LG Legge 21 Novembre 2000, N. 342 Misure In Materia Fiscale L342
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16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 n. 46/2000 – Pag. 5793 Documento già pubblicato sul settimanale Finanza&Fisco - Tutti i diritti riservati - www.finanzaefisco.it Collegato Fiscale 2000: la mappa della legge Legge n. 342 del 21 novembre 2000 Misure in materia fiscale ARTICOLO COMMA CONTENUTO REDDITI DI IMPRESA Art. 1 pag. 5802 Comma 1, lett. a) Comma 1, lett. b) Comma 1, lett. c) Art. 2 Art. 3 Disposizioni in materia di redditi di imprese estere partecipate e di applicazione dell’imposta ai non residenti finalizzate al contrasto dell’evasione e dell’elusione. Misure antielusive in materia di deducibilità dei costi. Trattamento dividendi provenienti da società “figlie”. Estensione, anche a soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, dei criteri di valutazione delle operazioni fuori bilancio pag. 5804 Modifiche alla c.d. “legge Visco” pag. 5804 Comma 1, lett. a) Possibilità di computare anche nel secondo periodo d’imposta gli investimenti e gli incrementi di capitale realizzati nel primo periodo Comma 1, lett. b) e c) Inclusione di nuove categorie catastali (D/2, D/3, D/8) Comma 1, lett. d) Norme antielusive Comma 1, lett. e) Irrilevanza dell’agevolazione Visco ai fini della determinazione dell’acconto IRPEG per gli anni 1999 e 2000 Comma 2 Rilevanza anche degli investimenti iniziati in periodi di imposta precedenti alla “Visco” Comma 3 Distribuzione di utili fruenti di agevolazioni territoriali Comma 4 Contabilità meccanografica non riprodotta su supporto cartaceo Comma 5 Regolarizzazione società di fatto Art. 4 Comportamenti concludenti pag. 5806 Art. 5 Agevolazioni fiscali per finanziamenti in favore delle imprese danneggiate dall’alluvione del Piemonte del 1994 pag. 5807 Art. 6 pag. 5808 Comma 1, lett. a) e c) Imposta sostitutiva del 19% sulle plusvalenze derivanti da cessione di aziende o partecipazioni di controllo o collegamento. Finanza & Fisco (continua) Pag. 5794 – n. 46/2000 (segue) COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 Comma 1, lett. b) Comma 1, lett. d) Comma 2 Comma 3 Comma 4 16/12/2000 Sollecitazioni all’investimento. Modalità di versamento dell’imposta sostitutiva. Adeguamento del credito di imposta limitato. Decorrenza. Cumulo del possesso di aziende ricevute a seguito di conferimento. Art. 7 Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate. pag. 5811 Art. 8 Imposta sostitutiva del 19% sulle plusvalenze realizzate nelle operazioni di conferimento di beni e aziende ai CAF. pag. 5811 Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI. pag. 5812 Art. 9 RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE Art. 10 Ambito di applicazione. pag. 5812 Art. 11 Modalità di effettuazione della rivalutazione. pag. 5812 Art. 12 Calcolo dell’imposta sostitutiva. pag. 5813 Art. 13 Contabilizzazione della rivalutazione. pag. 5813 Art. 14 Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. pag. 5814 Art. 15 Estensione della rivalutazione alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali. pag. 5814 Modalità attuative. pag. 5814 Art. 16 SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO Art. 17 Imposta sostitutiva dovuta dalle società destinatarie dei conferimenti. pag. 5814 Art. 18 Imposta sostitutiva dovuta dalle società che hanno effettuato operazioni di conferimento. pag. 5815 Art. 19 Estensione del beneficio ai soggetti IRPEG non bancari. pag. 5816 Art. 20 Imputazione dell’imposta sostitutiva ai fini del credito di imposta. pag. 5816 Art. 21 Disposizioni attuative. pag. 5816 Art. 22 Spostamento del fondo di copertura “rischi su crediti” nel fondo “rischi bancari”. pag. 5816 Art. 23 Innalzamento del limite deducibile del fondo svalutazione crediti. pag. 5817 Art. 24 Regolarizzazione dell’omessa applicazione di ritenute da parte degli intermediari finanziari. pag. 5817 (continua) Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 n. 46/2000 – Pag. 5795 (segue) Art. 25 Art. 26 Esonero da adempimenti previsti per il deposito di titoli esteri presso depositati centralizzati non residenti. pag. 5817 Agevolazione del rimborso dell’imposta sostitutiva su determinati redditi di capitale a soggetti non residenti. pag. 5818 ENTI TERRITORIALI Art. 27 Art. 28 Art. 29 Regolazione contabile dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali. pag. 5822 Termini ed efficacia delle delibere delle addizionali comunali e provinciali IRPEF. pag. 5823 Compensabilità dei crediti di imposta su dividendi percepiti dai comuni. pag. 5826 TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Art. 30 Deducibilità dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici. Art. 31 pag. 5826 pag. 5826 Comma 1 Comma 2 Detraibilità delle spese per assistenza specifica. Detraibilità delle spese sanitarie sostenute per familiari conviventi non a carico affetti da patologie gravi. Art. 32 Detraibilità delle spese veterinarie. pag. 5826 Art. 33 Restituzione della quota fissa per l’assistenza medica di base. pag. 5827 Art. 34 Inclusione delle collaborazioni coordinate e continuative tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. pag. 5828 Regolarizzazione degli omessi versamenti di imposta sulle indennità di trasferta percepite dagli ufficiali giudiziari. pag. 5829 Art. 35 Art. 36 Determinazione convenzionale del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa. pag. 5830 Art. 37 Disposizioni tributarie per le associazioni sportive dilettantistiche. pag. 5831 Art. 38 Deducibilità delle erogazioni liberali per progetti culturali. pag. 5834 Art. 39 Esclusione dall’imponibilità IRPEG dei fondi pubblici di agevolazione. pag. 5834 Art. 40 Tassazione dei redditi prodotti dai residenti in Campione d’Italia. pag. 5834 IVA Art. 41 Esenzione IVA delle importazioni di rottami. pag. 5835 (continua) Finanza & Fisco Pag. 5796 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 16/12/2000 (segue) Art. 42 Modifiche alla legge n. 7/2000 in materia di mercato dell’oro. pag. 5836 Art. 43 IVA 4% sui servizi mensa effettuati dagli enti locali nelle scuole. pag. 5838 Art. 44 IVA 10% sui premi relativi alle corse di cavalli. pag. 5838 Art. 45 Modifica al regime IVA per gli esercenti agenzie di vendita all’asta. pag. 5838 Art. 46 Esenzione IVA noleggio mezzi di trasporto utilizzati fuori dell’UE. pag. 5839 Art. 47 Detraibilità, per le Amministrazioni dello Stato, dell’IVA relativa ad attività commerciali anche in assenza di contabilità separata. pag. 5839 Art. 48 pag. 5839 Comma 1 Comma 2 Art. 49 IVA 10% sulle prestazioni rese in qualsiasi struttura ricettiva. IVA 10% sulla somministrazione di alimenti e bevande effettuate anche in esercizi pubblici di lusso. IVA 10% sulle cessioni di prodotti omeopatici. Art. 50 pag. 5839 Comma 1 Comma 3 Art. 51 pag. 5839 IVA 4% per le cessioni di veicoli a sordomuti e non vedenti privi di adattamento. Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli possedute da soggetti portatori di handicap. Detraibilità dell’IVA dovuta in caso di dazione al comune di opere di urbanizzazione. pag. 5841 Art. 52 Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA. pag. 5841 Art. 53 Esenzione IVA delle prestazioni rese all’interno di gruppi bancari. pag. 5841 C. 1, lett. a), b) e d) Eliminazione, ai fini dell’esenzione IVA, dell’esclusività dell’attività svolta. Comma 1, lett. c) Integrazione della nozione di controllo Comma 1, lett. e) Influenza dominante. Comma 1, lett. f) Proroga esenzione IVA per le prestazioni rese dai consorzi tra banche. Comma 2 Esclusione IVA delle indennità corrisposte per il subentro nei rapporti di agenzia. Art. 54 pag. 5842 Comma 1 Comma 2 Irrilevanza ai fini IVA delle donazioni di libri e dotazioni informatiche. Irrilevanza ai fini IVA delle cessioni gratuite di dotazioni informatiche ai propri dipendenti. (continua) Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 n. 46/2000 – Pag. 5797 (segue) ALTRE IMPOSTE INDIRETTE Art. 55 pag. 5842 Commi 1 e 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 6 Validazione delle tariffe in materia di concessioni governative e bollo. Esenzione dall’imposta di bollo per l’autentica di foto. Esenzione dall’imposta di bollo per le quietanze rilasciate da banche per pagamenti di somme riscosse tramite i concessionari. Esenzione dall’imposta di bollo per le comunicazioni relative a titoli di modico valore. Esenzione dalla tassa annuale per il passaporto in caso di espatrio nell’ambito dell’UE. Art. 56 pag. 5844 Comma 1 Comma 2 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Esenzione dal pagamento del contributo unificato per procedimenti in materia tavolare. Estensione dei collegamenti telematici nelle tabaccherie site all’interno dei palazzi di giustizia. Soppressione della tassa sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. pag. 5845 Riduzione dell’accisa sul GPL utilizzato nei servizi pubblici di trasporto. pag. 5845 Sospensione e abbuono dell’accisa gravante sui prodotti alcolici e sui tabacchi lavorati in caso di furto. pag. 5845 Art. 60 pag. 5846 Comma 1 Comma 2 Incentivi in favore degli impianti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica. Esenzione dall’imposta di consumo per l’energia elettrica prodotta da piccoli gruppi elettrogeni in zone di montagna. Art. 61 pag. 5846 Commi 1e 2 Commi 3 e 4 Art. 62 Nuovo criterio di determinazione delle tasse automobilistiche per i rimorchi. Deduzione forfetaria delle spese non documentate per le imprese di autotrasporto. Trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto. pag. 5849 Art. 63 Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per le auto vetuste. pag. 5850 Art. 64 Modifica al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati. pag. 5850 Art. 65 pag. 5850 Comma 1 Comma 2 Monopoli: assegnazione delle rivendite ai gerenti provvisori. Monopoli: trasformazione delle rivendite speciali in rivendite ordinarie. (continua) Finanza & Fisco Pag. 5798 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 (segue) Art. 66 pag. 5851 Comma 1 Comma 2 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Imposta di registro ed IVA agevolata per l’acquisto di abitazioni da parte del personale delle Forze armate e di polizia. Detrazione degli interessi su mutui per l’acquisto o la costruzione di abitazioni da parte del personale delle Forze armate e di polizia. Esenzione fiscale dei trasferimenti di beni posti in essere dall’Associazione mutilati ed invalidi di guerra. pag. 5851 Termine per il versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione. pag. 5851 Imposta sulle successioni e donazioni pag. 5851 Comma 1 , lett. c) Comma 1, lett. d) Aliquote dell’imposta di successione e franchigia. Eliminazione della presunzione di appartenenza esclusiva al de cuius dei beni immobili cointestati. Comma 1, lett. f) Esclusione dall’attivo ereditario dei beni per i quali è stata già pagata l’imposta dal de cuius. C. 1, lett. g), h) ed i). Esclusione dell’avviamento dall’attivo ereditario. Comma 1, lett. l) Riduzione dell’imposta sulle donazioni per i beni immobili ubicati in zone montane. Comma 1, lett. m) Potenziamento dell’attività di accertamento. Comma 1, lett. n) Imposta in termine fisso sulle donazioni formate all’estero. Comma 1, lett. o) Aliquote dell’imposta sulle donazioni. Comma 1, lett. p) Accertamento delle liberalità indirette. Commi 3 e 4 Imposte applicate nel caso in cui il bene costituisce per il beneficiario una “prima” abitazione. Comma 5 Presunzione di liberalità per i trasferimenti di partecipazioni sociali tra coniugi e parenti in linea retta. Comma 6 Anticipazione della soppressione dell’INVIM per successioni e donazioni di immobili. Comma 7 Norme antielusive. Comma 12 Copertura finanziaria. Comma 15 Entrata in vigore. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO Art. 70 Effetti dell’accertamento basato sugli studi di settore sull’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice. pag. 5854 Art. 71 Adeguamento alle risultanze degli studi di settore. pag. 5861 Art. 72 Sanatoria dell’erronea comunicazione dei codici attività. pag. 5861 Art. 73 Liquidazione della Società esattorie vacanti spa. pag. 5861 (continua) Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 n. 46/2000 – Pag. 5799 (segue) Art. 74 pag. 5861 Comma 1 Commi 2 e 3 Commi 5 e 6 Efficacia degli atti di attribuzione o modificazione delle rendite catastali adottati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Atti di attribuzione o modificazione delle rendite catastali adottati prima del 31 dicembre 1999. Applicazione ai fini INVIM ed ICI per gli anni 1992 e 1993 degli estimi catastali rideterminati a seguito di ricorso da parte dei comuni. Art. 75 Individuazione di nuove tasse rimborsabili in via automatizzata. pag. 5864 Art. 76 Cessione di crediti tributari da parte di enti locali. pag. 5864 Art. 77 Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari. pag. 5864 Art. 78 Convenzione tra Ministero delle finanze ed enti locali per la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi locali. pag. 5865 Art. 79 Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico. pag. 5866 Art. 80 Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile. pag. 5866 Utilizzo frazionato dell’avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza del personale delle esattorie. pag. 5867 Art. 82 Chiusura delle liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli. pag. 5867 Art. 83 Estensione ad altri tipi di entrate del sistema dei versamenti unitari con compensazione. pag. 5867 Art. 81 Art. 84 pag. 5868 Commi 1 e 2 Comma 3 Art. 85 Incompatibilità dei giudici tributari. Proroga del termine per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Composizione e procedure per la nomina dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. pag. 5869 Cumulabilità dei compensi dei giudizi tributari con i trattamenti pensionistici. pag. 5869 Art. 87 Utilizzo di risorse finanziarie del Ministero delle finanze. pag. 5869 Art. 88 Razionalizzazione delle procedure relative ai corsi di riqualificazione. pag. 5870 Art. 89 Utilizzo del personale dell’Ente tabacchi italiani in esubero. pag. 5870 Art. 86 (continua) Finanza & Fisco Pag. 5800 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 16/12/2000 (segue) IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI Art. 90 Istituzione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili. pag. 5870 Art. 91 Soggetti passivi dell’imposta ed esenzioni. pag. 5870 Art. 92 Determinazione e versamento dell’imposta. pag. 5871 Art. 93 Poteri delle regioni e delle province autonome. pag. 5871 Art. 94 Sanzioni e contenzioso. pag. 5871 Art. 95 Disposizioni finali e transitorie. pag. 5872 NORME FINALI Art. 96 pag. 5872 Comma 1 Comma 2 Art. 97 Contributi alle associazioni di volontariato e ONLUS per l’acquisto di autoambulanze. Esenzione pagamento canone RAI per le attività di protezione civile. Proroga agevolazioni alle regioni Umbria e marche colpite da eventi sismici. pag. 5873 Art. 98 Rilevanza fiscale del bilancio dell’Ufficio italiano cambi. pag. 5873 Art. 99 Proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legislative. pag. 5873 Art. 100 Delega per la riforma del sistema di tasse e diritti marittimi. pag. 5873 Art. 101 pag. 5874 Comma 1 Comma 2 Art. 102 Efficacia dei regolamenti di delegificazione concernenti adempimenti formali e contabili dei contribuenti. Inclusione del commercio elettronico tra gli adempimenti contabili e formali. Copertura finanziaria. pag. 5874 APPENDICE LEGISLATIVA — NORME BASE MODIFICATE DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (Artt. 7, 10, 19, 19-ter, 38-bis, 68, 74, Tabella A, parte II e III) pag. 5876 DPR 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi pag. 5892 (Artt. 16, 18, 23, 24, 25 e 37-bis) (continua) Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 n. 46/2000 – Pag. 5801 (segue) D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro pag. 5897 (Artt. 17, 26 e Tariffa Parte I - Art. 1) DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Artt. 10, 13, 13-bis, 14, 20, 47, 48, 49, 50, 54, 62, 65, 71, 76, 81, 83, 87, 88, 91-bis, 96-bis, 103-bis, 105, 106-bis, 127-bis, 132) pag. 5900 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (Artt. 1, 4, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 25, 47, 55, 56, 57) pag. 5930 D.Lgs 31 dicembre 1992 n. 545 - Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 pag. 5936 (Artt. 8, 13, 17, 19, 21 e 22) D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali pag. 5938 (Artt. 52 e 53) L. 13 maggio 1999, n. 133 - Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale pag. 5940 (Artt. 2, 3, 6, 18, 25 e 35) Finanza & Fisco Pag. 5802 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 16/12/2000 Collegato Fiscale 2000: il testo della legge n. 342/200 coordinato con le norme m o d i fi c a t e o richiamate Legge (LG) n. 342 del 21 novembre 2000, pubblicata nel Suppl. Ord. n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25/11/2000 Legge 21 novembre 2000, n. 342 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: Misure in materia fiscale. a) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente (vedi pag. 5929): La Camera dei deputati ed il Senato della Re«Art. 127-bis. — (Disposizioni in materia di pubblica hanno approvato; imprese estere partecipate). — 1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamenIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA te, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o PROMULGA di altro ente, residente o localizzato in Stati o territola seguente legge: ri con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o periodo di geCAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA stione del soggetto estero partecipato, ai soggetti reDI IMPOSTE SUI REDDITI sidenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le SEZIONE I partecipazioni in soggetti non residenti relativamenDisposizioni in materia di redditi te ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni di impresa assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano Art. 1 alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli Disposizioni in materia di redditi di imprese articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). estere partecipate e di applicazione dell’imposta 3. Ai fini della determinazione del limite del ai non residenti finalizzate al contrasto controllo di cui al comma 1, si applica l’articolo 2359 dell’evasione e dell’elusione del codice civile, in materia di società controllate e 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, appro- società collegate. vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 4. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. 