale del reddito di lavoro dipendente prestato
all’estero in via continuativa.
pag. 5830

Art. 37

Disposizioni tributarie per le associazioni sportive dilettantistiche.

pag. 5831

Art. 38

Deducibilità delle erogazioni liberali per progetti culturali.

pag. 5834

Art. 39

Esclusione dall’imponibilità IRPEG dei fondi pubblici di agevolazione. pag. 5834

Art. 40

Tassazione dei redditi prodotti dai residenti in Campione d’Italia.

pag. 5834

IVA
Art. 41

Esenzione IVA delle importazioni di rottami.

pag. 5835
(continua)

Finanza & Fisco

Pag.

5796 – n. 46/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

16/12/2000

(segue)

Art. 42

Modifiche alla legge n. 7/2000 in materia di mercato dell’oro.

pag. 5836

Art. 43

IVA 4% sui servizi mensa effettuati dagli enti locali nelle scuole.

pag. 5838

Art. 44

IVA 10% sui premi relativi alle corse di cavalli.

pag. 5838

Art. 45

Modifica al regime IVA per gli esercenti agenzie di vendita all’asta.

pag. 5838

Art. 46

Esenzione IVA noleggio mezzi di trasporto utilizzati fuori dell’UE.

pag. 5839

Art. 47

Detraibilità, per le Amministrazioni dello Stato, dell’IVA relativa ad
attività commerciali anche in assenza di contabilità separata.

pag. 5839

Art. 48

pag. 5839
Comma 1
Comma 2

Art. 49

IVA 10% sulle prestazioni rese in qualsiasi struttura
ricettiva.
IVA 10% sulla somministrazione di alimenti e bevande
effettuate anche in esercizi pubblici di lusso.

IVA 10% sulle cessioni di prodotti omeopatici.

Art. 50

pag. 5839
Comma 1
Comma 3

Art. 51

pag. 5839

IVA 4% per le cessioni di veicoli a sordomuti e
non vedenti privi di adattamento.
Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche
per i veicoli possedute da soggetti portatori di handicap.

Detraibilità dell’IVA dovuta in caso di dazione al comune di
opere di urbanizzazione.

pag. 5841

Art. 52

Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA.

pag. 5841

Art. 53

Esenzione IVA delle prestazioni rese all’interno di gruppi bancari.

pag. 5841

C. 1, lett. a), b) e d) Eliminazione, ai fini dell’esenzione IVA,
dell’esclusività dell’attività svolta.
Comma 1, lett. c) Integrazione della nozione di controllo
Comma 1, lett. e) Influenza dominante.
Comma 1, lett. f)
Proroga esenzione IVA per le prestazioni rese dai
consorzi tra banche.
Comma 2
Esclusione IVA delle indennità corrisposte per il
subentro nei rapporti di agenzia.

Art. 54

pag. 5842
Comma 1
Comma 2

Irrilevanza ai fini IVA delle donazioni di libri e
dotazioni informatiche.
Irrilevanza ai fini IVA delle cessioni gratuite di
dotazioni informatiche ai propri dipendenti.

(continua)

Finanza & Fisco

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

n. 46/2000 – Pag.

5797

(segue)

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Art. 55

pag. 5842
Commi 1 e 2
Comma 3
Comma 4

Comma 5
Comma 6

Validazione delle tariffe in materia di concessioni
governative e bollo.
Esenzione dall’imposta di bollo per l’autentica di foto.
Esenzione dall’imposta di bollo per le quietanze rilasciate
da banche per pagamenti di somme riscosse tramite i
concessionari.
Esenzione dall’imposta di bollo per le comunicazioni relative
a titoli di modico valore.
Esenzione dalla tassa annuale per il passaporto in caso di espatrio
nell’ambito dell’UE.

Art. 56

pag. 5844
Comma 1
Comma 2

Art. 57
Art. 58
Art. 59

Esenzione dal pagamento del contributo unificato per
procedimenti in materia tavolare.
Estensione dei collegamenti telematici nelle tabaccherie
site all’interno dei palazzi di giustizia.

Soppressione della tassa sul ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

pag. 5845

Riduzione dell’accisa sul GPL utilizzato nei servizi pubblici di
trasporto.

pag. 5845

Sospensione e abbuono dell’accisa gravante sui prodotti alcolici e sui
tabacchi lavorati in caso di furto.

pag. 5845

Art. 60

pag. 5846
Comma 1
Comma 2

Incentivi in favore degli impianti di teleriscaldamento
alimentati da energia geotermica.
Esenzione dall’imposta di consumo per l’energia elettrica
prodotta da piccoli gruppi elettrogeni in zone di montagna.

Art. 61

pag. 5846
Commi 1e 2
Commi 3 e 4

Art. 62

Nuovo criterio di determinazione delle tasse
automobilistiche per i rimorchi.
Deduzione forfetaria delle spese non documentate
per le imprese di autotrasporto.

Trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative
di autotrasporto.

pag. 5849

Art. 63

Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto vetuste.

pag. 5850

Art. 64

Modifica al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati.

pag. 5850

Art. 65

pag. 5850
Comma 1
Comma 2

Monopoli: assegnazione delle rivendite ai gerenti provvisori.
Monopoli: trasformazione delle rivendite speciali in rivendite
ordinarie.
(continua)

Finanza & Fisco

Pag.

5798 – n. 46/2000

16/12/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

(segue)

Art. 66

pag. 5851
Comma 1

Comma 2

Art. 67
Art. 68
Art. 69

Imposta di registro ed IVA agevolata per l’acquisto di
abitazioni da parte del personale delle Forze armate e
di polizia.
Detrazione degli interessi su mutui per l’acquisto o la
costruzione di abitazioni da parte del personale delle
Forze armate e di polizia.

Esenzione fiscale dei trasferimenti di beni posti in essere
dall’Associazione mutilati ed invalidi di guerra.

pag. 5851

Termine per il versamento dell’imposta di registro per i contratti
di locazione.

pag. 5851

Imposta sulle successioni e donazioni

pag. 5851

Comma 1 , lett. c)
Comma 1, lett. d)

Aliquote dell’imposta di successione e franchigia.
Eliminazione della presunzione di appartenenza
esclusiva al de cuius dei beni immobili cointestati.
Comma 1, lett. f)
Esclusione dall’attivo ereditario dei beni per i
quali è stata già pagata l’imposta dal de cuius.
C. 1, lett. g), h) ed i). Esclusione dell’avviamento dall’attivo ereditario.
Comma 1, lett. l)
Riduzione dell’imposta sulle donazioni per i beni immobili
ubicati in zone montane.
Comma 1, lett. m) Potenziamento dell’attività di accertamento.
Comma 1, lett. n) Imposta in termine fisso sulle donazioni formate all’estero.
Comma 1, lett. o) Aliquote dell’imposta sulle donazioni.
Comma 1, lett. p) Accertamento delle liberalità indirette.
Commi 3 e 4
Imposte applicate nel caso in cui il bene costituisce per il
beneficiario una “prima” abitazione.
Comma 5
Presunzione di liberalità per i trasferimenti di partecipazioni
sociali tra coniugi e parenti in linea retta.
Comma 6
Anticipazione della soppressione dell’INVIM per successioni
e donazioni di immobili.
Comma 7
Norme antielusive.
Comma 12
Copertura finanziaria.
Comma 15
Entrata in vigore.

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO
Art. 70

Effetti dell’accertamento basato sugli studi di settore sull’esercizio
dell’ulteriore azione accertatrice.

pag. 5854

Art. 71

Adeguamento alle risultanze degli studi di settore.

pag. 5861

Art. 72

Sanatoria dell’erronea comunicazione dei codici attività.

pag. 5861

Art. 73

Liquidazione della Società esattorie vacanti spa.

pag. 5861
(continua)

Finanza & Fisco

16/12/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

n. 46/2000 – Pag.

5799

(segue)

Art. 74

pag. 5861
Comma 1
Commi 2 e 3
Commi 5 e 6

Efficacia degli atti di attribuzione o modificazione delle
rendite catastali adottati a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Atti di attribuzione o modificazione delle rendite catastali
adottati prima del 31 dicembre 1999.
Applicazione ai fini INVIM ed ICI per gli anni 1992 e 1993
degli estimi catastali rideterminati a seguito di ricorso da
parte dei comuni.

Art. 75

Individuazione di nuove tasse rimborsabili in via automatizzata.

pag. 5864

Art. 76

Cessione di crediti tributari da parte di enti locali.

pag. 5864

Art. 77

Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari.

pag. 5864

Art. 78

Convenzione tra Ministero delle finanze ed enti locali per la
liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi locali.

pag. 5865

Art. 79

Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico.

pag. 5866

Art. 80

Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione
penale o civile.

pag. 5866

Utilizzo frazionato dell’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza
del personale delle esattorie.

pag. 5867

Art. 82

Chiusura delle liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli.

pag. 5867

Art. 83

Estensione ad altri tipi di entrate del sistema dei versamenti unitari
con compensazione.

pag. 5867

Art. 81

Art. 84

pag. 5868
Commi 1 e 2
Comma 3

Art. 85

Incompatibilità dei giudici tributari.
Proroga del termine per il rinnovo del Consiglio di
Presidenza della giustizia tributaria.

Composizione e procedure per la nomina dei componenti del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

pag. 5869

Cumulabilità dei compensi dei giudizi tributari con i trattamenti
pensionistici.

pag. 5869

Art. 87

Utilizzo di risorse finanziarie del Ministero delle finanze.

pag. 5869

Art. 88

Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione.

pag. 5870

Art. 89

Utilizzo del personale dell’Ente tabacchi italiani in esubero.

pag. 5870

Art. 86

(continua)

Finanza & Fisco

Pag.

5800 – n. 46/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

16/12/2000

(segue)

IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI
Art. 90

Istituzione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili.

pag. 5870

Art. 91

Soggetti passivi dell’imposta ed esenzioni.

pag. 5870

Art. 92

Determinazione e versamento dell’imposta.

pag. 5871

Art. 93

Poteri delle regioni e delle province autonome.

pag. 5871

Art. 94

Sanzioni e contenzioso.

pag. 5871

Art. 95

Disposizioni finali e transitorie.

pag. 5872

NORME FINALI
Art. 96

pag. 5872
Comma 1
Comma 2

Art. 97

Contributi alle associazioni di volontariato e
ONLUS per l’acquisto di autoambulanze.
Esenzione pagamento canone RAI per le attività
di protezione civile.

Proroga agevolazioni alle regioni Umbria e marche colpite
da eventi sismici.

pag. 5873

Art. 98

Rilevanza fiscale del bilancio dell’Ufficio italiano cambi.

pag. 5873

Art. 99

Proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative.

pag. 5873

Art. 100

Delega per la riforma del sistema di tasse e diritti marittimi.

pag. 5873

Art. 101

pag. 5874
Comma 1
Comma 2

Art. 102

Efficacia dei regolamenti di delegificazione concernenti
adempimenti formali e contabili dei contribuenti.
Inclusione del commercio elettronico tra gli adempimenti
contabili e formali.

Copertura finanziaria.

pag. 5874

APPENDICE LEGISLATIVA — NORME BASE MODIFICATE
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
(Artt. 7, 10, 19, 19-ter, 38-bis, 68, 74, Tabella A, parte II e III)

pag. 5876

DPR 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi

pag. 5892

(Artt. 16, 18, 23, 24, 25 e 37-bis)

(continua)

Finanza & Fisco

16/12/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

n. 46/2000 – Pag.

5801

(segue)

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro

pag. 5897

(Artt. 17, 26 e Tariffa Parte I - Art. 1)

DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(Artt. 10, 13, 13-bis, 14, 20, 47, 48, 49, 50, 54, 62, 65, 71, 76, 81, 83, 87, 88, 91-bis, 96-bis, 103-bis, 105,
106-bis, 127-bis, 132)
pag.

5900

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni
(Artt. 1, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 25, 47, 55, 56, 57)

pag. 5930

D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 545 - Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega
al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

pag. 5936

(Artt. 8, 13, 17, 19, 21 e 22)

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali

pag. 5938

(Artt. 52 e 53)

L. 13 maggio 1999, n. 133 - Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale

pag. 5940

(Artt. 2, 3, 6, 18, 25 e 35)

Finanza & Fisco

Pag.

5802 – n. 46/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

16/12/2000

Collegato Fiscale 2000: il testo
della legge n. 342/200 coordinato
con le norme m o d i fi c a t e o
richiamate
Legge (LG) n. 342 del 21 novembre 2000, pubblicata nel Suppl. Ord. n. 194/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/2000

Legge 21 novembre 2000, n. 342

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
Misure in materia fiscale.
a) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente
(vedi pag. 5929):
La Camera dei deputati ed il Senato della Re«Art. 127-bis. — (Disposizioni in materia di
pubblica hanno approvato;
imprese estere partecipate). — 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamenIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA te, anche tramite società fiduciarie o per interposta
persona, il controllo di una impresa, di una società o
PROMULGA
di altro ente, residente o localizzato in Stati o territola seguente legge:
ri con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti
dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di geCAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
stione del soggetto estero partecipato, ai soggetti reDI IMPOSTE SUI REDDITI
sidenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le
SEZIONE I
partecipazioni in soggetti non residenti relativamenDisposizioni in materia di redditi
te ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni
di impresa
assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
Art. 1
alle
persone
fisiche residenti e ai soggetti di cui agli
Disposizioni in materia di redditi di imprese
articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).
estere partecipate e di applicazione dell’imposta
3. Ai fini della determinazione del limite del
ai non residenti finalizzate al contrasto
controllo di cui al comma 1, si applica l’articolo 2359
dell’evasione e dell’elusione
del codice civile, in materia di società controllate e
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, appro- società collegate.
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22
4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Finanza & Fisco

16/12/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

Stati o territori individuati, con decreti del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di
un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri
criteri equivalenti.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o
altro ente non residente svolga un’effettiva attività
industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o
dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori
in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di
cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il
contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 11
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in “Finanza &
Fisco” n. 30/2000, pag. 3935), recante lo statuto dei
diritti del contribuente.
6. I redditi del soggetto non residente, imputati
ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione
separata con l’aliquota media applicata sul reddito
complessivo del soggetto residente e, comunque, non
inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in
base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché
degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta così determinata
sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15,
le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione,
ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi
precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi
del primo periodo del presente comma, sono ammesse
in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6,
diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo»;

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5803

b) nell’articolo 76 (vedi pag. 5921), recante norme generali sulle valutazioni:
1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai
seguenti:
«7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di
Stati o territori individuati, con decreto del Ministro
delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis
non si applicano quando le imprese residenti in Italia
forniscono la prova che le imprese estere svolgono
principalmente un’attività industriale o commerciale
effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede.
L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta
giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non
ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla
separata indicazione nella dichiarazione dei redditi
dei relativi ammontari dedotti»;
2) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi
7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate»;
c) nell’articolo 96-bis (vedi pag. 5926), concernente dividendi distribuiti da società non residenti:
1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono
essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell’esistenza di un livello di tassa-

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zione analogo a quello applicato in Italia nonché di
un adeguato scambio di informazioni, da individuare
con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l’applicazione del presente comma»;
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole:
«ovvero nel comma 2-ter»;
3) il comma 7 è abrogato;
d) l’articolo 106-bis (vedi pag. 5928) è sostituito dal seguente:
«Art. 106-bis. — (Credito per le imposte pagate all’estero e credito d’imposta figurativo) —
1. L’imposta corrispondente al credito per le imposte
pagate all’estero di cui all’articolo 15, nonché quella
relativa ai redditi prodotti all’estero, per i quali in base
alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d’imposta figurativo, sono
computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, recante adempimenti per l’attribuzione del
credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui
al numero 2) del predetto comma».
2. Il primo decreto di cui all’articolo 127-bis,
comma 8, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui al comma
1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d’imposta che inizia successivamente alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti
di cui al comma 4 dell’articolo 127-bis del predetto
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante disposizioni
in materia di imprese estere partecipate, introdotto
dal comma 1 del presente articolo. La disposizione
del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti
nel periodo d’imposta che inizia successivamente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
decreti di cui al comma 2-ter dell’articolo 96-bis del
predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente
dividendi distribuiti da società non residenti, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i

crediti per le imposte pagate all’estero ammesse in
detrazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con il decreto di cui al presente comma sono altresì
stabiliti modalità e termini per l’interpello da parte
delle imprese già operanti nei Paesi di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
Razionalizzazione delle disposizioni in materia di
valutazione delle operazioni fuori bilancio
1. Nell’articolo 103-bis (vedi pag. 5927) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli enti creditizi e finanziari, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
«2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli
enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data
del 31 dicembre 1999.

Art. 3
Disposizioni di semplificazione in materia di
redditi di impresa
1. All’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.
133 (vedi pag. 5940), concernente la disciplina dei
redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tuttavia, per il secondo dei predetti
periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in detto periodo»;
b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le
parole: «utilizzati direttamente dall’impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi» sono sosti-

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tuite dalle seguenti: «utilizzati esclusivamente dal
possessore per l’esercizio dell’impresa o, se in corso
di costruzione, destinati a tale utilizzo»;
c) nel comma 9, lettera a), le parole: «alla categoria catastale D/1» sono sostituite dalle seguenti:
«alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8»;
d) dopo il comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di
cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture situate all’estero
entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello
in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o
partecipanti o all’imprenditore entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui
allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all’applicazione dell’aliquota ivi prevista è
rideterminato assumendo: a) l’importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il
valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti
nello stesso periodo d’imposta per l’effettuazione di
investimenti di cui al comma 8; b) l’ammontare dei
conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto
della differenza tra le predette attribuzioni e l’importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i
criteri previsti dall’articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 (in “Finanza &
Fisco” n. 3/2000, pag. 1056), e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d’imposta. La
maggiore imposta è liquidata nella dichiarazione dei
redditi del periodo d’imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è versata nel
termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo»;
e) nel comma 12, le parole: «Per i periodi d’imposta di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d’imposta di cui al comma 8 e per il
successivo».
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
come modificati dal comma 1 del presente articolo,
gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d’imposta agevolati anche se iniziati in periodi
precedenti e, per il secondo dei predetti periodi non-

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5805

ché ai fini dell’applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell’articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1,
lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 13
maggio 1999, n. 133, è inserito il seguente:
«7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si
applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono
fruite le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 5,
della legge 1º marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di
esercizi successivi a quello in corso alla data del 31
dicembre 1999».
4. All’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge
10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (1), concernente
la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la parola: «corrente» è sostituita dalle seguenti:
«per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,».
5. All’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (2), in materia di regolarizzazione di società
di fatto o irregolari, il comma 68 è sostituito dal seguente:
«68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla
data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate,
entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste
dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni
previste dai commi da 69 a 74».

Nota (1)
DL 10 giugno 1994, n. 357, conv., con mod.,
dalla L 08 agosto 1994, n. 489
Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell’economia e dell’occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a
carico del contribuente
Art. 7
Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni
per irregolarità formali
[1. Le vidimazioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile
non rilevano ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi.] (Comma soppresso dalla legge di conversione 08/08/1994, n. 489).
[2. Le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni

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tributarie possono essere conservati sotto forma di registrazioni
su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili
con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti
supporti. La conservazione su supporti di immagini è effettuata
secondo le modalità determinate con decreto del Ministro
delle finanze.] (Comma soppresso dalla legge di conversione
08/08/1994, n. 489).
3. In caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si
applica se il trasgressore versa all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della
suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione.
4. Nell’articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: «è
ammesso» fino alla fine del comma.
4-bis. All’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il
quarto comma è inserito il seguente: «Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di
dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni
previste all’articolo 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d’imposta».
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata ragolare in difetto di
trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi
all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in
sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla
richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. (Le
parole da «per il quale» fino a «dichiarazioni annuali» sono state
così sostituite alla precedente «corrente» dall’art. 3, comma 4, della
L 21/11/2000, n. 342).

Nota (2)
L 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

zione delle società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.
Il comune dove ha sede la società da regolarizzare può applicare uno
specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che
sia stata pagata l’imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede
a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi
presso il competente ufficio del registro; verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla
tesoreria comunale.
70. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta
nelle seguenti misure:
a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato, nonché dalle società di fatto denunciate agli effetti dell’imposta di registro e già assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l’atto di
regolarizzazione e per la variazione nell’intestazione dei beni mobili
iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di quelli nel cui atto d’acquisto i soci siano
intervenuti in nome o per conto della società;
b) dalle società di fatto, in lire 1.000.000; se nell’atto di regolarizzazione figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio
e che vengono conferiti alla società stessa, l’imposta è dovuta nella
misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni
mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000
quando ha per oggetto beni immobili strumentali.
71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell’atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l’iscrizione nel registro delle imprese.
72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell’intestazione, a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i
provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della
regolarizzazione, alla società preesistente ovvero ai soci, limitatamente
ai beni da essi conferiti.
73. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli
adempimenti disciplinati dall’articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
effettuati dai soci per l’attività esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla società regolarizzata.
74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
(Omissis)

Art. 3, commi da 68 a 74
Disposizioni in materia di entrata
(Omissis)
68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31
luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio
2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V
del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le
agevolazioni previste dai commi da 69 a 74. (Comma così sostituito dall’art. 3, comma 5, della L 21/11/2000, n. 342 al precedente
che si riporta:
68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio
1996 possono essere regolarizzate, entro il 30 giugno 1997, in una delle
forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice
civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da
69 a 74.)