5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che la società o altro ente non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede; o dimostra altresì che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (in “Finanza & Fisco” n. 30/2000, pag. 3935), recante lo statuto dei diritti del contribuente. 6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. 7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all’estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell’articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo»; n. 46/2000 – Pag. 5803 b) nell’articolo 76 (vedi pag. 5921), recante norme generali sulle valutazioni: 1) i commi 7-bis e 7-ter sono sostituiti dai seguenti: «7-bis. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti. 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le imprese estere svolgono principalmente un’attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese nel quale hanno sede. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti»; 2) dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente: «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate»; c) nell’articolo 96-bis (vedi pag. 5926), concernente dividendi distribuiti da società non residenti: 1) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell’esistenza di un livello di tassa- Finanza & Fisco Pag. 5804 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 zione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l’applicazione del presente comma»; 2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nel comma 2-ter»; 3) il comma 7 è abrogato; d) l’articolo 106-bis (vedi pag. 5928) è sostituito dal seguente: «Art. 106-bis. — (Credito per le imposte pagate all’estero e credito d’imposta figurativo) — 1. L’imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all’estero di cui all’articolo 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all’estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d’imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, recante adempimenti per l’attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma». 2. Il primo decreto di cui all’articolo 127-bis, comma 8, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano ai redditi relativi al periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 4 dell’articolo 127-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante disposizioni in materia di imprese estere partecipate, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione del comma 1, lettera c), si applica agli utili percepiti nel periodo d’imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2-ter dell’articolo 96-bis del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente dividendi distribuiti da società non residenti, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), ha effetto per i crediti per le imposte pagate all’estero ammesse in detrazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabiliti modalità e termini per l’interpello da parte delle imprese già operanti nei Paesi di cui all’articolo 127-bis, comma 4, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2 Razionalizzazione delle disposizioni in materia di valutazione delle operazioni fuori bilancio 1. Nell’articolo 103-bis (vedi pag. 5927) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente gli enti creditizi e finanziari, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari, che nei conti annuali valutano le operazioni fuori bilancio di cui al comma 1». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999. Art. 3 Disposizioni di semplificazione in materia di redditi di impresa 1. All’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (vedi pag. 5940), concernente la disciplina dei redditi di impresa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in detto periodo»; b) nel comma 9, lettera a), ultimo periodo, le parole: «utilizzati direttamente dall’impresa nei quali vengono collocati gli impianti stessi» sono sosti- Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 tuite dalle seguenti: «utilizzati esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo»; c) nel comma 9, lettera a), le parole: «alla categoria catastale D/1» sono sostituite dalle seguenti: «alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8»; d) dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture situate all’estero entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all’imprenditore entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all’applicazione dell’aliquota ivi prevista è rideterminato assumendo: a) l’importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta per l’effettuazione di investimenti di cui al comma 8; b) l’ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l’importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 (in “Finanza & Fisco” n. 3/2000, pag. 1056), e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d’imposta. La maggiore imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo»; e) nel comma 12, le parole: «Per i periodi d’imposta di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «Per i periodi d’imposta di cui al comma 8 e per il successivo». 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, commi da 8 a 12, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dal comma 1 del presente articolo, gli investimenti rilevano per la parte eseguita nei periodi d’imposta agevolati anche se iniziati in periodi precedenti e, per il secondo dei predetti periodi non- n. 46/2000 – Pag. 5805 ché ai fini dell’applicazione del regime di cui al comma 8, secondo periodo, dell’articolo 2 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, i conferimenti si computano senza tenere conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. 3. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è inserito il seguente: «7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 1º marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999». 4. All’articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (1), concernente la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, la parola: «corrente» è sostituita dalle seguenti: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,». 