69. L’atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con
sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell’articolo 2703
del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizza-

Art. 4
Norma interpretativa
1. L’articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 (1), concernente l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili, si intende
applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non
si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e
pene pecuniarie già pagate.

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Nota (1)
DPR 10 novembre 1997, n. 442
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle
opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte
dirette
Art. 1
Opzione e revoca (1)
1. L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta
o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del
contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La
validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente
alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È
comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel
caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
2. In presenza di fusione o scissione di società il regime di determinazione dell’imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino
alla prevista scadenza, con l’applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell’articolo 36 (2) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
(1) Ai sensi dell’art. 4 della L 21/11/2000, n. 342 tale articolo si intende
applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 442 del 1997. Non si
fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate.
(2) Si riporta il testo dell’art. 36 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 recante:
«Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»:
Art. 36
Esercizio di più attività
[1] Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l’imposta si applica
unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume
di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
[2] Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni
l’imposta si applica separatamente per l’esercizio di imprese e per l’esercizio
di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al
rispettivo volume d’affari.
[3] I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della
stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all’Ufficio nella dichiarazione relativa all’anno
precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività. In tal caso la detrazione di cui all’art. 19 spetta a condizione che l’attività sia gestita con contabilità
separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell’ultimo comma, per
l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un
triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca
non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui
all’art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all’Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19,
comma 5, e dell’articolo 19-bis, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività (1). (L’ultimo periodo è stato aggiunto (2) dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/11/1998,
n. 422).
[4] L’imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive
disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le
attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24, comprese
le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell’attività propria dell’impresa, nonché per le attività di cui all’art. 34, fermo restando il disposto
dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all’articolo
74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall’art. 19 sia applicata

5807

forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell’articolo 74-quater. (Comma sostituito, con effetto 01.01.1981, dall’art. 15, DPR 30/12/1980, n. 897.
Le parole «di cui all’articolo 74, sesto comma» sono state così sostituite alle
precedenti «di cui all’articolo 74, ultimo comma» e le parole «e per quelle di
cui al comma 5 dell’articolo 74-quater» sono state aggiunte dall’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 60 a decorrere dal 01.01.2000)
[5] In tutti i casi nei quali l’imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all’art. 19, se ridotta ai sensi del terzo
comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa
per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti
della parte imputabile all’esercizio dell’attività stessa; i passaggi di servizi
all’attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni
di servizio ai sensi dell’art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore
normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra
attività separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono
essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all’attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24 e per quelli da questa ad
altra attività, l’imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo
successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all’aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri
di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma
dell’art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al
primo comma dell’art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono
essere eseguiti per l’ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze
detraibili (comma sostituito, con effetto 01.01.1981, dall’art. 15, DPR 30/12/
1980, n. 897).
(1) — Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313 per l’anno
1998 l’opzione precedentemente esercitata prevista dal terzo comma dell’articolo
36, può essere revocata dandone comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore
aggiunto competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente o, in caso di
esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 19bis2.
(2) — Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422, tale aggiunta
si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 01.01.1998; di tale modifica, se
non applicata nelle liquidazioni anteriori alla data (24.12.1998) di entrata in vigore
del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422, il contribuente può avvalersi in sede di dichiarazione annuale.

Art. 5
Disposizioni in materia di redditi d’impresa
relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle
imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994
1. All’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui
al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n. 35, e successive modificazioni, l’estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 è da considerare
contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di
quanto disposto dall’articolo 6, comma 16-quinquies,
del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

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formazione del reddito d’impresa del soggetto che 27,03 per cento di dette plusvalenze» sono sostituite
dalle seguenti: «la quota del 48,65 per cento di dette
ha fruito della predetta estinzione».
plusvalenze».
Art. 6
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si appliModifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997,
cano alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti
n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467
posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il
quale il termine per la presentazione della dichiara1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, zione dei redditi scade successivamente alla data di
recante disposizioni in materia di riordino delle im- entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e
poste sui redditi applicabili alle operazioni di cessio- scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis
ne e conferimento di aziende, fusione, scissione e e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesipermuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti mo periodo d’imposta.
modificazioni:
4. Le aziende acquisite in dipendenza di confea) nell’articolo 1 (1), recante norme sull’impo- rimenti effettuati con il regime di cui all’articolo 4,
sta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azien- comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997,
da o di partecipazioni di controllo o di collegamento, n. 358 (4), recante disposizioni in materia di riordial comma 1, le parole: «del 27 per cento» sono sosti- no delle imposte sui redditi applicabili alle operatuite dalle seguenti: «del 19 per cento»;
zioni di cessione e conferimento di aziende, fusiob) nell’articolo 1, comma 3, dopo il primo pe- ne, scissione e permuta di partecipazioni, si consiriodo è inserito il seguente: «Per le sollecitazioni al- derano possedute dal soggetto conferitario anche per
l’investimento, effettuate ai sensi della parte IV, tito- il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
lo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno efn. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di colfettuato i conferimenti di cui al periodo precedente
legamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civio le operazioni di cui all’articolo 1 del decreto legile, ovvero partecipazioni che comportano per l’offeslativo 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neurente la perdita del controllo ai sensi del medesimo
tralità fiscale si considerano iscritte come immobiarticolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si aplizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano
plicano indipendentemente dall’acquisizione del coliscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultalegamento o del controllo da parte degli aderenti al- vano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipal’offerta»;
zioni date in cambio.
c) nell’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, le
parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«19 per cento»;
d) nell’articolo 2 (2), concernente la disciplina Nota (1)
dell’imposta sostitutiva, al comma 1, il primo perioD.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358
do è sostituito dal seguente: «L’imposta sostitutiva di
cui al presente decreto deve essere versata in un’uni- Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di
ca soluzione, entro il termine previsto per il versa- cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta
di partecipazioni
mento a saldo delle imposte sui redditi relative al
Art. 1
periodo di imposta nel quale è stata realizzata la pluImposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda
svalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di
o di partecipazioni di controllo o di collegamento
fusione e scissione».
1. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende posse2. All’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del
dute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 (3), re- criteri previsti dall’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redcante disposizioni in materia di imposta sostitutiva diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad un’imposta sodella maggiorazione di conguaglio e di credito di stitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 19 per cento. La
imposta sugli utili societari, le parole: «la quota del presente disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei
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LEGGE 21/11/2000 N. 342

casi previsti dall’articolo 125 del medesimo testo unico, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o
in liquidazione coatta. (Le parole «del 19 per cento» sono state così
sostituite (1) alle precedenti «del 27 per cento» dall’art. 6, comma 1,
lett. a) della L 21/11/2000, n. 342)
2. L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le
plusvalenze sono realizzate; se in un periodo d’imposta sono poste in
essere più operazioni, l’opzione può riguardare anche le plusvalenze
derivanti da singole operazioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (2), contenente disposizioni in materia di società controllate e
collegate, che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per le sollecitazioni all’investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l’offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall’acquisizione del collegamento o del controllo da parte
degli aderenti all’offerta. L’imposta sostitutiva è applicata con l’aliquota del 19 per cento sulle plusvalenze determinate secondo le
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(Il periodo da «Per le sollecitazioni» fino a «aderenti all’offerta» è
stato inserito (1) dall’art. 6, comma 1, lett. b) della L 21/11/2000,
n. 342; le parole «19 per cento» sono state così sostituite (1) alle
precedenti «27 per cento» dall’art. 6, comma 1, lett. c) della L
21/11/2000, n. 342)
4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate
dalle società di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l’opzione nella dichiarazione dei redditi
indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento.
(1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 tale modifica si applica alle cessioni, alle
permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il
quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data (10.12.2000) di entrata in vigore della L 21/11/2000,
n. 342 e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e
2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d’imposta.

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Nota (2)
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358
Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di
cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta
di partecipazioni
Art. 2
Disciplina dell’imposta sostitutiva
1. L’imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere
versata in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di
imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno
avuto effetto le operazioni di fusione e scissione. Gli importi da
versare a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con i
crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle
dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta precedenti o da
quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i
versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell’imposta sostitutiva
non dà diritto al rimborso delle imposte sui redditi eventualmente già
assolte. (Il primo periodo è stato così sostituito (1) dall’art. 6, comma
1, lett. d) della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta:
L’imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un
massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro
il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno
avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione; le altre con scadenza
entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi
relative ai quattro periodi di imposta successivi.)

2. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui
redditi.
3. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i
rimborsi ed il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
(1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 tale sostituzione si applica alle cessioni, alle
permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il
quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data (10.12.2000) di entrata in vigore della L 21/11/2000,
n. 342 e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e
2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d’imposta.

Nota (3)
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467

(2) Si riporta il testo dell’art. 2359 del Codice Civile:
Art. 2359
Società controllate e società collegate (1)
[1] Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in
virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
[2] Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona
interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
[3] Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la
società ha azioni quotate in borsa.
(1) — Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127.

Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a
norma dell’articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23
dicembre 1996, n. 662
Art. 4
Disposizioni speciali
1. L’imposta sostitutiva applicata ai sensi del decreto legislativo 8
ottobre 1997, n. 358 (in “Finanza & Fisco” n. 48/97, pag. 5618),
recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni
di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta
di partecipazioni e l’imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo (n.d.r.
D.Lgs. 18/12/1997, 466) recante la disciplina ai medesimi fini degli
utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

aumento del capitale investito, concorre a formare l’ammontare delle
imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del testo unico delle
imposte sui redditi.
2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le plusvalenze
assoggettate all’imposta sostitutiva in applicazione dell’articolo 1 e
dell’articolo 4, comma 2, del predetto decreto legislativo recante la
disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e il reddito assoggettato all’imposta sul reddito delle persone
giuridiche ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, rilevano anche agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione, rispettivamente, la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze e quella del 48,65 per cento di detto reddito; per le società
quotate quest’ultima percentuale è pari al 81,08 per cento. (Nel secondo periodo le parole «la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze» sono state così sostituite (1) alle precedenti «la quota del
27,03 per cento di dette plusvalenze» dall’art. 6, comma 2, della L
21/11/2000, n. 342)
(1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 tale sostituzione si applica alle cessioni, alle
permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il
quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data (10.12.2000) di entrata in vigore della L 21/11/2000,
n. 342 e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e
2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d’imposta.

Nota (4)
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358
Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di
cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta
di partecipazioni
Art. 4
Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
1. (1) I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione
di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo
dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell’applicazione delle disposizioni del comma 1, i
soggetti ivi indicati possono optare, nell’atto di conferimento, per
l’applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 1 del presente decreto. L’opzione può essere esercitata anche per i conferimenti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 (2), recante

disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative
al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni.
3. Qualora non sia esercitata l’opzione di cui al comma 2, l’aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all’articolo 41, comma
1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in
società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.
(1) Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L 21/11/2000, n. 342 le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente
articolo 4, comma 1, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche
per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute
dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o
le operazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
544 (2), in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
(2) — Si riporta il testo dell’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544 recante:
«Attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli altri
scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi»:
Art. 1
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti
nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità
economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di
doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell’allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23
luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente decreto o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di
opzione, sempre che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10 per cento del valore nominale
della partecipazione ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell’intero patrimonio di uno
dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera,
preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato
della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni
nel soggetto scisso, sempre che quest’ultimo o almeno uno dei beneficiari siano
residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun
beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami
dell’impresa del conferente e che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro
ai partecipanti della società scissa non superi il 10 per cento del valore nominale
della partecipazione ricevuta;
c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami
dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati
diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello
Stato;
d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse;
e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei
soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai
sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del C.C., in uno dei soggetti indicati nella stessa
lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta
o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10 per cento
del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la
partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

Art. 7
Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 23
dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni
che investono in partecipazioni qualificate
1. All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (1), il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni
dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori
al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i
soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall’articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Nota (1)

5811

commerciali riferibili al risultato della gestione soggetto ad imposta
sostitutiva nella misura del 27 per cento, il credito d’imposta spetta
nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I proventi in relazione ai quali compete il credito d’imposta nella misura del 15 per
cento e del 36,98 per cento sono determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla società di gestione sono indicati separatamente, per ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione
maturati dall’inizio dell’anno al netto dell’imposta sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli
organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle
persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano
investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall’articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav,
sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta entro il 31
dicembre di ciascun anno la sussistenza della condizione di cui al
precedente periodo. Il superamento del limite ha effetto dal periodo
d’imposta successivo. (Il primo periodo è stato così sostituito dall’art.
7 della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta:
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di
investimento collettivo che abbiano meno di 500 partecipanti, ad eccezione
del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute da partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorità indicate dall’articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, siano superiori al 50 per cento. (Le parole da «, ad eccezione» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall’art. 1 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221 a decorrere dal 22.08.2000)

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre
1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di
lavoro dipendente
Art. 8
Fondi comuni che investono
in partecipazioni qualificate
1. Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno
riferibile alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di
investimento collettivo disciplinati dall’articolo 8, commi da 1 a 4,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 27 per cento. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla
fine dell’anno al lordo dell’imposta sostituiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni all’inizio dell’anno ed il costo o valore di
acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi passivi.
2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di
voto di società o enti di cui all’art. 87, comma 1, lettere a) e d), del
testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per
cento, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle
predette aliquote si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da
titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 9, commi 2-bis, 3 e 4
della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi delle partecipazioni
agli organismi di cui al comma 1 assunte nell’esercizio di imprese

Art. 8
Conferimenti di beni o aziende a favore
di centri di assistenza fiscale
1. Nelle operazioni di conferimento di beni o
aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (1), recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, si considera valore di
realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute
in cambio dell’oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle
scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l’aliquota del 19 per cento.
2. La stessa imposta sostitutiva di cui al comma
1 è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni
di beni, di aziende o di rami di azienda effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posse-

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duto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle
organizzazioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza
fiscale di cui al medesimo articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili sono dovute
secondo le disposizioni di cui all’articolo 25 della
legge 8 maggio 1998, n. 146.

Nota (1)
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
Art. 32
Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di
assistenza fiscale (1)
1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati “Centri”, possono essere costituiti dai seguenti soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti
nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da
almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con
decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5
per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di
strutture organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e
b), previa delega della propria associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati
od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;
e) sostituti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

le Imballaggi, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di
gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui
all’articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali
avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei
consorzi e del CONAI. I soggetti di cui all’articolo
38, comma 3, lettera a), partecipano al finanziamento dell’attività del CONAI».

SEZIONE II
Rivalutazione dei beni delle imprese
Art. 10
Ambito di applicazione della rivalutazione
1. I soggetti indicati nell’articolo 87, (vedi pag.
5925) comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in
materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con
esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti
immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Art. 11
Modalità di effettuazione della rivalutazione

1. La rivalutazione di cui all’articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio
successivo a quello di cui al medesimo articolo 10,
per il quale il termine di approvazione scade succes(1) Articolo aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. 28/12/1998, n. 490.
sivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla
Art. 9
stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del
CONAI e dei consorzi di imballaggio
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine
si intendono compresi in due distinte categorie gli
1. All’articolo 41 del decreto legislativo 5 feb- immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
braio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Naziona2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seFinanza & Fisco

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guito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle
quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri
seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni
e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni
eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati.

Art. 12
Imposta sostitutiva
1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all’articolo 11, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell’imposta regionale sulle attività produttive pari
al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili
e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
2. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un
massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima
con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da
versarsi contestualmente al versamento di ciascuna

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rata successiva alla prima. L’imposta sostitutiva va
computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

Art. 13
Contabilizzazione della rivalutazione
1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento alla presente legge, con
esclusione di ogni diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale,
può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo
2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della
riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a
distribuzione di utili fino a quando la riserva non è
reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo
dell’articolo 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare
il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione a
capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle
già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di
rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al
corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazione di tali riserve.
5. Nell’esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito
la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o

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dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all’ammontare dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall’inizio dell’esercizio
in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva.

Art. 14
Riconoscimento fiscale di maggiori
valori iscritti in bilancio
1. Le disposizioni dell’articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti
nel bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 10, dei
beni indicati nello stesso articolo 10.
2. L’importo corrispondente ai maggiori valori
di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva
cui si applica la disciplina dell’articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all’articolo 54,
(vedi pag. 5917) comma 2-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell’articolo 11.

società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello
stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti
che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per
i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999
dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (vedi pag. 5892), e successive modificazioni.
La rivalutazione è consentita a condizione che venga
redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che
dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo
e la rivalutazione compiuta.

Art. 16
Modalità attuative della rivalutazione
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle
di relativa attuazione.

SEZIONE III
Disposizioni fiscali per i settori
bancario e finanziario

Art. 15

Art. 17

Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni

Società destinatarie di conferimenti previsti dalla
legge 30 luglio 1990, n. 218

1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali
esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87 (vedi pag. 5925), comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall’articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio
1990, n. 218, e successive modificazioni, possono
applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive
nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il
valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come

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valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a
decorrere dall’esercizio successivo a quello indicato
nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall’ente o società conferente nel limite del loro valore
risultante dal bilancio relativo all’esercizio o periodo
di gestione in corso alla data di chiusura dell’esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il
medesimo ammontare si considerano assoggettati ad
imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso
in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati
nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la
differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle
azioni ricevute dalla medesima società.
3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell’imposta sostitutiva ivi prevista,
un’imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento.
In tal caso la differenza assoggettata all’imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti
dell’ente o società conferente.
4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si
è fusa con la società conferente, l’imposta sostitutiva
è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della
società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo
fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.
5. L’applicazione dell’imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. L’imposta sostitutiva va versata
in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la
prima con scadenza entro il termine previsto per il
versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai
periodi d’imposta successivi. In caso di rateazione,

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sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo
da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul
valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive
modificazioni.

Art. 18
Società che hanno eseguito conferimenti previsti
dalla legge 30 luglio 1990, n. 218
1. Nei confronti delle società che hanno effettuato
operazioni di conferimento ai sensi dell’articolo 7,
comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo
fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 17, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento.
Come valore delle azioni si assume quello risultante
dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o
fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in
sede di conferimento si considerano assoggettati ad
imposta per l’ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell’imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente
riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.
3. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 17, comma
4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 23
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
e successive modificazioni, in misura pari al 14 per
cento può applicare l’imposta sostitutiva di cui al
comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società
conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle
azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso

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detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilanimposta per il loro intero ammontare, al netto del- cio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della
l’imposta sostitutiva.
ripartizione convenzionale dell’onere all’imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni delArt. 19
l’articolo 17 non concorrono a formare il reddito né
Società destinatarie di conferimenti previsti dal
la base imponibile ai fini dell’imposta regionale suldecreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358
le attività produttive.
1. Le disposizioni dell’articolo 17 si applicano
anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
8 ottobre 1997, n. 358 (vedi nota 4 all’art. 6), recante norme in materia di riordino delle imposte sui
redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta
di partecipazioni.

Art. 21
Disposizioni attuative

1. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a
20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
Art. 20
Disciplina dell’imposta sostitutiva
vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
1. L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’ar- stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione
ticolo 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per degli articoli da 17 a 20 della presente legge.
cento delle riserve o fondi che, per effetto dell’articolo 17, comma 2, terzo periodo, si considerano asArt. 22
soggettati ad imposta, è computata nell’ammontare
Fondo di copertura di rischi su crediti
delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105
(vedi pag. 5928) del testo unico delle imposte sui
1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al deredditi, approvato con decreto del Presidente della Re- creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successipubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive mo- ve modificazioni, l’ammontare del fondo di coperdificazioni, recante adempimenti per l’attribuzione del tura di rischi su crediti di cui all’articolo 71 (vedi
credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili di- pag. 5920), comma 3, del testo unico delle imposte
stribuiti, della società o ente conferente, se rientrano sui redditi, approvato con decreto del Presidente deltra i soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia
a) e b), del predetto testo unico.
di svalutazione dei crediti e accantonamenti per ri2. L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’ar- schi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all’eserticolo 17, commi 1, per la parte eccedente la quota cizio in corso al 1º gennaio 1999, può essere trasferiattribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell’articolo to, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari ge18, commi 1 e 3, è computata nell’ammontare delle nerali di cui all’articolo 11, comma 2, del citato deimposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del creto legislativo n. 87 del 1992.
citato testo unico approvato con decreto del Presiden2. L’ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è
te della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempi- assoggettato ad imposta sostitutiva dell’imposta sul
menti per l’attribuzione del credito d’imposta ai soci o reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regiopartecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, nale sulle attività produttive in misura pari al 19 per
rispettivamente, nelle predette disposizioni.
cento. L’ammontare trasferito non va computato ai
3. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini fini della determinazione del 5 per cento del valore
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni eserattività produttive e può essere computata, in tutto o cizio di cui all’articolo 71, comma 3, quinto periodo,
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LEGGE 21/11/2000 N. 342

del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei
crediti e accantonamenti per rischi su crediti.
3. L’imposta di cui al comma 2 è indeducibile e
può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.
4. L’applicazione dell’imposta di cui al comma 2
va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. L’imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge;
le altre con scadenza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui
redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da
versarsi contestualmente al versamento di ciascuna
rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi
dell’imposta nonché per il contenzioso si applicano
le disposizioni per le imposte sui redditi.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione
del presente articolo.

Art. 23
Svalutazione dei crediti ed accantonamenti
per rischi su crediti

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2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge

Art. 24
Regolarizzazione degli adempimenti
degli intermediari
1. I sostituti d’imposta e gli intermediari, che non
hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive
sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, dovute per il periodo dal 1º luglio 1998
al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i
versamenti relativi al medesimo periodo, possono
regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di
dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli
interessi calcolati al tasso legale.

Art. 25
Deposito di titoli esteri presso depositari
centralizzati non residenti
1. All’articolo 8 del decreto legislativo 1º aprile
1996, n. 239 (1), recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive
modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo e
quelle dell’articolo 7 non si applicano ai proventi dei
titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla
Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella
lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per
le operazioni di credito del SEBC».

1. Al comma 3 dell’articolo 71 (vedi pag. 5920) Nota (1)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutcrediti e accantonamenti per rischi su crediti, ovun- ti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati
que ricorrano, le parole: «0,50 per cento» sono sostiArt. 8
Conservazione
delle
evidenze e comunicazione
tuite dalle seguenti: «0,60 per cento» e le parole: «nei
all’Amministrazione finanziaria
sette esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove esercizi successivi».
1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all’art.
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7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all’imposta sostitutiva e delle
posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata
ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni
previste dall’art. 3.
2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all’art.
7, comma 1, è tenuta a comunicare all’Amministrazione finanziaria,
entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’art. 11, comma 4, gli elementi di cui
all’art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:
a) da soggetti non residenti;
b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all’estero.
3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui
al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di
cui all’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da
lire quattro milioni a lire quaranta milioni. (Comma così sostituito
dall’art. 4, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 21/07/1999, n. 259 al precedente che si riporta:
3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma 2 da
parte della banca e della società di intermediazione di cui all’art. 7, comma
1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di lire
500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria è ridotta a un quinto.)

3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo
7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche
centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito
del SEBC. (Comma così sostituito dall’art. 25 della L 21/11/2000,
n. 342 al precedente che si riporta:
3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 7 non si
applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al
Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la
Banca d’Italia e presso i soggetti che svolgono l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52. (Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.Lgs. 16/06/1998, n. 201 a decorrere dal 01.07.1998).

Art. 26
Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta
ai soggetti non residenti

16/12/2000

2. All’articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344 (2), recante istituzione e disciplina
dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, e
successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La società di gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate
a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi
dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, e successive modificazioni».
3. All’articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (3),
recante disposizioni su talune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale, e successive
modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’imposta sostitutiva è versata dal soggetto
incaricato del collocamento nel territorio dello Stato
in un numero massimo di undici rate a partire dal
mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e
successive modificazioni».
4. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (4), recante riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il pagamento è
disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca
depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere
dalle rate relative al periodo d’imposta precedente. Il
pagamento non può essere richiesto all’amministrazione finanziaria».

1. All’articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo
1983, n. 77 (1), recante istituzione e disciplina dei Nota (1)
fondi comuni di investimento mobiliare, e successiL 23 marzo 1983, n. 77
ve modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La società di gestione versa l’imposta sosti- Istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare
tutiva in un numero massimo di undici rate a partire
Art. 9
dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai
Disposizioni tributarie
soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma
1. I fondi comuni di cui all’art. 1, non sono soggetti alle imposte sui
1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo
e successive modificazioni».
d’imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’art.
Finanza & Fisco

16/12/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973,
n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a
condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per
cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento
previste dai commi 3 e 3-bis dell’art. 26 del predetto decreto e dal
comma 1 dell’art. 10-ter della presente legge.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la
società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del
risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno, il valore
del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e
quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Il valore del patrimonio
netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai
prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 5 relativi alla fine
dell’anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d’anno,
in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio
alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La
società di gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modificazioni. (L’ultimo periodo è stato così sostituito dall’art. 26,
comma 1 della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta:
La società di gestione versa l’imposta sostitutiva al concessionario della
riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il
16 febbraio di ciascun anno. (Le parole «entro il 16 febbraio di ciascun anno»
sono state così sostituite alle precedenti «entro il 28 febbraio di ogni anno»
dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505). )

2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d’imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi,
per l’intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in
parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione
di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d’imposta
in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo
a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più
decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l’utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al
presente comma, anche nell’ipotesi di cessazione del fondo in corso
d’anno.
2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della
gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di
gestione ai sensi del comma 2-bis, la società di gestione rilascia ai
partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l’opzione di
cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, e
dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai
fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo
d’imposta in cui il risultato negativo è maturato. (Comma inserito
dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505, a decorre dal
01.01.2000)
3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle
assunte nell’esercizio di imprese commerciali, non concorrono a

n. 46/2000 – Pag.

5819

formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti
dalle partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali,
anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento del loro importo;
tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi
dell’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173. (1) Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l’importo che eccede i maggiori valori iscritti
in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la
determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi
si applica il comma 4-bis dell’art. 42 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. (Nel secondo periodo le parole da «; tali
proventi» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall’art. 2,
comma 1 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221. Ai sensi dell’art. 2, comma 4
del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221 tale modifica si applica a decorrere dal
periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 22.08.2000
(entrata in vigore del D.Lgs. 221/2000).
4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell’anno precedente da ciascun fondo da
essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione
dell’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito
modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni [anche penali], i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi. (Le parole «anche penali» sono state soppresse dall’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 21/07/1999, n. 259)
(1) Si riporta l’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. 26/05/1997, n. 173, recante: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione»
Art. 16, comma 8
Criteri di valutazione
8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all’articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto,
salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di
valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il
valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai
commi precedenti.

Nota (2)
L 14 agosto 1993, n. 344
Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi
Art. 11
Disposizioni tributarie
1. I fondi di cui all’art. 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d’imposta.
Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la
giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio

Finanza & Fisco

Pag.

5820 – n. 46/2000

16/12/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3bis dell’art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno
la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento
del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato
della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto del fondo alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno e i proventi di partecipazione ad organismi
di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo
d’imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e
alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera
c) del comma 1 dell’art. 5 relativi alla fine dell’anno. Nel caso di
fondi comuni avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio
del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si
assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei
rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
e successive modificazioni. (L’ultimo periodo è stato così sostituito dall’art. 26, comma 2 della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta:
La società di gestione versa l’imposta sostitutiva al concessionario della
riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16
febbraio di ogni anno. (Le parole «entro il 16 febbraio di ogni anno» sono
state così sostituite alle precedenti «entro il 28 febbraio di ogni anno» dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505). )

3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi,
per l’intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o
in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo
d’imposta in cui e maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le
condizioni e le modalità per effettuare l’utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell’ipotesi di cessazione del fondo in corso d’anno.
3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della
gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di
gestione ai sensi del comma 3, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l’opzione
di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell’articolo 6, comma
5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini
del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è
computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d’imposta in cui il risultato negativo è maturato. (Comma inserito dall’art.
4, comma 2, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505, a decorre dal
01.01.2000)
4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle
assunte nell’esercizio di imprese commerciali, non concorrono a for-

mare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle
partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali, anche
se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell’esercizio
in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si
considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 16,
comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. (1) Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito
per l’importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non
hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis
dell’art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(Nel secondo periodo le parole da «; tali proventi» fino alla fine
del periodo sono state aggiunte dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs.
19/07/2000, n. 221. Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. 19/07/2000,
n. 221 tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta per
il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 22.08.2000 (entrata in vigore del
D.Lgs. 221/2000).
5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell’anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su
apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni [anche penali], i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. (Le parole «anche penali»
sono state soppresse dall’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 21/07/1999,
n. 259).
(1) Si riporta l’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. 26/05/1997, n. 173, recante: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione»
Art. 16, comma 8
Criteri di valutazione
8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all’articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto,
salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di
valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il
valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai
commi precedenti.

Nota (3)
DL 30 settembre 1983, n. 512, conv., con mod.,
dalla L 25 novembre 1983, n. 649
Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e
altri proventi di capitale
Art. 11-bis
1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6
giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti

Finanza & Fisco

16/12/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si
applicano a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta prevista
dal comma 2 dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei
conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non
sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell’art. 26 del
predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’art. 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77.
2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un
ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di
imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo
dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno al lordo
dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d’anno, in luogo
del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data
di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno
si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L’imposta
sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel
territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non
residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. (L’ultimo periodo
è stato così sostituito dall’art. 26, comma 3 della L 21/11/2000, n. 342
al precedente che si riporta:
L’imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento
nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno.
(Le parole «entro il 16 febbraio di ciascun anno» sono state così sostituite
alle precedenti «entro il 28 febbraio dell’anno successivo» dall’art. 7, comma
4, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505).)

3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi,
per l’intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o
in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo
d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le
condizioni e le modalità per effettuare l’utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell’ipotesi di cessazione del fondo in corso d’anno.
3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della
gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in Italia rilascia ai
partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l’opzione
di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell’articolo 6, comma
5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini
del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è
computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d’imposta in cui il risultato negativo è maturato. (Comma inserito dall’art.
4, comma 3, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505, a decorre dal 01.01.2000)

n. 46/2000 – Pag.

5821

4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle
assunte nell’esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle
partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali, anche se
iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui
sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano
percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. (1) Le rettifiche di valore
delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l’importo che
eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a
formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle
partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell’art. 42 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Nel secondo periodo le
parole da «; tali proventi» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221. Ai sensi dell’art.
2, comma 4 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221 tale modifica si applica a
decorrere dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del
22.08.2000 (entrata in vigore del D.Lgs. 221/2000)
5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi
propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato
presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito
nell’anno precedente da ciascun fondo indicando, altresì, i dati necessari
per la determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione
è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni
[anche penali], i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi. (Le parole «anche penali» sono state
soppresse dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 21/07/1999, n. 259)
6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato
provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle
operazioni ivi effettuate.
(1) Si riporta l’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. 26/05/1997, n. 173, recante: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione»
Art. 16, comma 8
Criteri di valutazione
8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di
cui all’articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo
quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto
previsto dall’articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati.
Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato
secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti.

Nota (4)
D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461
Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160 della legge 23
dicembre 1996, n. 662
Art. 9
Rimborso d’imposta per i sottoscrittori di quote
di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani
1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati

Finanza & Fisco

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all’articolo 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31
dicembre dell’anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla Sicav ovvero al soggetto incaricato del
collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 8, comma 4, al
pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il
pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della
banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai
versamenti dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione
degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d’imposta precedente. Il pagamento non può essere richiesto all’amministrazione finanziaria. (Nel primo periodo le parole da «, facendone richiesta»
fino alla fine dello stesso periodo sono state così sostituite alle precedenti «ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma
pari al 15 per cento dei proventi erogati» dall’art. 2, comma 2 del
D.Lgs. 16/06/1998, n. 201 a decorrere dal 01.07.1998. Gli ultimi due
periodi sono stati così sostituiti dall’art. 26, comma 4, della L 21/11/
2000, n. 342 al precedente che si riporta:
Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca
depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli
organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto
ammontare non può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria. (Tale
periodo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 16/06/1998, n.
201 a decorrere dal 01.07.1998).)

2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 è provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da
parte dell’organismo, nonché la differenza tra il valore di riscatto e il
valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote.
In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il
valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun
organismo di investimento collettivo di cui al citato articolo 8, relativi alla data di acquisto della quote medesime.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei
soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per
evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma
7-bis dell’articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni.
4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall’imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.
Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l’emissione di
certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprietà delle quote sia
stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di
cui al primo periodo del precedente comma 3, sull’intero provento
afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento
del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di
investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati
membri dell’Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie,
le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui
all’articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall’articolo 8, comma 5. La ritenuta è applicata dalla banca depositaria dell’organismo di investimento. La banca depositaria è

tenuta a comunicare all’amministrazione finanziaria [, entro il 31
marzo di ogni anno], con riferimento ai proventi distribuiti e alle
somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d’imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall’organismo di investimento. [Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239]. (Nel quarto periodo le parole «, entro il 31
marzo di ogni anno» e l’ultimo periodo sono state soppresse dall’art.
8, comma 1, lett. c), n. 1) del D.Lgs. 16/06/1998, n. 201 a decorrere
dal 01.07.1998).
5. Con decreto dell’Amministrazione finanziaria sono stabilite le
modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo. (Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. c), n. 2) del D.Lgs.
16/06/1998, n. 201 a decorrere dal 01.07.1998).

SEZIONE IV
Disposizioni fiscali concernenti
gli enti territoriali
Art. 27
Disposizioni in materia di titoli obbligazionari
emessi dagli enti territoriali
1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 (1), recante disposizioni
in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: «L’imposta affluisce all’entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della
medesima imposta che si renderebbe applicabile
sull’intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si
provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell’interno».
2. Gli intermediari di cui all’articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, versano l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta
sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell’articolo
1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, entro quindici
giorni dalla medesima data.

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

Nota (1)
D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239
Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati
Art. 1
Soppressione della ritenuta alla fonte per
talune obbligazioni e titoli similari
1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell’articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con
azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici
economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di
legge, con esclusione delle cambiali finanziarie [, nonché delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento
dell’emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri.] (1)
(Comma così sostituito dall’art. 12, comma 3, lett. a) del D.Lgs.
21/11/1997, n. 461 a decorrere dal 01.07.1998 al precedente che si
riporta:
1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al primo comma dell’art. 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si
applica sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli
indicati nell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi quelli emessi da enti
pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni
di legge. Tra gli interessi, premi ed altri frutti è compresa anche la differenza tra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il
prezzo di emissione.

Le parole «, nonché delle obbligazioni e titoli similari ammessi
alla negoziazione, al momento dell’emissione, esclusivamente in
mercati regolamentati esteri» sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 16/06/1998, n. 201 a decorrere dal
01.07.1998)
2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali
ai sensi dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica
l’imposta sostitutiva di cui all’art. 2. L’imposta affluisce all’entrata
del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull’intero ammontare
degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, allo stato di previsione del
Ministero dell’interno (2). (Gli ultimi due periodi sono stati così
sostituiti dall’art. 27, comma 1, della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta:
Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell’interno, determina con apposito decreto:
a) le modalità per l’applicazione e il versamento della predetta imposta;
b) le modalità di retrocessione da parte dello Stato agli enti emittenti
della quota del gettito derivante dall’imposizione sul reddito, in misura non
superiore all’imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2.)

3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal
presente decreto sono soppresse.
(1) Per le disposizioni transitorie vedi l’art. 14, commi 1 e 3 del D.Lgs.
21/11/1997, n. 461 che si riporta:
1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi
di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del pre-

n. 46/2000 – Pag.

5823

sente decreto, nonché agli utili derivanti dalla partecipazione a società od
enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui è deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione è avvenuta anteriormente, le disposizioni dell’articolo 13 si applicano agli
interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sempreché, la vita residua del titolo alla predetta data sia
superiore a due anni.
(omissis)
3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari
emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché, per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore
del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale
ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi,
premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(2) Ai sensi del dell’art. 27, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342 gli
intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 1º aprile 1996,
n. 239, versano l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli
interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti
territoriali ai sensi del presente articolo 1, comma 2, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data del 10.12.2000, di entrata in
vigore della L 21/11/2000, n. 342, entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 28
Disposizioni in materia di addizionale
provinciale e comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche
1. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (1), recante disposizioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF, come modificato dall’articolo 12, comma
1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133,
recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, è sostituito dal
seguente:
«3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo, con deliberazione da pubblicare per
estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni
dalla data di affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.
142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato
articolo 47, comma 2, l’esecutività della suddetta deliberazione è differita alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministero
delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione.
La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,5

Finanza & Fisco

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

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punti percentuali, con un incremento annuo non suNota (1)
periore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360
essere adottata dai comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma 2».
Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma del2. Per l’anno 2000 la variazione dell’aliquota di l’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
compartecipazione dell’addizionale provinciale e come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
comunale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 1998, n. 191
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultiArt. 1
mo modificato dal comma 1 del presente articolo, è
1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale proefficace per i contribuenti che risiedono nei comuni vinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. (Le
che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno parole «provinciale e» sono state inserite dall’art. 12, comma 1, lett.
pubblicato l’estratto della relativa deliberazione nel- a) della L 13/05/1999, n. 133)
2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto
la Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero delle con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione ecofinanze di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del nomica e dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è ema- l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo ed è conseguentemente determinata la equinato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi- valente riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pregore della presente legge.
3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’aliquota di
compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata
hanno cessato il rapporto di lavoro prima della pub- per i comuni e quella relativa alle province, quest’ultima finalizzata
blicazione nella Gazzetta Ufficiale delle variazioni esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse
delle aliquote di compartecipazione dell’addizionale trasferiti. (Le parole «Con uno o più decreti del» sono state così
sostituite alle precedenti «Con decreto del» dall’art. 12, comma 1,
provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle lett. b) della L 13/05/1999, n. 133. Lo stesso articolo, con il medepersone fisiche, l’importo dovuto per gli anni 1999 e simo comma ha inserito le parole «di compartecipazione» e aggiunto l’ultimo periodo).
2000 deve essere determinato in sede di presentazio3. (1) (2) I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre,
ne della dichiarazione dei redditi relativa al medesi- la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo, con deliberamo periodo d’imposta.
zione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro
4. L’addizionale provinciale e comunale all’im- trenta giorni dalla data di affissione all’albo pretorio, ai sensi
posta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In
1999 non è dovuta se di importo non superiore a lire deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l’esecutività della suddetta deliberazione è differita alla
20.000.
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto
5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della
dicembre 1997, n. 471 (in “Finanza & Fisco” Sup- giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
pl. al n. 24/2000, pag. 2), recante riforma delle san- non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con
zioni tributarie non penali in materia di imposte di- un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali.
rette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. (Comma così sostituito
dei tributi, non si applicano alle violazioni alle di- dall’art. 28, comma 1 della L 21/11/2000, n. 342 al precedente
sposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto che si riporta:
3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dellegislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire
modificazioni, recante disposizioni in materia di ad- dall’anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni
nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non può eccedere complessivadizionale comunale all’IRPEF, commesse dai sosti- mente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a
punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai
tuti di imposta prima della pubblicazione nella Gaz- 0,2
comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2. (Le parole «di
compartecipazione» sono state aggiunte dall’art. 12, comma 1, lett. c)
zetta Ufficiale.
della L 13/05/1999, n. 133).)
6. Per l’anno 1999 restano valide le delibere di
4. L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo
variazione dell’aliquota di compartecipazione adot- determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al
tate successivamente al termine previsto dalla nor- netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l’aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso
mativa vigente e comunque con un ritardo non supe- anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al
riore a trenta giorni.
netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli
Finanza & Fisco

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell’addizionale provinciale e comunale e per l’effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50, comma 4,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (3). (Comma così
sostituito dall’art. 6, comma 12 della L 23/12/1999, n. 488 al precedente che si riporta:
«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico
l’addizionale provinciale e comunale dovuta è determinata dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in tre rate uguali
a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di
paga in cui sono svolte le dette operazioni. L’importo da trattenere, nonché
quello trattenuto, è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 7bis del citato decreto n. 600 del 1973. (Comma così sostituito dall’art. 12,
comma 1, lett. d) della L 13/05/1999, n. 133)»).