5. All’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (2), in materia di regolarizzazione di società di fatto o irregolari, il comma 68 è sostituito dal seguente: «68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74». Nota (1) DL 10 giugno 1994, n. 357, conv., con mod., dalla L 08 agosto 1994, n. 489 Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell’economia e dell’occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente Art. 7 Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali [1. Le vidimazioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile non rilevano ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi.] (Comma soppresso dalla legge di conversione 08/08/1994, n. 489). [2. Le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni Finanza & Fisco Pag. 5806 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 tributarie possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti. La conservazione su supporti di immagini è effettuata secondo le modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze.] (Comma soppresso dalla legge di conversione 08/08/1994, n. 489). 3. In caso di irregolarità nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione. 4. Nell’articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: «è ammesso» fino alla fine del comma. 4-bis. All’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all’articolo 47, primo comma, n. 3), e non è dovuto pagamento d’imposta». 4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata ragolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. (Le parole da «per il quale» fino a «dichiarazioni annuali» sono state così sostituite alla precedente «corrente» dall’art. 3, comma 4, della L 21/11/2000, n. 342). Nota (2) L 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica zione delle società di fatto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il comune dove ha sede la società da regolarizzare può applicare uno specifico tributo, nella misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica che sia stata pagata l’imposta sostitutiva di cui al comma 70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i trenta giorni successivi presso il competente ufficio del registro; verifica altresì che il tributo di cui al periodo precedente sia stato assolto o provvede a riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni successivi alla tesoreria comunale. 70. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle seguenti misure: a) dalle società irregolari costituite con atto scritto registrato, nonché dalle società di fatto denunciate agli effetti dell’imposta di registro e già assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l’atto di regolarizzazione e per la variazione nell’intestazione dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni immobili strumentali di proprietà della società ovvero di quelli nel cui atto d’acquisto i soci siano intervenuti in nome o per conto della società; b) dalle società di fatto, in lire 1.000.000; se nell’atto di regolarizzazione figurano beni, già utilizzati dalla società, di proprietà del socio e che vengono conferiti alla società stessa, l’imposta è dovuta nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni immobili strumentali. 71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell’atto di regolarizzazione gli amministratori della società richiedono l’iscrizione nel registro delle imprese. 72. La regolarizzazione costituisce titolo per la variazione dell’intestazione, a favore della società regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della pubblica amministrazione intestati, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente ovvero ai soci, limitatamente ai beni da essi conferiti. 73. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall’articolo 19 e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per l’attività esercitata dalla società anteriormente alla regolarizzazione, si considerano effettuati dalla società regolarizzata. 74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte, pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data di entrata in vigore della presente legge. (Omissis) Art. 3, commi da 68 a 74 Disposizioni in materia di entrata (Omissis) 68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74. (Comma così sostituito dall’art. 3, comma 5, della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta: 68. Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 possono essere regolarizzate, entro il 30 giugno 1997, in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai commi da 69 a 74.) 69. L’atto di regolarizzazione della società può essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti, autenticata ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile. Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizza- Art. 4 Norma interpretativa 1. L’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 (1), concernente l’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili, si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate. Finanza & Fisco 16/12/2000 n. 46/2000 – Pag. COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 Nota (1) DPR 10 novembre 1997, n. 442 Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette Art. 1 Opzione e revoca (1) 1. L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative. 2. In presenza di fusione o scissione di società il regime di determinazione dell’imposta, prescelto da ciascun soggetto, continua fino alla prevista scadenza, con l’applicazione, ove necessario, delle norme contenute nell’articolo 36 (2) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (1) Ai sensi dell’art. 4 della L 21/11/2000, n. 342 tale articolo si intende applicabile anche ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 442 del 1997. Non si fa luogo a restituzione di imposte, soprattasse e pene pecuniarie già pagate. (2) Si riporta il testo dell’art. 36 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 recante: «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto»: Art. 36 Esercizio di più attività [1] Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi. [2] Se il soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l’imposta si applica separatamente per l’esercizio di imprese e per l’esercizio di arti o professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo volume d’affari. [3] I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all’Ufficio nella dichiarazione relativa