6. L’addizionale è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il
contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero,
relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai
medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale
alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi, ed è versata, unitamente all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dell’interno. (Le parole da «è
dovuta alla provincia» fino a «parti spettanti» sono state così sostituite alle precedenti «è dovuta al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa» dall’art. 12, comma 1, lett. e) della L 13/
05/1999, n. 133)
7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall’articolo 2, dal Ministero dell’interno, a titolo di acconto sull’intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il
versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze
concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti
d’imposta presentate per l’anno precedente a quello cui si riferisce
l’addizionale [comunale]. Entro l’anno successivo a quello in cui è
effettuato il versamento, il Ministero dell’interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti, a titolo di acconto, per l’anno successivo, sulla base dei dati forniti
dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta presentate per l’anno cui si
riferisce l’addizionale [comunale]. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori modalità per effettuare la ripartizione. Per le province e per i
comuni l’accertamento contabile dei proventi derivanti dall’applicazione dell’addizionale avviene sulla base delle comunicazioni annuali
del Ministero dell’interno delle somme spettanti. Per il primo anno
di applicazione delle disposizioni del presente articolo, l’addizionale comunale di cui al comma 3 è ripartita entro lo stesso anno in
cui è effettuato il versamento, a titolo di acconto per l’intero importo versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze,

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5825

concernenti il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei
singoli comuni e dei relativi redditi imponibili medi quali risultanti
dalle più recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle
finanze. (Le parole «tra le province e» sono state inserite dall’art.
12, comma 1, lett. f) della L 13/05/1999, n. 133; lo stesso articolo,
al medesimo comma, nel primo e nel secondo periodo ha soppresso
la parola «comunale». Nel quarto periodo le parole «Per le province e» sono state inserite dall’art. 12, comma 1, lett. g) della L
13/05/1999, n. 133.)
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 44 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini
dell’accertamento dell’addizionale, le province ed i comuni forniscono all’amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui
all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. (Al primo ed al secondo periodo le parole «le province ed» sono state inserite dall’art. 12, comma 1, lett. h) della
L 13/05/1999, n. 133)
9. Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le
maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi
sono versati alle province e ai comuni secondo le modalità stabilite con
il decreto di cui al comma 6. (Le parole «alle province e» sono state
inserite dall’art. 12, comma 1, lett. i) della L 13/05/1999, n. 133)
10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul
valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione
degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: «alle imposte sui redditi»
sono inserite le seguenti: «, alle relative addizionali»;
b) la lettera d-bis), introdotta dall’articolo 50, comma 7, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, è soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
(1) Ai sensi dell’art. 28, comma 2 della L 21/11/2000, n. 342 per l’anno
2000 la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale provinciale e comunale di cui al presente articolo 1, comma 3, è efficace per i
contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l’estratto della relativa deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero delle finanze di cui al medesimo
articolo 1, comma 3, è emanato entro sessanta giorni dalla data del 10.12.2000
di entrata in vigore della L 21/11/2000, n. 342.
(2) Ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L 21/11/2000, n. 342 per l’anno
1999 restano valide le delibere di variazione dell’aliquota di compartecipazione adottate successivamente al termine previsto dalla normativa vigente
e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni.
(3) Ai sensi dell’art. 28, comma 5 della L 21/11/2000, n. 342 le sanzioni
previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, non si applicano
alle violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo 1, comma 5,
recante disposizioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

Finanza & Fisco

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5826 – n. 46/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

Art. 29
Utilizzo del credito d’imposta per i comuni

16/12/2000

l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l’importo complessivamente stabilito».
2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente gli
oneri deducibili, si applica a partire dai contributi
versati nel periodo d’imposta 2000.

1. Nell’articolo 14 (vedi pag. 5907) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente il credito d’imposta per gli utili
distribuiti da società ed enti, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1,
relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti
Art. 31
dalle ex aziende municipalizzate trasformate in soSpese di assistenza specifica
cietà ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, può essere utilizzato per la
1. Nell’articolo 13-bis (vedi pag. 5904) del testo
compensazione dei debiti ai sensi dell’articolo 17 del unico delle imposte sui redditi, approvato con decredecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
modificazioni».
n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), secondo
periodo, dopo le parole: «dalle spese mediche» sono
SEZIONE V
inserite le seguenti: «e di assistenza specifica».
Disposizioni modificative e
2. Nell’articolo 13-bis, comma 2, del testo unico
comunque concernenti il testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
delle imposte sui redditi
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente peArt. 30
riodo: «Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesiDeducibilità degli oneri contributivi
relativi ai servizi domestici
mo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone
indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle con1. Nell’articolo 10 (vedi pag. 5900) del testo uni- dizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo,
co delle imposte sui redditi, approvato con decreto affette da patologie che danno diritto all’esenzione
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazion. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 ne spetta per la parte che non trova capienza nell’imfebbraio 2000, n. 47, recante norme di riforma della posta da esse dovuta, relativamente alle sole spese
disciplina fiscale della previdenza complementare, il sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite
comma 2 è sostituito dal seguente:
annuo di lire 12.000.000».
«2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
sono deducibili anche se sono state sostenute per le applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo di
persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. imposta 2000.
Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui
alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persoArt. 32
ne indicate nel medesimo articolo 433 del codice ciDisposizioni in materia di spese veterinarie
vile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili,
fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri
1. Nell’articolo 13-bis (vedi pag. 5904), comma
versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assi- 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
stenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla con decreto del Presidente della Repubblica 22 dilettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell’interesse cembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri,
delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino dopo la lettera c) è inserita la seguente:
nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per
«c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di
Finanza & Fisco

16/12/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire
250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuate le tipologie di animali per le quali spetta
la detraibilità delle predette spese;».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a
partire dal periodo d’imposta 2000.
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti
dall’attuazione del comma 1, stimate in 5 miliardi di
lire a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario 2000, parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
4. In sede di prima applicazione, il decreto del
Ministero delle finanze di cui alla lettera c-bis) del
comma 1 dell’articolo 13-bis del citato testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

n. 46/2000 – Pag.

5827

2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2000.
Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da
un sostituto d’imposta, la restituzione, in alternativa
a quanto disposto nel primo periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d’imposta, a condizione che ne sia
fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative ritenute.
3. Con decreto dirigenziale, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in
diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo
decreto possono essere stabilite particolari modalità
per attestare le somme effettivamente versate.

Nota (1)
DL 19 settembre 1992, n. 384, conv., con mod.,
dalla L 14 novembre 1992, n. 438
Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico
impiego, nonché disposizioni fiscali
Art. 6
Revisione delle prestazioni sanitarie

Art. 33
Restituzione della quota fissa individuale
per l’assistenza medica di base
1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base
di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (1), e successive modificazioni, è restituito un importo pari
all’80 per cento di quanto versato a tale titolo. All’importo restituito non si applica la disposizione di
cui all’articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di tassazione separata.
2. La restituzione è effettuata alternativamente
mediante compensazione di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (vedi nota 1
all’art. 83), e successive modificazioni, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio

1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dall’1° gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992.
[2. I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire
85.000 per l’assistenza medica di base:
a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un
unico componente ed avente un reddito complessivo per l’anno precedente superiore a lire 30.000.000;
b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due
componenti ed avente un reddito complessivo per l’anno precedente
superiore a lire 42.000.000;
c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre
componenti ed avente un reddito complessivo per l’anno precedente
superiore a lire 50.000.000.] (Comma abrogato dall’art. 8 della L
24/12/1993, n. 537).
[3. Ai fini dell’obbligo di versamento della quota fissa annuale di
cui al comma 2 il limite di reddito di cui alla lettera c) del medesimo
comma 2 è aumentato di lire 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo del nucleo familiare.] (Comma abrogato dall’art. 8 della L
24/12/1993, n. 537).
[4. Per la determinazione del reddito complessivo di cui ai commi
2 e 3 del presente articolo si tiene conto anche del reddito determinato sinteticamente sulla base degli indici di capacità contributiva di

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5828 – n. 46/2000

16/12/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

cui all’articolo 2, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni. Le modalità per l’accertamento
delle condizioni di reddito dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo e per il versamento della quota fissa per l’assistenza medica di base sono determinate con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. I citati
livelli di assistenza devono altresì prevedere un tetto massimo di
spesa per la fruizione dell’assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 25 novembre
1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8, e successive modificazioni.] (Comma abrogato dall’art. 8
della L 24/12/1993, n. 537).
[5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono tenuti, a decorrere dal 1° marzo 1993, al pagamento del costo dei farmaci prescritti in ciascuna ricetta, con esclusione dei farmaci salvavita, sino
all’importo di lire 40.000, oltre al 10% degli importi eccedenti tale
limite, nonché al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi
comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, sino
all’importo di lire 100.000, oltre al 10% degli importi eccedenti
tale limite.] (Comma abrogato dall’art. 8 della L 24/12/1993,
n. 537).
[6. Fermo restando il vigente regime delle esenzioni, i soggetti
appartenenti a nuclei familiari non riconducibili ai casi di cui ai
commi 2 e 3, i quali non siano già muniti dell’attestazione di esenzione, dovranno dotarsi di apposita certificazione, secondo modalità
che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.] (Comma abrogato dall’art. 8
della L 24/12/1993, n. 537).
7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di
antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose;
la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche è determinata in
lire 4.000.
8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali
convenzionati ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, è corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa
vigente.
9. L’osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito ai
sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legge 28 dicembre 1989,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di listino
applicati per i beni e i servizi inclusi nell’osservatorio stesso. Tali
prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte
delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
10. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora i redditi
risultassero, anche per effetto dell’applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all’articolo 2, secondo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, di importo superiore a quelli previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto
alle prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con
oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite,
nonché della quota fissa individuale di cui al comma 2 del presente
articolo.
11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale
per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, previsto
dall’articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
successive modificazioni, è fissato nella misura del 10,60% della retribuzione imponibile, di cui il 9,60% a carico dei datori di lavoro e
l’1% a carico dei lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servi-

zio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell’articolo 31 della
citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 5,4%. La misura del contributo previsto dall’articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive
modificazioni, è elevata al 4,60%. L’aliquota dello 0,40% a carico
del lavoratore, prevista dall’articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata allo 0,80%.
Sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18
milioni di lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre
1992.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione
di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dall’1°
gennaio 1993.

Art. 34
Disposizioni in materia di redditi di collaborazione
coordinata e continuativa
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell’articolo 20 (vedi pag. 5908), concernente
applicazione dell’imposta ai non residenti, al comma
2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i)
e l) del comma 1 dell’articolo 47;»;
b) all’articolo 47 (vedi pag. 5909), concernente
redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al
comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli
uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro
di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nel-

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

l’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49,
comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo,
esercitate dal contribuente;»;
c) all’articolo 13 (vedi pag. 5902), concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole: «, il
reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa» sono
soppresse;
d) all’articolo 49 (vedi pag. 5915), concernente
redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera a)
è abrogata;
e) all’articolo 50 (vedi pag. 5915), concernente
determinazione del reddito di lavoro autonomo, al
comma 8, il primo periodo è soppresso;
f) all’articolo 50 (vedi pag. 5915), concernente
determinazione del reddito di lavoro autonomo, al
comma 8, secondo periodo, le parole: «dello stesso
comma» sono sostituite dalle seguenti: «del comma
2 dell’articolo 49».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24 (vedi pag. 5894), concernente
ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento»;
b) all’articolo 24 (vedi pag. 5894), dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Sulla parte
imponibile dei redditi di cui all’articolo 47, comma
1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del
30 per cento»;
c) all’articolo 25 (vedi pag. 5895), concernente
ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le parole: «di
cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell’articolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597» sono sostituite dalle seguen-

n. 46/2000 – Pag.

5829

ti: «di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo
49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.» e al quarto periodo, le parole: «di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 12 del
decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16
dello stesso testo unico, concernente tassazione separata».
3. Tutti i riferimenti all’articolo 49 (vedi pag.
5915), comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all’articolo 47 (vedi pag.
5909), comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo
unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Art. 35
Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari
1. I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o
in parte, le indennità di trasferta di cui all’articolo
133 dell’ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e
definire la loro posizione con l’amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base
del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che
ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per
cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre
1959, n. 1229, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001,
oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a
decorrere dalla stessa data.
2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte,
a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1.
Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente versate.

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5830 – n. 46/2000

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

Art. 36

Nota (1)

Redditi da lavoro dipendente
prodotto all’estero

DL 31 luglio 1987, n. 317, conv., con mod.,
dalla L 3 ottobre 1987, n. 398

1. Nell’articolo 48 (vedi pag. 5910) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da
1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del
rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi
soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398».
2. Nell’articolo 4, comma 1, secondo periodo,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 398 (1), dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro», sono aggiunte le seguenti: «e con
quello delle finanze».
3. Nell’articolo 23 (vedi pag. 5893), concernente ritenute sui redditi di lavoro dipendente, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, dopo il comma
1, è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi
contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato
all’estero di cui all’articolo 48 (vedi pag. 5910), concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni
caso operare le relative ritenute».
4. L’articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (2), recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18
dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467,
è abrogato.

Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei
Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate
dai fondi speciali gestiti dall’INPS
Art. 4
Criteri per le contribuzioni
1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all’art. 1, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate
con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il
decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
(Nel secondo periodo le parole «e con quello delle finanze» sono
state inserite dall’art. 36, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342).
2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all’art. 1 sono stabilite come segue:
a) per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L’aliquota complessiva a
carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino
ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell’ordine indicato all’art. 1. Il relativo onere, valutato in
lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire
60 miliardi a decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello
Stato;
b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità,
nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori
di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in
corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente,
le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro
che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l’assistenza sanitaria nel Paese
estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime
obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con
specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il
contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni
come sopra assicurate;
c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’INAIL. In attesa dell’emanazione di detta tariffa, i
premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti
dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore
di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti
valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro.
3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di
infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le
norme contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni.

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

4. I datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto istituito presso l’INPS dall’art. 2, ottavo comma, della L. 29
maggio 1982, n. 297.

Nota (2)
D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2
settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre
1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta
sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di
lavoro dipendente
Art. 15 (1)
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che utilizzano lavoratori dipendenti
che prestano la loro attività all’estero in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto è attribuito un credito d’imposta pari
all’ammontare delle ritenute gravanti sul relativo reddito di lavoro
dipendente.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d’imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241].
(1) Articolo abrogato dall’art. 36, comma 4, della L 21/11/2000, n. 342.

Art. 37
Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 13-bis (vedi pag. 5904), comma
1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) è
sostituita dalla seguente:
«i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta
non superiore a due milioni di lire, in favore delle
società sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;»;
b) all’articolo 65 (vedi pag. 5919), comma 2, con-

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cernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
«c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per
un importo non superiore a due milioni di lire o al 2
per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore
delle società sportive dilettantistiche»;
c) all’articolo 81 (vedi pag. 5922), comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) è sostituita dalla
seguente:
«m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal
CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto»;
d) all’articolo 83 (vedi pag. 5924), concernente
premi, vincite e indennità, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi
e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per
un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono,
altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al
trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale»;
e) all’articolo 91-bis, comma 1 (vedi pag. 5925),
concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell’onere
di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)».
2. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999,
n. 133 (vedi pag. 5946), recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui
all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per

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il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello
stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata
delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul
reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo
d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi
compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote
per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11
del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
2. Per le associazioni sportive dilettantistiche,
comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle
Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da
enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (1), e successive modificazioni, non
concorrono a formare il reddito imponibile, per un
numero di eventi complessivamente non superiore a
due per anno e per un importo non superiore al limite
annuo complessivo fissato con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro per i beni e le attività culturali:
a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli
scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della
raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999,
l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del
5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire
360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e suc-

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cessive modificazioni, recante disposizioni tributarie
relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1 (1), il comma 3 è abrogato;
b) nell’articolo 2:
1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”;
2) al comma 5, le parole: “6 per cento”
sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”.
5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite
conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero
secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L’inosservanza della presente disposizione comporta
la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni,
recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.»;
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
3. La legge 25 marzo 1986, n. 80 (2), recante
trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche, è
abrogata.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1º gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti
adottati anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a
rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi,
conformemente alle disposizioni di cui all’articolo
25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

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percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della L 13/05/1999, n. 133, recante disposizioni
tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del
decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473.

Nota (1)
L 16 dicembre 1991, n. 398
Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive
dilettantistiche (1)

Nota (2)

Art. 1

1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di
promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi
per un importo non superiore a lire 100 milioni (per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18.05.1999 l’importo è di
L. 360.000.000) (2), possono optare per l’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2.
L’opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto;
essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è
esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un
triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali
esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle
imposte dirette entro i trenta giorni successivi.
2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al
comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di
lire 100 milioni (per il periodo d’imposta successivo a quello in corso
alla data del 18.05.1999 l’importo è di L. 360.000.000) (2), cessano di
applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
[3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del
valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31
agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente.
Con il medesimo decreto si stabilisce l’adeguamento del limite di
lire 360 milioni (2) di cui ai commi 1 e 2 nella stessa misura della
variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati]. (Comma abrogato (3)
dall’art. 25, comma 4, lett. a) della L 13/05/1999, n. 133 così come
sostituito dall’art. 37, comma 2 della L 21/11/2000, n. 342)
(1) A tal proposito si veda art. 9-bis del DL 30/12/1991, n. 417, conv. con
mod., dalla L 06/02/1992, n. 66 che riporta: «1. Alle associazioni senza fini di
lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398».
(2) L’importo in precedenza elevato a L. 130.594.000 dal DPCM 10/11/1998
per il periodo d’imposta in corso alla data del 10.11.1998 (in “Finanza & Fisco” n. 4/99, pag. 437), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
in corso al 18.05.1999 è elevato al L. 360 milioni dall’art. 25, comma 2 (ora
comma 3, come modificato dall’art. 37, comma 2, lett. a), della L 21/11/2000,
n. 342), della L 13/05/1999, n. 133.
(3) Ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L 21/11/2000, n. 342 l’abrogazione
del presente comma, come disposta dall’art. 25, comma 4 della L 13/05/1999,
n. 133 come modificato dal medesimo art. 37, si applica dal 01.01.2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data del 10.12.2000, di
entrata in vigore della L 342/2000 e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi
d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o

L 25 marzo 1986, n. 80 (1)
Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche
Art. 1
[1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto,
alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e
i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono
attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all’art. 31 del
D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal
primo periodo del terzo comma dell’art. 48 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni
sportive e ad assicurarne la regolarità.
2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il
reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente,
nonché ai compensi di cui all’art. 25, terzo comma, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell’art. 7,
quarto comma, e dell’art. 21, secondo comma, dello stesso decreto,
sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non
superino i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell’art.
48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori
sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l’indirizzo di ciascun percipiente nonché l’entità e la causale
delle somme erogate.
3. Salvi i casi in cui sia applicabile l’art. 47, comma primo, lettera
b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non superino
l’importo di L. 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti
a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive
squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l’applicazione sull’intero
ammontare della ritenuta di cui all’art. 30, secondo comma, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1°
gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi né a rimborsi di imposte
nei confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a
tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennità
ed i rimborsi di cui alla presente legge.]

Art. 2
[1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni in ragione d’anno si provvede per gli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988 mediante riduzione di pari importo

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, sul
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per il 1986, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Ristrutturazione dell’amministrazione finanziaria».
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.].
(1) La presente legge è stata abrogata dall’art. 37, comma 3, della
L 21/11/2000, n. 342. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L 21/11/2000, n. 342
tale abrogazione si applica dal 01.01.2000. Restano salvi tutti gli atti adottati
anteriormente alla data del 10.12.2000, di entrata in vigore della L 342/2000 e
non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni
nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i
compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della L
13/05/1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze
26 novembre 1999, n. 473.

Art. 38
Erogazioni liberali per progetti culturali
1. All’articolo 65 (vedi pag. 5919), comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente
oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-octies), introdotta dall’articolo 37 della presente legge, è aggiunta
la seguente:
«c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione
di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente,
sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie
di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo
scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello
di riferimento al Centro informativo del Dipartimento
delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei
soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno,
le somme complessivamente erogate abbiano supera-

to la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della
differenza».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno
effetti ai fini della determinazione delle imposte da
versare a titolo di acconto dovute per il periodo di
imposta 2001.
3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175
miliardi per l’anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2003. Per il 2001, l’importo delle
erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti
è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni
dell’aliquota di tassazione dei redditi, tale importo
può essere rideterminato con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali.

Art. 39
Disposizioni fiscali relative a
fondi pubblici di agevolazione
1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da
leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in
gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni,
devono intendersi riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 88 (vedi pag. 5925), comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia
di applicabilità dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si
fa luogo a rimborso di imposte già pagate.

Art. 40
Campione d’Italia
1. Le disposizioni recate dall’articolo 132 (vedi

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

pag. 5929) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di
Campione d’Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell’anagrafe
degli italiani residenti all’estero (AIRE) del comune
di Campione d’Italia i quali, già iscritti nell’anagrafe
della popolazione residente nel predetto comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale.
2. All’articolo 132 (vedi pag. 5929) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d’Italia
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso
comune per un importo complessivo non superiore a
200.000 franchi sono computati in lire italiane, in
deroga alle disposizioni dell’articolo 9, sulla base di
un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio
Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra
i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in lire italiane»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte
all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)
dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino
della Confederazione elvetica».
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e
b), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001; quelle
di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 2000.

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CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA
E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

SEZIONE I
Norme in materia di IVA
Art. 41
Disposizioni di coordinamento formale e
razionalizzazione della disciplina di taluni
materiali di recupero
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 19 (vedi pag. 5879), in materia
di detrazione, al comma 3, concernente i casi nei quali
non trova applicazione l’indetraibilità dell’imposta,
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) operazioni non soggette all’imposta per
effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori»;
b) nell’articolo 68 (vedi pag. 5881), in materia
di importazioni non soggette all’imposta, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) le importazioni di beni indicati nell’ottavo e nel nono comma dell’articolo 74, concernente
disposizioni relative a particolari settori»;
c) nell’articolo 74 (vedi pag. 5882), concernente
disposizioni relative a particolari settori, il decimo
comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni dell’ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell’anno solare precedente l’ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non
sia stato superiore a due miliardi di lire»;
d) nell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all’ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al
titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell’articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture
relative alle cessioni effettuate, all’emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

nell’esercizio dell’impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva
rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo
superiore a 150 milioni di lire nell’anno precedente
possono optare per l’applicazione dell’IVA nei modi
ordinari dandone preventiva comunicazione all’ufficio
nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all’opzione deve essere presentata all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di
cui all’articolo 38-bis, primo comma, pari all’importo
derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria sull’ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di
beni di cui all’ottavo comma che cessioni di beni di cui
al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono
comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori
di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa,
si applicano le disposizioni del primo periodo».
2. Nell’articolo 42 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (1), concernente acquisti
non imponibili o esenti, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti
dall’imposta gli acquisti intracomunitari di beni la
cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e
74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto».

Nota (1)
DL 30 agosto 1993, n. 331, conv., con mod.,
dalla L 29 ottobre 1993, n. 427
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'Ilor dei redditi
di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8,
8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello
stesso decreto. (Comma così sostituito dall’art. 41, comma 2, della
L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta:
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti
intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi settimo
e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, e
successive modificazioni, ovvero è esente dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto (le parole «commi settimo e ottavo» sono state
così sostituite alle precedenti «comma sesto» dall’art. 2, comma 9-bis), del
DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).

2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo
comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 26/10/1972, n. 633, non si applica la disposizione
di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 1 del decretolegge 29/12/1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge
27/02/1984, n. 17.

Art. 42
Norme in materia di mercato dell’oro
1. All’articolo 10 (vedi pag. 5877), primo comma, numero 11), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
materia di operazioni esenti, e successive modificazioni, dopo le parole: «trasformano oro in oro da investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero commerciano oro da investimento,».
2. All’articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 (1), recante disciplina del mercato
dell’oro, la parola: «anche» è soppressa. Resta fermo
il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a
rimborso di imposte già pagate, né è consentita la
variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente variazioni dell’imponibile o dell’imposta.

Nota (1)
L 17 gennaio 2000, n. 7
Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della
direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998
Art. 3
Disposizioni fiscali

Art. 42
Acquisti non imponibili o esenti
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli

1. All’articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

modificazioni, le parole: «di cui siano parti la Banca d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi».
2. Le operazioni esenti di cui all’articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di
servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa
luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione
di cui all’articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
3. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 9), le parole: «effettuate in relazione a rapporti di cui
siano parti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi o le banche
agenti ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma, del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «effettuate in relazione ad operazioni
poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi,
ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto»;
b) il numero 11) è sostituito dal seguente:
«11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su
conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che
producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’articolo 81, comma 1, lettere cquater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le
intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha
optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione può essere
esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da
investimento si intende:
a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari
o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi,
coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese
di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80
per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non
comprese nel suddetto elenco;».
4. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da
investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza
pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto
il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con
l’indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al
relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25».
5. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le

n. 46/2000 – Pag.

5837

seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da
investimento;»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non
opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli
acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da
quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i
servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza
dell’oro, compreso l’oro da investimento».
6. All’articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «rientranti nell’attività propria delle imprese che
le effettuano» sono soppresse.
7. All’articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «e alle importazioni» sono aggiunte le seguenti: «, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto comma».
8. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente
dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;».
9. All’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Per l’importazione di materiale d’oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di
soggetti passivi nel territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in
tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal
fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al
mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui
all’articolo 25».
10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani,
di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificati dal presente articolo.
11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina [anche] se effettuate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge. (La parola «anche» è stata
soppressa (1) dall’art. 42, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342).
12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonché per le
modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l’articolo
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(1) Ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342 resta fermo il
trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già
pagate, né è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente variazioni dell’imponibile o dell’imposta.

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

Art. 43
IVA sulle mense scolastiche
1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al
numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (vedi pag. 5885), le somministrazioni di alimenti
e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di
ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e
negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale già
applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già
pagate, né è consentita la variazione di cui all’articolo
26 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell’imponibile o dell’imposta.

Art. 44
IVA sui premi relativi alle corse di cavalli
1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante
l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze
equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di
dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa
UNIRE che controlla l’esistenza e il permanere dei
requisiti per l’iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto
elenco l’imposta sul valore aggiunto nell’anno seguente
si applica con l’aliquota del 10 per cento anche sui
premi corrisposti ai sensi dell’articolo 3 della legge 24
marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni.

Art. 45
Regime speciale per gli esercenti agenzie
di vendita all’asta
1. Il dodicesimo comma dell’articolo 74 (vedi
pag. 5882), recante disposizioni relative a particolari
settori, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
concernente le cessioni di beni effettuate da parte di
esercenti agenzie di vendita all’asta, è abrogato.
2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, e successive modificazioni, dopo l’articolo 40,
è inserito il seguente:
«Art. 40-bis. (Regime speciale per gli eser-

16/12/2000

centi agenzie di vendita all’asta). — 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d’arte,
d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella
allegata al presente decreto, effettuate da esercenti
agenzie di vendita all’asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di
commissione per la vendita all’asta di tali beni, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione
e delle altre spese accessorie addebitate dall’organizzatore della vendita all’asta all’acquirente del
bene. L’importo che l’organizzatore corrisponde al
committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che
l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano
effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con:
a) soggetti passivi d’imposta che non hanno
potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e
19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
neppure parzialmente, l’imposta afferente all’acquisto o all’importazione del bene;
b) soggetti passivi d’imposta che beneficiano
nello Stato di appartenenza, qualora membro dell’Unione europea, del regime di franchigia previsto
per le piccole imprese;
c) soggetti passivi d’imposta che abbiano assoggettato l’operazione al particolare regime d’imposta previsto dall’articolo 36.
2. Per gli esercenti agenzie di vendite all’asta
non è ammessa in detrazione l’imposta afferente alle
spese accessorie alla vendita.
3. Le agenzie di vendita all’asta applicano il
regime previsto al comma 1 relativamente ai beni
acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel
territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea.
4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie
di vendita all’asta si considerano effettuate all’atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario».

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

Art. 46
Disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA
1. All’articolo 7 (vedi pag. 5876) del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente territorialità dell’imposta, al quarto comma, lettera f), le parole: «a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea» sono
soppresse.

Art. 47

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del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, il numero 114)
(vedi pag. 5887) è sostituito dal seguente:
«114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Contabilità separata ai fini della detrazione IVA

Art. 50
Agevolazioni per i disabili

1. Tra gli enti indicati all’articolo 19-ter (vedi
pag. 5880), terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia
di detrazione per gli enti non commerciali, devono
intendersi ricomprese le amministrazioni dello
Stato.

Art. 48
Aliquota IVA del 10 per cento
per le strutture ricettive
1. Al numero 120) (vedi pag. 5887) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: «nelle aziende alberghiere
e nei parchi di campeggio» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6
della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive
modificazioni».
2. Al numero 121) (vedi pag. 5887) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso» sono
soppresse.

Art. 49
Aliquota IVA del 10 per cento
sui prodotti omeopatici
1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto

1. Il numero 31) (vedi pag. 5885) della tabella
A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione
(v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma
1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all’articolo
54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto,
di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con
motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con
motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti
o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico,
nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare
i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a),
c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti
sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;».
2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si

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5840 – n. 46/2000

COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

16/12/2000

f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedaapplicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
lieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di
1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;
f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31)
modificazioni.
della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della
3. All’articolo 17 del testo unico delle leggi sulle
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
tasse automobilistiche, approvato con decreto del (lettera inserita dall’art. 50, comma 3, della L 21/11/2000, n. 342 a
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 decorrere dal 01.01.2001)
g) a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli de(1), dopo la lettera f), è inserita la seguente:
gli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia;
«f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al
h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le
numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decre- motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa;
to del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
[i) i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV applicati a natanti] (lettera abrogata dall’art. 13 del DL 26/10/1970,
n. 633, e successive modificazioni;».
4. Al primo periodo dell’articolo 8, comma 3, n. 745).
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (2), le parole:
«e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel» Nota (2)
sono sostituite dalle seguenti: «e a 2.800 centimetri
L 27 dicembre 1997, n. 449
cubici se con motore diesel».
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. Il MiniArt. 8
stro del tesoro, del bilancio e della programmazioDisposizioni a favore dei soggetti
portatori di handicap
ne economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio compensative a fa1. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle
vore delle regioni, necessarie a garantire l’equili- imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Rebrio finanziario in conseguenza dell’applicazione pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il
terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
delle disposizioni di cui al comma 3 del presente
«Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento,
alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussiarticolo.

Nota (1)
DPR 5 febbraio 1953, n. 39
Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche
Art. 17
Esenzioni permanenti
[1] Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione:
a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in
dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della
Repubblica;
b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di
cui all’art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;
c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio
postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina mercantile;
d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto
dei comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione
degli incendi;
e) gli autoscafi esclusivamente destinati all’industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio;

di tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida
sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui all’articolo
119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione
spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo
sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi
in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da
cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote
annuali costanti e di pari importo».
2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta
al possessore di reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9
aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di
cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all’articolo 54,
comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle
prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di
fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui
veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. (Le parole «e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono state così sostituite alle precedenti «e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel» dall’art. 50,
comma 4, della L 21/11/2000, n. 342 a decorrere dal 01.01.2001)
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore
tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e
nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli
handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non
è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai
commi 1 e 3.

Art. 51
Acquisizione di aree e di opere
da parte dei comuni
1. Non è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei
confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o
in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.

Art. 52
Rimborsi trimestrali delle eccedenze
di credito IVA
1. Al secondo comma dell’articolo 38-bis (vedi
pag. 5880) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo
terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto».

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5841

Art. 53
Modifiche all’articolo 6 della legge
13 maggio 1999, n. 133, concernente
disposizioni in materia di IVA
1. All’articolo 6 della legge 13 maggio 1999,
n. 133 (vedi pag. 5943), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
«a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società
strumentali di cui all’articolo 59, comma 1, lettera
c), del predetto decreto legislativo, alle società del
gruppo medesimo;»;
b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla
seguente:
«b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le
società cooperative con funzioni consortili, costituiti
tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a
condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da
questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i
costi imputabili alle prestazioni stesse;»;
c) al comma 2, le parole: «di società strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «della capogruppo
estera ovvero da parte di società del gruppo estero,
comprese le società strumentali»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese:
a) a società del gruppo assicurativo da altra
società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile;
b) da consorzi costituiti tra le società di cui
alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;
c) a società del gruppo il cui volume di
affari dell’anno precedente sia costituito per oltre il
90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

del gruppo medesimo. La disposizione si applica a
condizione che l’ammontare globale dei volumi di
affari delle società del gruppo dell’anno precedente
sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni
esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società
controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi
del primo comma, numero 1), e del secondo comma
dell’articolo 2359 del codice civile fin dall’inizio dell’anno solare precedente»;
e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Agli effetti dell’applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell’influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei
casi previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385»;
f) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
2. Non devono intendersi quali corrispettivi di
operazioni rilevanti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto le indennità dovute all’impresa preponente dall’agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia.

Art. 54
Donazioni di opere librarie e
di dotazioni informatiche
1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi,
sono considerati distrutti agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell’articolo 54 (vedi pag. 5917), comma 1, lettera d),
in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. Per il periodo d’imposta 2000, le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni

gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in
natura ai sensi dell’articolo 48 (vedi pag. 5910), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione
del reddito di lavoro dipendente.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

SEZIONE II
Norme in materia di
altre imposte indirette
Art. 55
Disposizioni di razionalizzazione
in materia di tasse sulle concessioni
governative e di imposta di bollo
1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell’imposta di bollo di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
2. Fino all’adozione dei regolamenti di cui al
comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell’imposta di bollo e la tariffa
delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.
3. Al comma 7 dell’articolo 2 della legge 15 mag-

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gio 1997, n. 127 (1), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La legalizzazione delle fotografie prescrit- Nota (2)
te per il rilascio di documenti personali non è soggetDPR 26 ottobre 1972, n. 642
ta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo».
4. All’articolo 5, quarto comma, della Tabella di Disciplina dell’imposta di bollo
cui all’Allegato B del decreto del Presidente della ReTABELLA
pubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (2), e successive
Atti, documenti e registri esenti dall’imposta
modificazioni, la parola: «esecutivo» è sostituita daldi bollo in modo assoluto
le seguenti: «, anche esecutivo,» e le parole da: «deArt. 5
gli esattori» fino alla fine del comma sono sostituite
[1] Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di
dalle seguenti: «dei concessionari del servizio nazioqualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie prenale di riscossione».
sentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tribu5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell’articolo tarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del
13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presi- contribuente.
[2] Verbali, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (3), nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti
recante l’indicazione degli atti soggetti all’imposta del procedimento depositati presso di esse.
[3] Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributadi bollo, come da ultimo modificata dall’articolo 6, rie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.
[4] Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la
comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998,
riscossione
dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie
n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituziosono altresì soggette all’imposta le comunicazioni ni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra triburelative ai depositi di titoli emessi con modalità di- tarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera
dei concessionari del servizio nazionale di riscossione. (Le parole
verse da quelle cartolari e comunque oggetto di suc- «, anche esecutivo,» sono state così sostituite alla precedente «esecessiva dematerializzazione, il cui complessivo valo- cutivo» dall’art. 55, comma 4 della L 21/11/2000, n. 342; le parole
re nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna «dei concessionari del servizio nazionale di riscossione» sono state
così sostituite alle precedenti «degli esattori e dei ricevitori con le
banca sia pari o inferiore a mille euro».
forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette»
6. La tassa annuale sulle concessioni governati- dal medesimo art. 55, comma 4 della L 21/11/2000, n. 342)
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiave per il passaporto, di cui all’articolo 1 della tariffa si [5]
tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
delle tasse sulle concessioni governative introdotta
[6] Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all’art. 3 della
legge
21 dicembre 1978, n. 843.
con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l’espatrio verso i Paesi diversi da quelli Nota (3)
aderenti all’Unione europea.
DPR 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell’imposta di bollo

Nota (1)

TARIFFA
Parte I
Atti, documenti e registri soggetti all’imposta fin dall’origine

L 15 maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo
Art. 2, comma 7
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali
sono legalizzate dall’ufficio ricevente, a richiesta dell’interessato,
se presentate personalmente. La legalizzazione delle fotografie
prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta
all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo. (L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 55, comma 3 della L 21/11/2000,
n. 342).

Articolo 13
1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o
accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure
tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri
per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione
pecuniaria:
per ogni esemplare: imposta dovuta fissa ........................lire 2.500
Modo di pagamento
1. Marche o bollo a punzone.
2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro e

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

altri titoli di spesa dello Stato, l’imposta è riscossa in modo virtuale al
momento della emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle
conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali,
dagli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o doganali,
l’imposta è riscossa dagli uffici stessi. (Il primo periodo è così sostituito
dall’art. 6, comma 1, lett. a) della L 08/05/1998, n. 146 al precedente
che si riporta:
«Per le quientanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del Tesoro ed altri
titoli di spesa dello Stato, l’imposta è riscossa anche mediante trattenuta al
momento della emissione del titolo di spesa.»)

consecutivi a seguito dell’applicazione della predetta imposta e che siano
chiusi d’ufficio. Non sono altresì soggette all’imposta le comunicazioni
relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari
e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo
valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari
o inferiore a mille euro. (Le parole «nonché dagli uffici dell’Ente poste
italiane» sono state inserite dall’art. 3, comma 12 del DL 31/12/1996,
n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30. Il periodo da «non
sono soggetti» fino a «d’ufficio» è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1,
lett. b) della L 08/05/1998, n. 146. Il periodo da «Non sono altresì» fino
alla fine della presente nota è stato aggiunto dall’art. 55, comma 5 della L
21/11/2000, n. 342).

NOTE:
1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più
percipienti, l’imposta si applica per ciascun percipiente.
2. L’imposta non è dovuta:
a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute
o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza
l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per
somma indeterminata;
b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati
all’imposta di bollo o esenti;
c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi,
valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.
3. Sono esenti dall’imposta le ricevute relative al pagamento di spese di
condominio negli edifici.

2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la
somma supera L. 150.000:
per ogni esemplare: imposta dovuta fissa ....................... lire 2.500
Modo di pagamento
1. Marche o bollo a punzone.
NOTE:
1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i
propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non
sono soggetti all’imposta.

2-bis. (1) Estratti conto comprese le comunicazioni relative ai depositi dei titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo
119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti
di conto corrente postale: per ogni esemplare:
a) con periodicità annuale: imposta dovuta fissa .......... lire 33.000
b) con periodicità semestrale: imposta dovuta fissa ........ lire 16.500
c) con periodicità trimestrale: imposta dovuta fissa......... lire 8.250
d) con periodicità mensile: imposta dovuta fissa............ lire 2.750
(le parole «nonché estratti di conto corrente postale» sono state
inserite dall’art. 3, comma 12 del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con
mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).
Modo di pagamento
1. Marche o bollo a punzone.
NOTE:
3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l’imposta è
maggiorata, in funzione della periodicità dell’estratto conto, rispettivamente,
di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. La maggiorazione di imposta
non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il
fiduciante sia una persona fisica.
3-ter. L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti
formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell’Ente
poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente,
ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli
articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L’estratto conto, compresa
la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato
almeno una volta nel corso dell’anno. Non sono soggetti all’imposta gli estratti
dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi

(1) Ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L 08/05/1998, n. 146 si considerano
depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da
quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse.

Art. 56
Contributo unificato per le spese
degli atti giudiziari
1. All’articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (1), concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, le parole: «, amministrativi e in materia tavolare» sono sostituite dalle
seguenti «e amministrativi».
2. All’articolo 9, comma 6, della citata legge n.
488 del 1999 (1), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e le modalità per l’estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all’interno dei palazzi di giustizia».
Nota (1)
L 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)
Art. 9
Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte
di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i
diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario.
2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo
unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge. (Le parole «e amministrativi» sono state così sostituite alle precedenti «,amministrativi
e in materia tavolare» dall’art. 56, comma 1, della L 21/11/2000,
n. 342).
3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita
il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene
nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell’atto, è te-

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

nuta all’anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma
2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile (1).
4. L’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale non è
soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in
cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all’affermazione della
responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della
domanda, in base al valore dell’importo liquidato nella sentenza.
5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli
10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo ovvero nell’atto di precetto. In caso di modifica della
domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto
decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato e le modalità per l’estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all’interno
dei palazzi di giustizia. (Le parole da «e le modalità» fino alla fine
del comma sono state inserite dall’art. 56, comma 2 della L 21/11/
2000, n. 342).
7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di
patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo.
8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
9. Sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa
regolazione contabile.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato (2), per un periodo
massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri (vedi D.P.C.M. 30/06/2000), su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive
esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all’eventuale
nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può
valersi delle disposizioni del presente articolo versando l’importo
del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non
si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a
titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di
cancelleria.

n. 46/2000 – Pag.

5845

(1) Si riporta l’art. 91 del Codice di Procedura Civile:
Art. 91
Condanna alle spese
[1] Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola
la competenza.
[2] Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata.
[3] I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui
appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario.
(2) Ai sensi dell’art. 1, del DPCM 30/06/2000, il termine del 01.07.2000 è
stato prorogato di sei mesi.

Art. 57
Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari
al Presidente della Repubblica
1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e
per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all’articolo 7, primo e terzo
comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono
soppresse.

Art. 58
Accisa per i servizi pubblici di trasporto
1. Al numero 15 della tabella A allegata al testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono aggiunte, in fine, le parole: «e dagli autobus
urbani ed extraurbani adibiti a sevizio pubblico».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a
decorrere dal 1º gennaio 2001.