all’anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell’attività. In tal caso la detrazione di cui all’art. 19 spetta a condizione che l’attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell’ultimo comma, per l’imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L’opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all’Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis, sia locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività (1). (L’ultimo periodo è stato aggiunto (2) dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422). [4] L’imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell’attività propria dell’impresa, nonché per le attività di cui all’art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all’articolo 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall’art. 19 sia applicata 5807 forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell’articolo 74-quater. (Comma sostituito, con effetto 01.01.1981, dall’art. 15, DPR 30/12/1980, n. 897. Le parole «di cui all’articolo 74, sesto comma» sono state così sostituite alle precedenti «di cui all’articolo 74, ultimo comma» e le parole «e per quelle di cui al comma 5 dell’articolo 74-quater» sono state aggiunte dall’art. 19, comma 4 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 60 a decorrere dal 01.01.2000) [5] In tutti i casi nei quali l’imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all’art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l’imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all’esercizio dell’attività stessa; i passaggi di servizi all’attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell’art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono resi. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all’attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell’art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l’imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all’aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell’art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell’art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l’ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili (comma sostituito, con effetto 01.01.1981, dall’art. 15, DPR 30/12/ 1980, n. 897). (1) — Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313 per l’anno 1998 l’opzione precedentemente esercitata prevista dal terzo comma dell’articolo 36, può essere revocata dandone comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 19bis2. (2) — Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422, tale aggiunta si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 01.01.1998; di tale modifica, se non applicata nelle liquidazioni anteriori alla data (24.12.1998) di entrata in vigore del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422, il contribuente può avvalersi in sede di dichiarazione annuale. Art. 5 Disposizioni in materia di redditi d’impresa relativamente ad agevolazioni fiscali a favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 1. All’articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Fermi restando gli stanziamenti di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, l’estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 è da considerare contributo in conto capitale e, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 16-quinquies, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, non concorre alla Finanza & Fisco Pag. 5808 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 16/12/2000 formazione del reddito d’impresa del soggetto che 27,03 per cento di dette plusvalenze» sono sostituite dalle seguenti: «la quota del 48,65 per cento di dette ha fruito della predetta estinzione». plusvalenze». Art. 6 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si appliModifiche ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, cano alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti n. 358, e 18 dicembre 1997, n. 467 posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiara1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, zione dei redditi scade successivamente alla data di recante disposizioni in materia di riordino delle im- entrata in vigore della presente legge e alle fusioni e poste sui redditi applicabili alle operazioni di cessio- scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis ne e conferimento di aziende, fusione, scissione e e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesipermuta di partecipazioni, sono apportate le seguenti mo periodo d’imposta. modificazioni: 4. Le aziende acquisite in dipendenza di confea) nell’articolo 1 (1), recante norme sull’impo- rimenti effettuati con il regime di cui all’articolo 4, sta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azien- comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, da o di partecipazioni di controllo o di collegamento, n. 358 (4), recante disposizioni in materia di riordial comma 1, le parole: «del 27 per cento» sono sosti- no delle imposte sui redditi applicabili alle operatuite dalle seguenti: «del 19 per cento»; zioni di cessione e conferimento di aziende, fusiob) nell’articolo 1, comma 3, dopo il primo pe- ne, scissione e permuta di partecipazioni, si consiriodo è inserito il seguente: «Per le sollecitazioni al- derano possedute dal soggetto conferitario anche per l’investimento, effettuate ai sensi della parte IV, tito- il periodo di possesso del soggetto conferente. Le lo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno efn. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di colfettuato i conferimenti di cui al periodo precedente legamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civio le operazioni di cui all’articolo 1 del decreto legile, ovvero partecipazioni che comportano per l’offeslativo 30 dicembre 1992, n. 544, in regime di neurente la perdita del controllo ai sensi del medesimo tralità fiscale si considerano iscritte come immobiarticolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si aplizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano plicano indipendentemente dall’acquisizione del coliscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultalegamento o del controllo da parte degli aderenti al- vano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipal’offerta»; zioni date in cambio. c) nell’articolo 1, comma 3, ultimo periodo, le parole: «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «19 per cento»; d) nell’articolo 2 (2), concernente la disciplina Nota (1) dell’imposta sostitutiva, al comma 1, il primo perioD.