Art. 59
Modifiche al testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di
imposte sulla produzione e sui consumi
1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 1, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: «I fatti compiuti da terzi non
imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa
grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso
fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito
del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile
ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del
soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo e si
procede all’eventuale recupero nei confronti dell’effettivo responsabile»;
b) all’articolo 7, comma 1, all’alinea, le parole:
«che comporti l’esigibilità dell’imposta», sono sostituite dalle seguenti: «per la quale non sia previsto
un abbuono d’imposta ai sensi dell’articolo 4,».
2. Per i furti e le irregolarità nella circolazione
dell’alcole nonché dei tabacchi lavorati compiuti sino
alla data di entrata in vigore della presente legge, ove
l’azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell’accisa.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai procedimenti in corso.

Art. 60
Disposizioni in materia di fonti di energia
1. All’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «zone
climatiche E ed F» sono inserite le seguenti: «ovvero
per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica».
2. Nell’articolo 52 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera l) è abrogata;
b) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la
seguente:
«e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Art. 61
Disposizioni in materia di autotrasporto
1. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488 (1), dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:
«22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per
trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge.
22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono
dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla
carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per
le automotrici, entro i termini e con le modalità in
vigore per le stesse.
22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge».
2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a
periodi già scaduti nell’anno 2000 ma non ancora
eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo
utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data.
3. All’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre
1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie
stanziate, tenendo conto anche dell’adeguamento dei
predetti importi alle variazioni dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all’anno precedente».
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, è autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l’an-

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

no 2001, di lire 74 miliardi per l’anno 2002 e di lire
75 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
5. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la
tabella 2 è inserita la tabella 2-bis di cui all’allegato 1
della presente legge.

Nota (1)
L 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)
Art. 6
Disposizioni in materia di imposte sui redditi
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il
reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello
delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000
rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L’importo della deduzione spettante non può comunque essere
superiore all’ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo,
destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle
unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona
fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata»;
b) all’articolo 11, comma 1, lettera b), recante l’aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: «26,5 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento»;
c) all’articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: «lire 336.000» sono sostituite dalle seguenti:
«lire 408.000 per l’anno 2000, lire 516.000 per l’anno 2001 e lire
552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002»;
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun
figlio di età inferiore a tre anni»;
d) all’articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
dipendente, le parole: «lire 1.680.000», «lire 1.600.000», «lire
1.500.000», «lire 1.350.000», «lire 1.250.000» e «lire 1.150.000»,
rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire 1.750.000», «lire
1.650.000», «lire 1.550.000», «lire 1.400.000», «lire 1.300.000» e
«lire 1.200.000»;
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono sol-

n. 46/2000 – Pag.

5847

tanto redditi di pensione e quello dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore
detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno, così determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000
ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se
l’ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire
9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se
l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000
ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se
l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire
18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se
l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire
18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma
2 compete a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è compiuto il
settantacinquesimo anno di età.»;
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente
lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari
tipologie di redditi:
«2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei
suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da
rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno, spetta una
detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo non
supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.»;
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
autonomo e di impresa minore, le parole: «lire 700.000», «lire
600.000», «lire 500.000», «lire 400.000» e «lire 300.000», rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «lire 750.000», «lire 650.000», «lire
550.000», «lire 450.000» e «lire 350.000»;
e) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo
sono inseriti i seguenti: «Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire
con decreto del Ministro delle finanze»;
f) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni
per spese funebri, le parole: «1 milione di lire» sono sostituite dalle
seguenti: «3 milioni di lire»;
g) all’articolo 13-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria
di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida»;
h) dopo l’articolo 13-bis è inserito il seguente:
«Art. 13-ter. — (Detrazioni per canoni di locazione). — 1. Ai sog-

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

getti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli
articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il
quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire
30.000.000;
b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000
ma non lire 60.000.000.»;
i) nell’articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la
seguente:
«a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera
e) del comma 1 dell’articolo 47, i compensi percepiti dal personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a
seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;».
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, concernente la detrazione dall’IRPEG spettante alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: «lire 270.000»
sono sostituite dalle seguenti: «lire 500.000».
3. È istituito presso il Ministero dell’interno un fondo alimentato
con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti
dall’assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per
l’attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la
ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra
gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta 1999; le disposizioni
del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non
hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a
titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
7. Nell’articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole:
«di cui all’articolo 34, comma 4-quater» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all’articolo 10, comma 3-bis».
8. Per il periodo d’imposta 2000, ai soli fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell’acconto è ridotta dal 98 al 92
[ora 87 (1)] per cento.
9. È attribuito un credito d’imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base
occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre
2002, soggetti che, alternativamente:
a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;
b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223;

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c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro
la loro residenza anagrafica;
e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
10. L’incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve
essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona,
allo stesso soggetto.
11. Il credito d’imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d’imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
12. Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, come sostituito dall’articolo 12, comma 1, lettera d),
della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all’addizionale provinciale e comunale all’IRPEF, è sostituito dal seguente:
«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di
determinazione dell’addizionale provinciale e comunale e per l’effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si
applicano le disposizioni previste per l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50, comma
4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
13. Sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le
somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal
1° gennaio 2000, nell’ambito del programma Socrates, istituito
con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/
98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio
1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a
condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a
lire 15.000.000.
14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l’anno 2001 e di
lire 1.500 miliardi per l’anno 2002, per la copertura degli oneri recati
dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
15. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: «un importo pari al 41 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «una quota»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute
per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione»;
c) al comma 3, le parole: «e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 1997» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili
(ICI) per gli anni a decorrere dal 1997»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo
d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000,
per una quota pari al 36 per cento».
16. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

dall’imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un’importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell’anno 2000 per effettuare
interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria
atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel
caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di
mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui
al presente comma.
17. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: «per il periodo d’imposta in corso
al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1°
gennaio 1999 l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento;
per i quattro periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per
cento»;
b) nel comma 2, le parole da: «per il periodo d’imposta in corso
al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti: «per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1°
gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l’aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per
cento».
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della
determinazione dell’imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999.
19. A decorrere dall’anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell’importo generato dalla rimodulazione delle
aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644
miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e
2002. Qualora l’aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le
aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse
di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l’anno 2000, lire 54 miliardi per l’anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall’anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Al comma 10-bis dell’articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per
gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all’interno dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto».
22. All’articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sono soppresse le parole: «e per i rimorchi adi-

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5849

biti al trasporto di cose»;
b) dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente:
«d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le
automotrici».
22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge. (Comma aggiunto (2) dall’art.
61, comma 1, della L 21/11/2000, n. 342)
22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base
delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle
dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in
vigore per le stesse. (Comma aggiunto dall’art. 61, comma 1, della
L 21/11/2000, n. 342).
22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di
cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge. (Comma aggiunto dall’art. 61, comma 1, della L 21/11/2000, n. 342).
(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del DL 30/09/2000, n. 268, conv., con mod.,
dalla L 354/2000 per il periodo d’imposta 2000, la misura dell’acconto, già
ridotta ai soli fini dell’Irpef dal 98 al 92 per cento dal presente articolo 6, comma 8, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all’87 per cento. I sostituti
d’imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo
d’imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell’assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 1999, sono tenuti ad
applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.
(2) Ai sensi dell’art. 61, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342 i versamenti di
cui al presente comma 22-bis, relativi a periodi già scaduti nell’anno 2000 ma
non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile
per il pagamento a decorrere dalla data del 10.12.2000, di entrata in vigore
della L n. 342/2000, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla
carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla
carta di circolazione, alla stessa data.

Art. 62
Disposizioni in materia di trattamento fiscale
del reddito dei soci
delle cooperative di autotrasporto
1. La disposizione di cui all’articolo 62 (vedi
pag. 5918), comma 1-quater, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all’articolo 47, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, se la società cooperativa autorizzata all’autotrasporto non
fruisce della deduzione dell’importo ivi previsto, né
della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale.

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

Art. 63

Art. 64

Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli

Accisa sui tabacchi lavorati

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli
adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in
cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo
periodo si considerano costruiti nell’anno di prima
immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine
viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI),
un apposito elenco indicante i periodi di produzione
dei veicoli.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa
agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse
storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare
interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o
estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro
rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati,
con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati,
in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una
tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000
per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli.
Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della
predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica,
di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di
trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli
ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del
Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle
altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui
tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa.
Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate
le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe
dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della
legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150 miliardi,
in ragione annua.

Art. 65
Disposizioni in materia di rivendite
di generi di monopolio
1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore
della presente legge come gerenti provvisori senza
titolo al conferimento diretto, ai sensi dell’articolo
29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell’articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l’assegnazione a trattativa privata
delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di
un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23
luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni. Le
relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di
Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, già istituite con contratto decorrente da
data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a
persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da
quelli specificatamente previsti dal primo comma
dell’articolo 53 del citato regolamento approvato

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in
rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l’impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilità diretta da parte del pubblico in genere,
qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il conferimento a trattativa privata secondo le modalità previste dall’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni.

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5851

Art. 67
Trasferimenti di beni mobili e immobili
posti in essere dall’Associazione nazionale
fra mutilati e invalidi di guerra
1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti
di beni mobili ed immobili posti in essere dall’Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,
ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre
1929, n. 2162, a favore della «Fondazione dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra»,
costituita con atto registrato negli atti pubblici del
registro di Roma in data 2 marzo 2000.

Art. 66
Modifiche al regime di agevolazione fiscale per
l’accesso alla prima casa a favore del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia
1. Ai fini della determinazione dell’aliquota relativa all’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel
comune ove sorge l’unità abitativa, prevista dalla
nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni.
2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13-bis (vedi pag. 5904) del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per
l’acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale.

Art. 68
Termine per il versamento dell’imposta di registro
per i contratti di locazione e affitto di beni immobili
1. All’articolo 17 (vedi pag. 5897), comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».

Art. 69
Norme in materia di imposta sulle
successioni e sulle donazioni
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1 (vedi pag. 5930), è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«4-bis. Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti
soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei
casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti
concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto»;
b) l’articolo 4 (vedi pag. 5930) è abrogato,
salvo quanto previsto dall’articolo 59 del medesimo
testo unico;

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

c) i commi 1 e 2 dell’articolo 7 (vedi pag.
5930) sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato:
a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
b) sei per cento, nei confronti degli altri
parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
c) otto per cento, nei confronti degli altri
soggetti.
2. L’imposta si applica esclusivamente sulla
parte del valore della quota o del legato che supera i
350 milioni di lire.
2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per
rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998,
n. 162, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di un miliardo di lire.
2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto
del Ministro delle finanze, si procede all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta ai sensi dei
commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell’indice del costo
della vita.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2
e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia
avvalso delle previsioni dell’articolo 56, commi 2 e
3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito»;
d) l’articolo 10 (vedi pag. 5931) è abrogato;
e) all’articolo 11 (vedi pag. 5931), comma 2,
sono soppresse le parole da: «Se i cointestatari» fino
alla fine del comma;
f) all’articolo 12 (vedi pag. 5931), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Non concorrono a formare l’attivo
ereditario i beni e i diritti per i quali l’imposta sia
stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un’aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle
previste dall’articolo 7. Con decreto del Ministro delle
finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate

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le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell’imposta di successione.
1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento
di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di
donazione, concorrono a formare il valore globale
della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae
l’importo pagato volontariamente dal donante»;
g) all’articolo 15 (vedi pag. 5932), comma 1,
primo periodo, le parole: «compreso l’avviamento ed»
sono soppresse;
h) all’articolo 15, comma 1, secondo periodo,
le parole: «e dell’avviamento» sono soppresse;
i) all’articolo 16 (vedi pag. 5932), comma 1,
lettera b), le parole: «e aggiungendo l’avviamento»
sono soppresse;
l) all’articolo 25 (vedi pag. 5933), è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis
si applicano anche in caso di donazioni»;
m) all’articolo 47 (vedi pag. 5933), comma 1,
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza,
l’insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di
fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della
base imponibile o dell’imposta»;
n) all’articolo 55 (vedi pag. 5934), dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni,
dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di
beneficiari residenti nello Stato. Dall’imposta sulle
donazioni determinata a norma del presente titolo si
detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi
esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni»;
o) all’articolo 56 (vedi pag. 5934), i commi
da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. L’imposta è determinata dall’applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore
globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione,
al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell’articolo 58, comma 1,
ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi.
1-bis. Le aliquote sono pari al:
a) tre per cento, nei confronti del coniuge
e dei parenti in linea retta;
b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea
retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al
terzo grado;
c) sette per cento, nei confronti degli altri
soggetti.
2. L’imposta si applica esclusivamente sulla
parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire.
3. Quando il beneficiario è un discendente
in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998,
n. 162, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l’ammontare di un miliardo di lire»;
p) dopo l’articolo 56 è inserito il seguente:
«Art. 56-bis. — (Accertamento delle liberalità indirette). — 1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del
codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse
dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può
essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
a) quando l’esistenza delle stesse risulti da
dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;
b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire.
2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota del sette per cento, da calcolare sulla
parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire.
3. Le liberalità di cui al comma 1 possono
essere registrate volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In

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tale caso si applica l’imposta con le aliquote indicate
all’articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l’aliquota del tre per cento»;
q) all’articolo 57 (vedi pag. 5935), comma 1,
primo periodo, le parole «, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’articolo 56,» sono soppresse.
2. La tariffa allegata al testo unico approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, è abrogata.
3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni,
quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi,
sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1,
comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, (vedi pag. 5898)
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
rese dall’interessato nella dichiarazione di successione
o nell’atto di donazione. Nel caso di decadenza dal
beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le
sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis
dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
5. All’articolo 26 (vedi pag. 5897), comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dei valori permutati» sono
inserite le seguenti: «, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o
la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di 350 milioni di lire»;

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LEGGE 21/11/2000 N. 342

b) dopo le parole: «si presumono donazioni»
le parole: «, con esclusione della prova contraria,»
sono soppresse.
6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili né l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
7. Le disposizioni antielusive di cui all’articolo 37bis (vedi pag. 5895) del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano,
ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3
del medesimo articolo, anche con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni
del presente comma e quelle del comma 1, lettere m) e
n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque
formati successivamente alla data del 1º luglio 2000.
8. Con uno o più regolamenti, da adottare con
decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi
applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi:
a) introduzione, ove possibile, del principio
della autoliquidazione;
b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell’adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la
trasmissione e la conservazione delle informazioni;
c) efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di
legge incompatibili.
10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata
in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove
disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta
non lo escluda espressamente.
11. Con decreto dirigenziale sono, comunque,
approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalità indirette e sono stabilite

le modalità di versamento dei tributi.
12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi per l’anno 2001, lire 1.886
miliardi per l’anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede quanto a lire 165
miliardi per l’anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per la restante quota, nonché
per gli oneri relativi all’anno 2001 e per quelli a decorrere dall’anno 2003, mediante le maggiori entrate
derivanti dal presente articolo.
13. Il Governo è delegato, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con
le disposizioni di cui al presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.
14. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno disporre, in particolare, l’abrogazione espressa
di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le
norme del presente articolo.
15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1º gennaio 2001.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO,
DI RISCOSSIONE, DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO,
DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 70
Disposizioni riguardanti l’accertamento
basato sugli studi di settore e l’accertamento
basato sui parametri
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore

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di cui all’articolo 10, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (1), recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, e successive modificazioni, sono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali
diverse da quelle che hanno formato oggetto degli
accertamenti stessi.
2. L’intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 (2) e 15 (3) del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, degli accertamenti basati sugli studi di settore di
cui al comma 1 non esclude l’esercizio dell’ulteriore
azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la
conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai
limiti previsti dall’articolo 2, comma 4, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall’articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(4), relativi al periodo d’imposta 1998 e ai successivi.
Nota (1)
L 8 maggio 1998, n. 146
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del
sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione
finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario
Art. 10
Modalità di utilizzazione degli studi di settore
in sede di accertamento (1)
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo
62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei
confronti dei contribuenti con periodo d’imposta pari a dodici mesi e
con le modalità di cui al presente articolo.
2. Nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso
quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare
dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi
d’imposta.

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3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto
di opzione, l’ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l’inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l’irregolarità delle scritture
obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570 (in “Finanza & Fisco” n. 41/96,
pag. 4190).
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si
applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi
di cui all’articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o
compensi di cui all’articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare
superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo
decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore
a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai
contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività.
5. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di
settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguente esclusivamente all’applicazione degli accertamenti di cui
al comma 1, non rileva ai fini dell’obbligo della trasmissione della
notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura
penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto
delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli
ordini professionali. La commissione, prima dell’approvazione e della
pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l’attività consultiva dei
componenti della commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono
essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più
attività.
9. Con i regolamenti previsti dall’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità
di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10
del presente articolo ed al comma 125 dell’articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996. (Comma così sostituito dall’art. 21, comma 4
della L 23/12/1998, n. 448 al precedente che si riporta:
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale sono in vigore gli studi di
settore e comunque non prima del 1° gennaio 1998. Le disposizioni di cui al
comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione degli studi.).

10. Per il periodo d’imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti
che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di
ammontare non inferiore a quello derivante dall’applicazione degli
studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’ar-

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ticolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non è
dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o
compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di
imposta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’adeguamento al
volume d’affari risultante dall’applicazione degli studi di settore
può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi
devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un’apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
11. Nell’articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito,
all’impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla
localizzazione dell’attività e ad altri elementi significativi in relazione all’attività esercitata».
12. L’elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in
concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall’applicazione del presente comma non potranno derivare,
per l’anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive
non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Ai sensi dell’art. 70, comma 1, della L 21/11/2000, n. 342 gli accertamenti
basati sugli studi di settore di cui al presente articolo 10, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore, sono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse
da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi.

Nota (2)
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale
Art. 2
Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi
e nell’imposta sul valore aggiunto (1)
1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l’imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l’imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della
stessa, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa
alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di
beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente
in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d’affari incrementato delle operazioni non soggette a imposta e di quelle per le
quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto.

2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto.
3. L’accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non
rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di
arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i
contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all’articolo 20 della legge
7 gennaio 1929, n. 4 (2), la punibilità per i reati previsti dal decreto
legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto dell’accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per i reati
di cui agli articoli 2, comma 3 e 4 del medesimo decreto legge (3).
4. La definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (4), relativo all’accertamento delle imposte sui redditi, e dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (5), riguardante l’imposta sul valore aggiunto:
a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai
quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta
per cento del reddito definito e comunque non inferiore a
centocinquanta milioni di lire;
b) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione
nelle società o nelle associazioni indicate nell’articolo 5 del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (6), ovvero in aziende
coniugali non gestite in forma societaria.
d) se l’azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società
o associazioni o dell’azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali
partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto
del minimo previsto dalla legge, a eccezione di quelle applicate in
sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (7),
e dell’articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (8), nonché di quelle concernenti la
mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate
dall’ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi.
6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d’imposta per i quali era applicabile la definizione ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656
(9), e dell’articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 (10).
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d’imposta.
(1) Ai sensi dell’art. 70, commi 2 e 3, della L 21/11/2000, n. 342 l’intervenuta
definizione, ai sensi del presente articolo 2, degli accertamenti basati sugli
studi di settore o sui parametri, non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione
accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dal presente articolo 2, comma 4, lettera a).
(2) Si riporta il testo dell’art. 20 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 recante: «Norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie»
Art. 20 (1)
[[1] Le disposizioni penali delle leggi finanziarie [e quelle che prevedono

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ogni altra violazione di dette leggi] si applicano ai fatti commessi quando
tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano
abrogate o modificate al tempo della loro applicazione.] (Le parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi» sono state abrogate
dalla lett. a), comma 1, art. 29, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472).
(1) — Articolo ora abrogato dall’art. 24 del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507.

(3) Si riporta il testo dell’art. 2 del D.L. 10 DL 10 luglio 1982, n. 429, conv.,
con mod., dalla L 7 agosto 1982, n. 516 recante: «Norme per la repressione
della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per
agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria»
Art. 2 (1)
[1. Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione
annuale di sostituto d’imposta, se l’ammontare delle somme pagate e non
dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per il periodo d’imposta, è
punito con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda fino a lire cinque
milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o
presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su
uno stampato conforme al modello prescritto.
2. È punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda fino a lire sei
milioni chiunque, in qualità di sostituto d’imposta, al di fuori del caso di
cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d’imposta superiore a lire cinquanta milioni. Non si tiene conto delle
ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative.
3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare complessivo superiore a lire
venticinque milioni per ciascun periodo d’imposta, è punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se
il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a
venticinque milioni di lire per ciascun periodo d’imposta si applica la pena
dell’arresto fino a tre anni o dell’ammenda fino a lire sei milioni.
4. Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2.]
(1) — Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10/03/2000,
n. 74, a decorrere dal 15.04.2000.

(4) Si riporta il testo dell’art. 43 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 recante:
«Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»
Art. 43
Termine per l’accertamento
[1] Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione (Le parole «entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo» sono state così sostituite alle precedenti «entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo» dall’art. 15, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 09/07/
1997, n. 241).
[2] Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l’avviso di
accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (Le
parole «fino al 31 dicembre del quinto anno successivo» sono state così
sostituite alle precedenti «fino al 31 dicembre del sesto anno successivo»
dall’art. 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241).
[3] Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione
di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi
elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.
(5) Si riporta il testo dell’art. 57 del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633 recante:
«Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»
Art. 57
Termine per gli accertamenti (1)
[1] Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art.
54 e nel secondo comma dell’art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è

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stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data
di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a
rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna (periodo aggiunto dall’art. 10, comma 1
del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313)
[2] In caso di omessa presentazione della dichiarazione l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
[3] Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la
notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.
(1) — Per la proroga dei termini in caso di mancata definizione delle pendenze
cfr. gli artt. 56 e 57 della L 30/12/1991, n. 413.

(6) Si riporta il testo dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 recante:
«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»
Art. 5
Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,
indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al
valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente
dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le
quote si presumono uguali. (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, del
DL 28/01/1991, n. 27, conv., con mod., dalla L 25/03/1991, n. 102 (1)).
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o
alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle
società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto
fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del Codice civile,
limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione
dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia
prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente,
con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore,
da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del
periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro
effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel
periodo d’imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi,
di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

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(1) — Si riporta il testo dell’art. 2 della L 25 marzo 1991, n. 102 di conversione
del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, recante: «Disposizioni relative all’assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi»
Art. 2
1. Il comma 2 dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto
pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se
il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali».
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei
redditi da presentare nell’anno 1991.
3. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data
(n.d.r. 13/04/1991) di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purché i soggetti interessati dichiarino entro trenta
giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà.

(7) Si riporta il testo dell’art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 recante:
«Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»
Art. 36-bis
Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi
e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (1) (2)
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi
dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai
contribuenti e dai sostituti d’imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi
e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto
delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella
prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella
prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista
dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività
dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di
acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto
d’imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di
errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all’Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione (3).
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal
sostituto d’imposta.
(1) — Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 241/97 la sostituzione del presente articolo si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1 gennaio 1999.
(2) — Articolo interamente sostituito dall’art. 13 del D.Lgs. 09/07/1997, n.
241 al precedente che si riporta:
Art. 36-bis
Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni
[1] Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di
programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell’anno successivo (a) a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, sulla scorta dei dati e degli
elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero
sulla base dei dati dichiarati o comunicati all’Amministrazione finanziaria dai soggetti
che hanno effettuato le ritenute.
[2] Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle di-

chiarazioni e senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli artt. 38 e
seguenti, gli uffici possono:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti
d’imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;
b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’art. 20,
3° comma, del DPR 29/09/1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti
o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
c) escludere le detrazioni d’imposta non previste dalla legge o non risultanti
dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi
di cui all’articolo 78, comma 25, della L 30/12/1991, n. 413;
d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base
ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi
menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi
contenuti nelle dichiarazioni;
e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri
non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati
alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c);
f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli
oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera
c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;
g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute
in base alle dichiarazioni.
[3] Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o
a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad
esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.
(a) Ai sensi dell’art. 28 della L 449/97 tale termine deve essere interpretato nel senso
che avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

(3) — Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici) per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 01.01.1999 le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai
sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di
minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione prevista dal comma 3 del predetto articolo 36-bis, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso, l’ammontare delle
sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo.

(8) Si riporta il testo dell’art. 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante:
«Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»
Art. 60
Pagamento delle imposte accertate (1) (2)
[1] L’imposta o la maggiore imposta accertata dall’Ufficio dell’imposta sul
valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica.
[2] Se il contribuente propone ricorso contro l’accertamento, il pagamento
dell’imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito:
1) per un terzo (3) dell’ammontare accertato dall’Ufficio, nel termine
stabilito nel primo comma;
2) fino alla concorrenza della metà (4) dell’ammontare accertato dalla
Commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell’art. 56, della liquidazione fatta dall’Ufficio;
3) fino alla concorrenza di due terzi (5) dell’ammontare accertato dalla
Commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall’Ufficio;
4) per l’intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Commissione centrale o alla sentenza della Corte d’appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall’Ufficio.
[3] Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli
interessi calcolati al saggio indicato nell’art. 38-bis, con decorrenza dal
sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo
dell’anno solare (6) cui si riferisce l’accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall’Ufficio e indicati nell’avviso di accertamento o
di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma
del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei
pagamenti.
[4] Se l’imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei nn. 2), 3) o

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4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione
della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta
del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati
al saggio indicato nell’art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento
fatto dal contribuente.
[5] I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell’art. 38.
[6] L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta
direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla
soprattassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile
per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione.
L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme
dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della
soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le
somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le modalità
di cui all’articolo 38, quarto comma. (Comma inserito dall’art. 10, comma 2,
lett. c), del D.L. 323/96, conv., con mod., dalla L. 425/96).
[7] Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore
imposta pagata in conseguenza dell’accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi.
(1) — Cfr. il testo dell’art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 recante:
«Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell’art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413»:
Art. 68
Pagamento del tributo
[e delle sanzioni pecuniarie] in pendenza del processo (a)
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in
cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle
Commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve
essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;
b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione tributaria
provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il
ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione
tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare
vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a
quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i
relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro
novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
3. Le imposte supplettive [e le sanzioni pecuniarie] debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. (Le parole «e le sanzioni pecuniarie» sono state abrogate dal punto 2),
lett. d), comma 1, art. 29, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472).
(a) Le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» della rubrica sono state abrogate dal
punto 1), lett. d), comma 1, art. 29, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472).

(2) — Cfr art. 5, commi da 7 a 10, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod., dalla
L. 165/90, che si riportano:
7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b)
del secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell’imposta
corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione
tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all’imponibile o al
maggior imponibile determinato alla commissione tributaria di secondo grado. La
misura dell’imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri
1), 2) e 3) del secondo comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rispettivamente elevata alla metà
dell’ammontare accertato dall’ufficio, a due terzi dell’ammontare accertato dalla
commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla
commissione tributaria di secondo grado.
8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai
fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di
ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all’articolo 15
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il
pagamento di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, devono essere effettuati computando per il loro intero
ammontare i suddetti elementi.
9. Oltre le somme indicate nell’articolo 15, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell’articolo 60, secondo
comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono
essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.
10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore

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aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la
decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore
gravame, nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.
(3) — Elevato alla metà dell’ammontare accertato dall’art. 5, comma 7, DL
27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90.
(4) — Elevato a due terzi dell’ammontare accertato, dall’art. 5, comma 7, DL
27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90.
(5) — Elevato a tre quarti dell’ammontare accertato, dall’art. 5, comma 7, DL
27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90.
(6) — Le parole «del 5 marzo dell’anno solare» sono state così sostituite
dall’art. 1, comma 3, lettera e), DL 31/05/1994, n. 330, conv. con mod. dalla L.
473/94.

(9) Si riporta il testo dell’art. 3 del DL 30 settembre 1994, n. 564 conv., con
mod., dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 recante: «Disposizioni urgenti in
materia fiscale»
Art. 3
Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi
1. La definizione di cui all’articolo 2-bis, del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere
effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti
per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. (In sottolineato il
periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 345/95, conv., con
mod., dalla L. 427/95). La definizione non può essere effettuata se, entro il
20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell’Imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, a eccezione degli avvisi di accertamento di cui all’art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell’accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi
entro il 15 dicembre 1995 (1) le somme derivanti dall’accertamento parziale
(Ultimo periodo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 345/
95, conv., con mod., dalla L. 427/95).
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione del comma 1, nonché le modalità di
pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre
1995 (1).
2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 11-bis
del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni Iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all’accertamento con adesione per anni pregressi. L’accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l’importo degli
eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto.
2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione
che venga presentata la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 12, del
predetto decreto legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute
in virtù dell’accertamento con adesione di cui al presente articolo in due
rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel
regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei
mesi successivi.
2-quater. Ai fini dell’applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel
senso che le elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o
di compensi dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all’importo indicato nell’articolo 2435-bis, primo comma lettera b), del Codice civile.
2-quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50% per la
parte eccedente l’importo di lire 5 milioni per persone fisiche e l’importo di
lire 10 milioni per le gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare com-

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plessivamente per la definizione dell’accertamento con adesione di cui al
presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni
e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti
possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed
entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal
15 dicembre 1995 (1) (comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L.
345/95, conv., con mod., dalla L. 427/95).
2-sexies. La definizione dell’accertamento con adesione del contribuente
comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati
all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n.
177 e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis (comma
aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 345/95, conv., con mod.,
dalla L. 427/95).
2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all’art. 8, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda
periodi d’imposta per i quali l’accertamento con adesione per anni pregressi
non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta
applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell’art.
2-bis senza applicazione di interessi (comma aggiunto dall’art. 1, comma 1,
lett. c) del D.L. 345/95, conv., con mod., dalla L. 427/95).
2-octies. L’accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini
dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni (comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 345/95, conv., con mod.,
dalla L. 427/95).
2-nonies. Qualora l’accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, l’omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 (1) non determina l’inefficacia dell’accertamento con adesione; per il recupero delle somme non
corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell’art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40%
delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro
i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 (1) rende applicabili le disposizioni dell’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995 n. 177 e la comunicazione di cui all’art. 6, comma 3, dello
stesso decreto va effettuata entro i 15 giorni successivi al predetto versamento
(comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 345/95, conv., con
mod., dalla L. 427/95).
(1) — Per i soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre
1994, vedi l’articolo 6, comma 7-ter del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, conv.,
con mod., dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22.

(10) Si riporta il testo dell’art. 2 comma 137 della L 23 dicembre 1996, n.
662 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»
Art. 2, comma 137
137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi
derivanti dall’esercizio di attività di impresa, di cui all’articolo 53, comma
1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall’esercizio di arti e
professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 (in “Finanza & Fisco” n.
19/96, pag. 1942), pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi,
desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio,
opportunamente riclassificati per l’applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non
inferiore all’85 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi e degli
altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle
derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La
definizione ha effetto anche per l’imposta sul valore aggiunto, da liquidare
come indicato nell’articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n.
549. La definizione non è ammessa:
a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell’articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione.

Nota (3)
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale
Art. 15
Sanzioni applicabili nel caso
di omessa impugnazione (1)
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’articolo 2,
comma 5, del presente decreto, nell’articolo 71 del Testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
nell’articolo 50 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a
un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la
proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle
sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali
previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. (L’ultimo periodo è stato inserito dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 05/
06/1998, n. 203).
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5,
ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme
dovute. (Comma così sostituito dall’art. 21, comma 22 della L
27/12/1997, n. 449 al precedente che si riporta:
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 commi 2 e 3. Con decreto
del ministro delle Finanze sono stabilite le modalità di versamento delle
somme dovute.).
(1) Ai sensi dell’art. 70, commi 2 e 3, della L 21/11/2000, n. 342 l’intervenuta definizione, ai sensi del presente articolo 15, degli accertamenti basati
sugli studi di settore o sui parametri, non esclude l’esercizio dell’ulteriore
azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall’articolo 2, comma 4, lettera a) del D.Lgs.
218/1997.

Nota (4)
L 28 dicembre 1995, n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Art. 3, commi 181 e 184
181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti
di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali
utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai
fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del
volume d’affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
presente articolo si applicano nei confronti:
a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 87 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-

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sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all’articolo 79 del medesimo testo unico e
degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità;
b) degli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria quando dal verbale d’ispezione redatto ai sensi
dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, risulti l’inattendibilità della contabilità
ordinaria.
Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilità
ordinaria è considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati
e gli elementi direttamente rilevati.
(omissis)
184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il
volume di affari fondatamente attribuibili al contribuente in base
alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri
che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata.

Art. 71
Adeguamento alle risultanze degli studi di settore
1. Per il secondo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999,
pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62 alla
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, non si
applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi
ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall’applicazione dei predetti studi di settore.
2. Per il secondo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con
i decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo
1999, di cui al comma 1, l’adeguamento al volume
di affari risultante dall’applicazione degli studi di
settore può essere operato, ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e
interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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Art. 72
Adempimenti contabili dei soggetti
esercenti più attività
1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano
applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi
riguardanti il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999, codici di attività relativi all’attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all’amministrazione finanziaria. L’indicazione dei
predetti codici nei modelli di dichiarazione produce
gli effetti della dichiarazione di cui all’articolo 35,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d’imposta
precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici.

Art. 73
Liquidazione della Società esattorie vacanti spa
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524.
2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi
dell’articolo 2, terzo comma, e dell’articolo 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per
cento degli importi riferiti alle integrazioni d’aggio
e indennità annuale liquidate alla Società esattorie
vacanti spa.

Art. 74
Attribuzione o modificazione delle rendite catastali
1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del
territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine
di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per pro-

Finanza & Fisco

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

porre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello
stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31
dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni
ed interessi relativamente al periodo compreso tra la
data di attribuzione o modificazione della rendita e
quella di scadenza del termine per la presentazione
del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato
dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a
rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione
delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31
dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi
dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i
soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini
di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per
i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento
dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della
predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre
il termine per proporre il ricorso di cui all’articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e successive modificazioni.
4. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il
quinto periodo.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75
(1), recante retroattività dei minori estimi catastali, si
applicano anche all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).

6. Le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo
decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili (ICI).

Nota (1)
DL 23 gennaio 1993, n. 16, conv., con mod.,
dalla L 24 marzo 1993, n. 75
Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti
di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da
depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni
tributarie
Art. 2 (1)
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di
classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di
determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà
effetto dal 1° gennaio 1995 (2). Fino alla data del 31 dicembre 1993,
restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui
all’articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe
d’estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per
effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo,
con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 della legge di conversione
del presente decreto, si applicano per l’anno 1994; tuttavia, ai soli fini
delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui
agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre
1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino
di importo inferiore rispetto alle tariffe d’estimo, di cui al decreto del
Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento
straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991,
e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel
supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con
il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono
dedurre dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito
dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d’estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di
imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle
rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale
disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi
hanno concorso a formare il reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 57
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3). (I periodi

Finanza & Fisco

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

quinto e sesto sono stati così sostituiti al precedente periodo quinto, dall’art. 2, c. 3, DL 31/05/1994, n. 330, conv. con mod. dalla L 27/07/1994,
n. 473. Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del sopracitato D.L. 330/94 la
sostituzione si applica dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data dell’8 dicembre 1993 e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.)
1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni
possono presentare ricorsi preso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con
riferimento alle tariffe d’estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione a una o più categorie o classi
e all’intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla
delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell’articolo 31,
primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di ricezione del ricorso.
1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell’amministrazione del
catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la
presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale,
che decide ai sensi dell’articolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro
novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso.
1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma
1-bis entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai
comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti
ricorsi si considerano accolti.
1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare
entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati
risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei
registri immobiliari ovvero già acquisiti dall’anagrafe tributaria
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni.
[1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di
determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.] (Comma abrogato dall’art.
26, comma 2, della L. 18/02/1999, n. 28)
1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per
la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione
dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e
sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per
via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari
o amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi
sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52.
1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferite alle commissioni censuarie provinciali di cui all’articolo 19 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai
componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni
seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila.
1-nonies. Al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presi-

n. 46/2000 – Pag.

5863

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Uno dei due membri supplenti può assumere le
funzioni di vicepresidente».
1-decies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-octies,
valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall’anno 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993 e corrispondenti
proiezioni per gli esercizi successivi, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1-undecies. Le variazioni di gettito dell’imposta comunale sugli
immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale
delle tariffe d’estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall’esercizio successivo a quello in
cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d’estimo e delle rendite adottato ai sensi dell’articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle
finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo.
2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il
decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo.
3. Per l’applicazione dell’articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58,
comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell’articolo 3,
comma 5, del decreto legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la
determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle
imposte di registro ipotecaria e catastale, dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali
risultano stabilite dall’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del
valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con decreto del
Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.
4. (Soppresso).
5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (Ici), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della
zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
(1) Ai sensi dell’art. 74, comma 6, della L 21/11/2000, n. 342 le disposizioni
di cui al presente articolo 2, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo DL n. 16/93, conv., con mod., dalla L 75/93, tra le imposte dirette è
inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili (ICI).
(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DL 28/06/1995, n. 250, conv., con
mod., dalla L 349/95 il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall’articolo
2, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l’effi-

Finanza & Fisco

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5864 – n. 46/2000

cacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo,
delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è
prorogato al 1° gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d’estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto
del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo
28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Vd. anche l’art. 3,
commi 154 e 155 della L 662/96.
(3) Ai sensi dell’art. 74, comma 5, della L 21/11/2000, n. 342 le disposizioni
di cui al presente comma 1, dell’art. 2 si applicano anche all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM).

Art. 75
Rimborsi automatizzati

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.
4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica
l’articolo 111, commi primo e quarto, del codice di
procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in
ogni caso all’ente locale.
5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni
altra imposta indiretta.

Art. 77

1. Possono essere effettuati mediante procedure
Modifica del sistema di remunerazione
automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse
spettante ai concessionari
individuate con decreti del Ministero delle finanze;
con i predetti decreti sono altresì determinate le mo1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
dalità di esecuzione di tali rimborsi.
sono apportate le seguenti modificazioni:
2. Fino all’emanazione dei decreti previsti dal
a) nell’articolo 4, concernente i soggetti incacomma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono
ricati della riscossione, al comma 1, sono premesse
eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di
al secondo periodo le seguenti parole: «Fino al 31
entrata in vigore della presente legge.
dicembre 2001»;
b) dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. — (Remunerazione del servizio).
Art. 76
Cessione di crediti tributari da parte
— 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, la remuneradi enti locali e Camere di commercio
zione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è
1. Gli enti locali e le Camere di commercio, in- pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna
dustria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui operazione di incasso inclusa nel modello di versaall’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mento. La predetta commissione è determinata, al
e successive modificazioni, possono cedere a terzi a netto del beneficio mediamente conseguito per effettitolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli ac- to della temporanea disponibilità delle somme riscoscessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti se, per il periodo successivo all’integrale recupero
tra l’ente locale o la Camera di commercio, industria, degli importi anticipati ai sensi dell’articolo 9 del
artigianato e agricoltura ed il cessionario sono rego- decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
lati in via convenzionale.
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
2. L’ente locale e la Camera di commercio, indu- tenuto conto dell’onere finanziario conseguente al verstria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire samento dell’acconto di cui al citato articolo 9, dei
l’esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso
rispondono dell’insolvenza dei debitori. I privilegi e allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel setle garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti tore bancario, del numero dei modelli lavorati e del
oggetto della cessione conservano la loro validità e il numero medio di operazioni in essi incluse, dell’amloro grado di favore del cessionario, senza bisogno di montare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell’attività
alcuna formalità o annotazione.
di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli
3. Le cessioni di cui al comma 1:
a) non sono soggette all’articolo 1264 del co- enti impositori. La commissione è dovuta fino alla
concorrenza dell’importo versato per ciascuna operadice civile;
Finanza & Fisco

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COLLEGATO FISCALE 2000
LEGGE 21/11/2000 N. 342

zione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all’importo della commissione teoricamente spettante.
2. Per il periodo tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti
della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme
pari all’eventuale differenza tra la metà della media
delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998
ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di
erogazione di tali somme sono determinate, sulla
base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Il compenso spettante alle banche e alle
Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla
riscossione mediante delega secondo le modalità di
cui al regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad
una percentuale della commissione di cui al comma
1, a totale carico del concessionario o commissario
governativo competente, da trattenersi all’atto dell’accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale
percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui
al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all’attività dei soggetti interessati.
4. La commissione di cui al comma 1 ed il
compenso di cui al comma 3 sono determinati, per
ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria
interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanare
entro il 30 settembre dell’anno precedente il biennio
di riferimento»;
c) l’articolo 5 (1), concernente la riscossione
tramite ruolo, è abrogato;
d) nell’articolo 8, concernente termini e modalità per il versamento delle somme riscosse, al com-

n. 46/2000 – Pag.

5865

ma 1, sono soppresse, a decorrere dal 1º gennaio 2002,
le seguenti parole: «del 75 per cento».
Nota (1)
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237
Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari
Art. 5
Riscossione tramite ruolo (1)
[1. Per le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e
per quelle tributarie dilazionate l’ufficio finanziario forma un ruolo
unico per tutti gli anni di riferimento comprendente il totale del debito residuo. Il concessionario provvede alla riscossione delle singole annualità, con l’obbligo del non riscosso per riscosso, alla prima
scadenza utile successiva alla data di pagamento prevista nell’atto
dell’amministrazione che ha dato origine al ruolo.
2. Con decreto dirigenziale sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 77, comma 1, lett. c) della L 21/11/2000,
n. 342.

Art. 78
Attività di liquidazione, accertamento
e riscossione dei tributi locali
1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione
delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l’attività di consulenza e revisione delle procedure adottate.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o
di controllo nei confronti degli enti locali in materia
di liquidazione, accertamento e riscossione.
3. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (vedi pag. 5938), concernente
la potestà regolamentare generale delle province e dei
comuni, al comma 5, lettera b), numero 1), le parole:
«della data di entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «della data di entrata
in vigore del decreto, concernente l’albo dei soggetti
privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53 (vedi pag. 5939)».
4. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), nume-

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7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari
ro 2), dopo la parola: «43» sono inserite le seguenti:
«, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del
sono titolari della concessione del servizio nazio- comma 6 avviene con le modalità indicate nell’articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
nale di riscossione».
1999, n. 112, e successive modificazioni.
8. A seguito della definizione automatica effetArt. 79
tuata
ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e
Definizione automatica delle domande
di rimborso e di discarico
ai commissari governativi spetta, relativamente alle
quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99
1. Relativamente alle quote non superiori a cin- per cento della metà delle spese delle procedure esequecento milioni di lire, i concessionari e i commis- cutive di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto del
sari governativi del servizio nazionale della riscos- Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
sione possono definire automaticamente le domande e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la
di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi pre- misura di tale rimborso è stabilita in via convenziosentate dal 1º gennaio 1998 al 30 giugno 1999, gia- nale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi
centi presso gli uffici e non ancora esaminate.
del comma 5, con tale modalità ne regolano la defini2. Alla definizione automatica prevista dal com- zione automatica.
ma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposi9. Il rimborso delle spese delle procedure esecuzioni contenute nell’articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, tive infruttuose relative alle quote erariali, spettante
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel
definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal
2002.
comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto
3. Al fine di accedere alla definizione di cui al compatibili, le disposizioni previste per la definiziocomma 1, i concessionari e i commissari governativi ne automatica delle domande di rimborso e di discapresentano le relative istanze entro il 30 novembre rico delle relative quote erariali.
2000, secondo le modalità di cui all’articolo 60, com10. Sulle quote oggetto di definizione automatima 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. ca di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facoltà degli
4. L’importo globale da corrispondere ai sensi del uffici di procedere, anche mediante controlli a camcomma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire com- pione, ad un esame di merito della relativa documenplessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguen- tazione secondo le modalità previste dal decreto del
temente ridotti di 600 miliardi di lire l’importo glo- Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
bale di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legi- con conseguente eventuale recupero delle quote già
slativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presenciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) te articolo.
del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.
Art. 80
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli
di campione penale o civile
quelle di cui all’articolo 60, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi
1. Con regolamento da emanare ai sensi delai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri
enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
convenzione nella quale è determinata la percentuale n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono
stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di camdelle anticipazioni da rimborsare.
6. La definizione automatica di quote inserite in pione penale o civile che non costituiscono pena o
ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del com- comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla
ma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti
diretti.
contenute in tali ruoli.
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2. La disposizione di cui al comma 1 non si ap- avente ad oggetto l’accertamento del tributo o l’irplica allorché l’importo da versare costituisce il resi- rogazione di sanzioni in materia di imposta sugli
duo di un importo originariamente più elevato.
spettacoli;
b) per valore della lite si intende l’importo delArt. 81
l’imposta, al netto degli interessi e delle eventuali
Utilizzazione dell’avanzo patrimoniale del Fondo sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; evendi previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
tuali versamenti parziali pregressi si considerano efesattorie e ricevitorie delle imposte dirette
fettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è co1. Nell’ambito dei processi di ristrutturazione
stituito dal 50 per cento dell’ammontare complessiaziendale conseguenti all’applicazione dei decreti levo di queste.
gislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998,
5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino
n. 337, l’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve
al 15 febbraio 2001; tuttavia, qualora sia stata già fislegali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del
sata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a
Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958,
richiesta del contribuente che dichiari di volersi avn. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in
valere delle disposizioni del presente articolo. L’estinmodo frazionato per un periodo non inferiore a sei
anni a decorrere dal 1º gennaio 2001 con le modalità zione del giudizio è subordinata all’integrale pagastabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del mento delle somme di cui al comma 1. Nell’ipotesi
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di con- di pagamento eseguito in misura inferiore a quella
certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’erprogrammazione economica e con il Ministro delle rore, è consentita la regolarizzazione del pagamento
medesimo.
finanze.
6. A seguito della definizione della lite, non sono
dovute le somme provvisoriamente dovute in penArt. 82
denza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidaDisposizioni concernenti le liti fiscali
te. La definizione non dà comunque luogo alla restiin materia di imposta sugli spettacoli
tuzione delle somme eventualmente già versate dal
1. Le liti fiscali riguardanti l’imposta sugli spet- contribuente.
7. Con regolamento da emanare ai sensi dell’artacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, pendenti alla data del 31 ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
luglio 2000, possono essere definite, a domanda dei 400, sono stabilite le modalità di presentazione delle
contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 domande di cui al comma 1, le procedure per il congennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del trollo delle stesse, le modalità per l’estinzione dei
giudizi, e le altre norme occorrenti per l’applicaziovalore della lite.
2. I contribuenti possono regolarizzare, senza ap- ne del presente articolo.
plicazione di sanzioni amministrative né di interessi,
gli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli
Art. 83
mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di
Razionalizzazione del sistema di versamento
una somma corrispondente all’imposta sugli spettaunitario e compensazione
coli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50
1. Nell’articolo 17, comma 2, del decreto legiper cento.
3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effet- slativo 9 luglio 1997, n. 241, (1) recante norme di
tuati con le modalità previste dal capo III del decreto semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del
4. Ai fini del presente articolo:
a) per lite si intende qualsiasi controversia sistema di gestione delle dichiarazioni, e successiFinanza & Fisco

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ve modificazioni, la lettera h-ter) è sostituita dalla
seguente:
«h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per
settore;».

Nota (1)
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni
Art. 17
Oggetto (1)

e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi
dell’articolo 20.
h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e
del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. (Lettera inserita
dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con
effetto a decorrere dal 01.01.1998).
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e con i Ministri competenti
per settore; (Lettera così sostituita dall’art. 83 della L 21/11/2000,
n. 342 alla precedente che si riporta:
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto
del Ministro delle finanze (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. c) del
D.Lgs. 24/03/1999, n. 81).

1. I contribuenti [titolari di partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti
dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro
la data di presentazione della dichiarazione successiva. (Le parole
«titolari di partita IVA» sono state soppresse dall’art. 2, comma 1,
lett. a), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 a decorrere dal 1.01.1999).
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e
i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’articolo 3 [, primo comma,] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale
dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; (le parole
«, alle relative addizionali» sono state inserite dall’art. 1, comma
10 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360; le parole «, primo comma,» sono
state soppresse e le parole da «per le ritenute» fino alla fine della
lettera sono state aggiunte dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del
D.Lgs. 19/11/1998, n. 422);
b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli
27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche.] (lettera aggiunta dall’art. 50, comma 7 del D.Lgs.
15/12/1997, n. 446 ed ora soppressa dall’art. 1, comma 10 del D.Lgs.
28/09/1998, n. 360);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di
lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata

h-quater) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. (Lettera aggiunta dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs.
26/02/1999, n. 60 a decorrere dal 01.01.2000)
[2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2
i crediti ed i debiti relativi all’imposta sul valore aggiunto da parte
delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell’ultimo comma dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.] (Tale comma deve ora intendersi soppresso ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. g), del DPR 14/10/1999, n. 542. In
precedenza il comma era stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b),
n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, con effetto a decorrere dal
01.01.1998.).
(1) Ai sensi dell’art. 1 del DPCM 07/01/1999 il termine per l’ammissione
alla compensazione di cui al presente articolo 17 dei soggetti all’imposta
sul reddito delle persone giuridiche, fissato all’anno 2000 dall’art. 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 241/97, è anticipato all’anno 1999.

Art. 84
Incompatibilità dei giudici tributari
1. All’articolo 8 (vedi pag. 5936), comma 1, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i) a decorrere dal 1º ottobre 2001, coloro
che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o
accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;».
2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore

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di voto, composto dal presidente della commissione
o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive
commissioni. Il voto viene espresso presso la sede
della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale».
4. All’articolo 22 (vedi pag. 5937) del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all’ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed
alla loro prima convocazione».
5. Gli articoli 17, comma 4, 19 (vedi pag. 5937)
e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n.
545 del 1992 sono abrogati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro
Art. 85
delle finanze, sono determinati il modello della scheComposizione del consiglio di presidenza
da elettorale, le modalità per la presentazione delle
della giustizia tributaria
candidature e di funzionamento degli uffici elettora1. Il comma 2 dell’articolo 17 (vedi pag. 5936) li. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio.
sostituito dai seguenti:
«2. Il consiglio di presidenza è composto da
quindici membri eletti tra i giudici tributari.
Art. 86
2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo
Modifica al decreto legislativo
seno il presidente e due vicepresidenti».
31 dicembre 1992, n. 545
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
1. All’articolo 13 (vedi pag. 5936) del decreto ledello Stato. Sono conseguentemente ridotte le inden- gislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive monità di cui all’articolo 27 del citato decreto legislati- dificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
vo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del con«3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3
siglio di presidenza.
sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di
3. Il comma 2 dell’articolo 21 (vedi pag. 5937) quiescenza comunque denominati».
del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dai seguenti:
Art. 87
«2. Per l’elezione dei componenti del consiUtilizzo di risorse finanziarie
glio di presidenza è istituito presso il Ministero delle
finanze l’ufficio elettorale centrale, composto da un
1. All’articolo 35 della legge 8 maggio 1998,
presidente di commissione tributaria regionale o pro- n. 146, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
vinciale che lo presiede e da due giudici tributari, no«3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalità
minati dal Ministro delle finanze.
di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di
2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono pres- amministrazione del Ministero delle finanze per esso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e sere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalpresso ciascuna di queste sedi è istituito l’ufficio elet- la contrattazione collettiva integrativa, al miglioratorale, che assicura l’espletamento delle operazioni mento della produttività individuale e collettiva ed

della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti
gli adempimenti connessi con l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del
Consiglio stesso.
3. I termini di cui al comma 1 dell’articolo 21 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il
rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.

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alla formazione e alla incentivazione della mobilità pletamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al
del personale».
disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo
delle popolazioni residenti delle zone A e B dell’inArt. 88
torno aeroportuale come definite dal decreto del MiRazionalizzazione delle procedure
nistro dell’ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato
relative ai corsi di riqualificazione
nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997.
L’imposta stabilita nella misura di cui all’articolo 92
1. Al primo periodo del comma 207 dell’articolo è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive ogni decollo ed atterraggio dell’aeromobile civile
modificazioni, dopo le parole: «nella regione di de- negli aeroporti civili.
stinazione individuata, in via provvisoria, sulla base
2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento
della posizione occupata nella graduatoria formata per acustico derivante dalle emissioni sonore di aerola prova selettiva», sono inserite le seguenti: «ovvero porti civili, situate in regioni limitrofe a quella in
in altra regione nell’ipotesi in cui il numero dei par- cui risiede l’aeroporto stesso, in sede di Conferenza
tecipanti, significativamente modesto, renda non eco- permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
nomica l’organizzazione di specifici corsi nella re- province autonome di Trento e di Bolzano si attua
gione medesima,».
la compensazione tra le diverse regioni interessate
in merito alle risorse derivanti dall’applicazione delArt. 89
l’imposta.
Trattamento economico di talune categorie di
3. La ripartizione del gettito dell’imposta viene
personale del Ministero delle finanze
effettuata al proprio interno da ciascuna regione e
provincia autonoma sulla base dei programmi di ri1. Al comma 23 dell’articolo 45 del decreto legisanamento e di disinquinamento acustico presentati
slativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6
dai comuni dell’intorno aeroportuale ed elaborati sui
dell’articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre
dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico rea1998, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
lizzati in conformità al decreto del Ministro dell’am«Il trattamento economico fondamentale del persobiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetnale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del
ta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999.
Ministero delle finanze, istituito dall’articolo 4, com4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in
ze, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analolegge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Miga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubnistro dei trasporti e della navigazione e con il Miniblici non economici o altre amministrazioni pubblistro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente
che dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
dell’amministrazione di appartenenza».
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità applicative
CAPO IV
dell’imposta.

IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI
SONORE DEGLI AEROMOBILI

Art. 91
Soggetto obbligato ed esenzioni

Art. 90
Istituzione dell’imposta regionale
sulle emissioni sonore degli aeromobili

1. Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di cui all’articolo 90 è l’esercente dell’aeromobi1. A decorrere dall’anno 2001 è istituita l’impo- le, il quale provvede al versamento su base trimestrasta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili le, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni
civili il cui gettito è destinato prioritariamente al com- semestre.
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5871

2. Sono esclusi dal pagamento dell’imposta i voli biente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le redi Stato, sanitari e di emergenza.
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell’imposta indicate al comma 1 posArt. 92
sono essere modificate.
Determinazione e versamento dell’imposta
1. L’imposta di cui all’articolo 90 è determinata,
sulla base dell’emissione sonora dell’aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione
acustica internazionale, nelle seguenti misure:
a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire
631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso
massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica;
b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire
473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso
massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2
dell’allegato XVI alla Convenzione internazionale
per l’aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo
1948, n. 616;
c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire
158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso
massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell’allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b)
del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica.
2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il
decollo o l’atterraggio dell’aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate
dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto.
3. Entro il 1º gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell’ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti
dalle regioni, se e in che misura le finalità indicate al
comma 1 dell’articolo 90 siano state realizzate con
l’utilizzo del gettito già acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministro dell’am-

Art. 93
Poteri delle regioni e delle province autonome
1. Le misure dell’imposta di cui all’articolo 92
possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di
ogni anno, con effetto dal 1º gennaio successivo in
misura non superiore all’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per la collettività nazionale.
2. Le regioni e le province autonome possono,
con legge, differenziare su base territoriale le misure dell’imposta fino ad un massimo del 10 per cento
in relazione alla densità abitativa dell’intorno aeroportuale.

Art. 94
Sanzioni e contenzioso
1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al
200 per cento dell’imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa
dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi
non incidenti sulla determinazione dell’imposta si
applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall’articolo 13, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n.
472 del 1997.
2. Il contenzioso è regolato dalle norme di cui al
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei princìpi
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire
2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle

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emissioni sonore di cui all’articolo 90, superino le mica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utisoglie predefinite di livello massimo di rumore ac- lizzata per l’erogazione di contributi, nei limiti delle
cettabile definito dal Ministro dell’ambiente.
risorse finanziarie disponibili, per l’acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di
autoambulanze e di beni strumentali utilizzati diretArt. 95
tamente ed esclusivamente per attività di utilità soDisposizioni transitorie e finali
ciale che per le loro caratteristiche non sono suscetti1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 sono soppresse bili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformal’imposta erariale sugli aeromobili di cui all’articolo zioni. Il contributo di cui al primo periodo del pre10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, converti- sente comma, sempre nei limiti delle risorse finanto, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, ziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS lin. 165, e l’imposta erariale regionale sulle emissioni mitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei
sonore degli aeromobili di cui all’articolo 18 della confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato
2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dal- dell’importo di lire 10 miliardi per l’anno 2000 e di
l’applicazione del comma 1 è compensata da una lire 15 miliardi a decorrere dall’anno 2001. Con decontestuale riduzione, di pari importo, dei trasferi- creto del Ministro per la solidarietà sociale sono stamenti per le regioni a statuto ordinario.
bilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilan- di cui al presente comma.
cio e della programmazione economica, di concerto
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la regione Valle
con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza d’Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzapermanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le no, le associazioni e le organizzazioni da queste deprovince autonome di Trento e di Bolzano, si prov- mandate all’espletamento del servizio antincendi ed
vede all’attuazione del comma 2 e alla copertura del- aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal
la perdita di gettito per l’erario derivante dalla sop- pagamento del canone radio complessivamente dopressione delle imposte di cui al comma 1, relativa- vuto per tutte le attività antincendi e di protezione
mente alle regioni e province autonome.
civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che
non risultino incompatibili con impianti di telecomuCAPO V
nicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato
NORME FINALI
o ad altri soggetti autorizzati.

Art. 96
Disposizioni in materia di volontariato e di canone
radio per attività antincendio e di protezione civile

Nota (1)
L. 11 agosto 1991, n. 266

1. Al fine di sostenere l’attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266
(1), e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall’anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
al comma 44 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

Legge-quadro sul volontariato
Art. 6
Registri delle organizzazioni di volontariato
istituiti dalle regioni e dalle province autonome
1. Le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la
tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai
contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di
volontariato che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghi-

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Art. 99

no alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la
revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei
requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte
delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta
giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il
quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che
ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale per il volontariato,
previsto dall’articolo 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all’articolo 5,
comma 1, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Proroga di termini

1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2 (vedi pag. 5940), comma 1,
nell’alinea, le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
b) all’articolo 3 (vedi pag. 5942), comma 7,
primo periodo, le parole: «1º giugno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2001»;
c) all’articolo 18 (vedi pag. 5945), comma 1,
le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«venti mesi»;
d) all’articolo 35 (vedi pag. 5947), comma 1,
le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«il 31 dicembre 2001».
Art. 97
2. All’articolo 30, comma 19, secondo periodo,
Proroga di termini per la concessione di
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (1), le parole:
agevolazioni alle regioni Umbria e Marche
«29 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «29
colpite da eventi sismici
febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smal1. I termini previsti dal decreto del Ministro del- timento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000».
l’interno 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati,
in attuazione del disposto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, Nota (1)
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio
L 23 dicembre 1999, n. 488
1999, n. 226, con l’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coor- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)
dinamento della protezione civile n. 2991 del 31
Art. 30, comma 19
maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
Patto di stabilità interno
129 del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori
(Omissis)
dodici mesi.

Art. 98
Rilevanza fiscale del bilancio
dell’Ufficio italiano dei cambi

19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30
giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la
sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al
29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000. (Le parole da «29
febbraio 2000» fino alla fine del comma sono state così sostituite
alle precedenti «29 febbraio 2000» dall’art. 99, comma 2, della L
21/11/2000, n. 342).

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell’Ufficio
italiano dei cambi, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «Il bilancio compilato in conformità dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo
Art. 100
1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari».
Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi
2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei
31 dicembre 1999.
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legFinanza & Fisco

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ge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di
cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974,
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976,
n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) semplificazione del sistema di tassazione
in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione;
b) semplificazione delle procedure di riscossione;
c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, anche
al fine di fare fronte, senza ricorso all’utilizzazione
di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente per il finanziamento delle
opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori
e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri
vigilanti;
e) abrogazione espressa delle norme vigenti
divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in
particolare del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei
diritti marittimi.

Art. 101
Semplificazione degli adempimenti contabili
1. Qualora intervengano, dopo l’entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque
ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662
del 1996.

2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei
contribuenti di cui al citato comma 136 dell’articolo
3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli
relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l’intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione
degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorietà dell’emissione di fattura
in presenza di idonea documentazione.

Art. 102
Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge,
valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l’anno
2000, lire 2.508,85 miliardi per l’anno 2001 e lire
1.471,4 miliardi a decorrere dall’anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l’anno 2000, 82,6
miliardi per l’anno 2001 e 175,4 miliardi per l’anno
2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20002002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario
2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6
miliardi per l’anno 2000, 72,6 miliardi per l’anno 2001
e 71,6 miliardi per l’anno 2002, l’accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l’anno 2000, 10 miliardi per l’anno 2001 e 103,8
miliardi per l’anno 2002, l’accantonamento relativo
al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate
dalla presente legge.
2. Le minori entrate recate dalla presente legge,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma
3, e dall’articolo 69, a decorrere dall’anno 2004 sono
valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini della relativa
copertura, il Ministro delle finanze è autorizzato a
rideterminare con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
come modificato dalla presente legge, nella misura
sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che

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al reperimento delle risorse necessarie si provveda
secondo le procedure previste dall’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,

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con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

ALLEGATO 1
(articolo 61, comma 5)

«TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis)

Tariffa 1

Per autoveicoli di massa complessiva
fino a 3,5 tonnellate

L.

50.000

Tariffa 2

Per autoveicoli di massa complessiva
superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate

L.

150.000

Tariffa 3

Per autoveicoli di massa complessiva
superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate

L.

500.000

Tariffa 4

Per autoveicoli di massa complessiva
pari a 18 tonnellate o superiore

L. 1.100.000

Tariffa 5

Per trattori stradali:
a) a 2 assi
b) a 3 assi

L. 1.100.000
L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione,
trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari.
I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla
direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.».

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Author                          : Finanza e Fisco 0046-5791
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Title                           : LG-Legge 21 novembre 2000, n. 342 - Misure in materia fiscale
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Keywords                        : 1-20001121-342
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