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 do è sostituito dal seguente: «L’imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un’uni- Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di ca soluzione, entro il termine previsto per il versa- cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni mento a saldo delle imposte sui redditi relative al Art. 1 periodo di imposta nel quale è stata realizzata la pluImposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di azienda svalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di o di partecipazioni di controllo o di collegamento fusione e scissione». 1. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende posse2. All’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del dute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 (3), re- criteri previsti dall’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redcante disposizioni in materia di imposta sostitutiva diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad un’imposta sodella maggiorazione di conguaglio e di credito di stitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 19 per cento. La imposta sugli utili societari, le parole: «la quota del presente disposizione non si applica alle plusvalenze realizzate nei Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 casi previsti dall’articolo 125 del medesimo testo unico, recante disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle imprese fallite o in liquidazione coatta. (Le parole «del 19 per cento» sono state così sostituite (1) alle precedenti «del 27 per cento» dall’art. 6, comma 1, lett. a) della L 21/11/2000, n. 342) 2. L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono realizzate; se in un periodo d’imposta sono poste in essere più operazioni, l’opzione può riguardare anche le plusvalenze derivanti da singole operazioni. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile (2), contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, che risultano iscritte come tali nelle immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per le sollecitazioni all’investimento, effettuate ai sensi della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute partecipazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per l’offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano indipendentemente dall’acquisizione del collegamento o del controllo da parte degli aderenti all’offerta. L’imposta sostitutiva è applicata con l’aliquota del 19 per cento sulle plusvalenze determinate secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Il periodo da «Per le sollecitazioni» fino a «aderenti all’offerta» è stato inserito (1) dall’art. 6, comma 1, lett. b) della L 21/11/2000, n. 342; le parole «19 per cento» sono state così sostituite (1) alle precedenti «27 per cento» dall’art. 6, comma 1, lett. c) della L 21/11/2000, n. 342) 4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano realizzate dalle società di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l’opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al versamento. (1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 tale modifica si applica alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data (10.12.2000) di entrata in vigore della L 21/11/2000, n. 342 e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d’imposta. n. 46/2000 – Pag. 5809 Nota (2) D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni Art. 2 Disciplina dell’imposta sostitutiva 1. L’imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e scissione. Gli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva possono essere compensati con i crediti di imposta ovvero con le eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative a periodi di imposta precedenti o da quelle entro il cui termine di presentazione devono essere effettuati i versamenti dei predetti importi. Il pagamento dell’imposta sostitutiva non dà diritto al rimborso delle imposte sui redditi eventualmente già assolte. (Il primo periodo è stato così sostituito (1) dall’art. 6, comma 1, lett. d) della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta: L’imposta sostitutiva di cui al presente decreto deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione; le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai quattro periodi di imposta successivi.) 2. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. 3. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. (1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 tale sostituzione si applica alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data (10.12.2000) di entrata in vigore della L 21/11/2000, n. 342 e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d’imposta. Nota (3) D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467 (2) Si riporta il testo dell’art. 2359 del Codice Civile: Art. 2359 Società controllate e società collegate (1) [1] Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. [2] Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. [3] Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. (1) — Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.Lgs. 09/04/1991, n. 127. Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell’articolo 3, comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Art. 4 Disposizioni speciali 1. L’imposta sostitutiva applicata ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (in “Finanza & Fisco” n. 48/97, pag. 5618), recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e l’imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo (n.d.r. D.Lgs. 18/12/1997, 466) recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in Finanza & Fisco Pag. 5810 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 aumento del capitale investito, concorre a formare l’ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi. 2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le plusvalenze assoggettate all’imposta sostitutiva in applicazione dell’articolo 1 e dell’articolo 4, comma 2, del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni e il reddito assoggettato all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo recante la disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito, rilevano anche agli effetti della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione, rispettivamente, la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze e quella del 48,65 per cento di detto reddito; per le società quotate quest’ultima percentuale è pari al 81,08 per cento. (Nel secondo periodo le parole «la quota del 48,65 per cento di dette plusvalenze» sono state così sostituite (1) alle precedenti «la quota del 27,03 per cento di dette plusvalenze» dall’art. 6, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342) (1) Ai sensi dell’art. 6, comma 3 tale sostituzione si applica alle cessioni, alle permute ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d’imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data (10.12.2000) di entrata in vigore della L 21/11/2000, n. 342 e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli articoli 2504-bis e 2504-decies del codice civile, a partire dal medesimo periodo d’imposta. Nota (4) D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni Art. 4 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario 1. (1) I conferimenti di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, effettuati tra i soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 2. In luogo dell’applicazione delle disposizioni del comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell’atto di conferimento, per l’applicazione delle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell’articolo 1 del presente decreto. L’opzione può essere esercitata anche per i conferimenti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 (2), recante disposizioni per l’adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d’attivo e scambi di azioni. 3. Qualora non sia esercitata l’opzione di cui al comma 2, l’aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario a seguito del conferimento si considera formato con gli utili di cui all’articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita. (1) Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L 21/11/2000, n. 342 le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo 4, comma 1, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544 (2), in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio. (2) — Si riporta il testo dell’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544 recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli altri scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi»: Art. 1 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle fusioni tra società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, purché non si considerino, per convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi, residenti fuori della Comunità, che appartengano alle categorie indicate nella tabella A allegata al presente decreto, da considerare automaticamente aggiornata in conformità con eventuali modifiche dell’allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al presente decreto o ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilità di opzione, sempre che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta; b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell’intero patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o più soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente dell’operazione, con assegnazione ai partecipanti delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso, sempre che quest’ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti nel territorio dello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa del conferente e che nel concambio l’eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della società scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della partecipazione ricevuta; c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato; d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse; e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del C.C., in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in danaro non superiore al 10 per cento del valore nominale delle suddette azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a). Finanza & Fisco 16/12/2000 n. 46/2000 – Pag. COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 Art. 7 Modifica all’articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, in materia di fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate 1. All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (1), il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Nota (1) 5811 commerciali riferibili al risultato della gestione soggetto ad imposta sostitutiva nella misura del 27 per cento, il credito d’imposta spetta nella misura del 36,98 per cento del loro importo. I proventi in relazione ai quali compete il credito d’imposta nella misura del 15 per cento e del 36,98 per cento sono determinati distintamente; nel prospetto predisposto dalla società di gestione sono indicati separatamente, per ciascuna quota o azione emessa, i risultati della gestione maturati dall’inizio dell’anno al netto dell’imposta sostitutiva applicata con le aliquote del 12,50 per cento e del 27 per cento. 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 100 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute dagli investitori qualificati, diversi dalle persone fisiche, siano superiori al 50 per cento; si considerano investitori qualificati i soggetti indicati nel regolamento di attuazione previsto dall’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La società di gestione o la Sicav, sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso, accerta entro il 31 dicembre di ciascun anno la sussistenza della condizione di cui al precedente periodo. Il superamento del limite ha effetto dal periodo d’imposta successivo. (Il primo periodo è stato così sostituito dall’art. 7 della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta: Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano agli organismi di investimento collettivo che abbiano meno di 500 partecipanti, ad eccezione del caso in cui le quote o azioni dei predetti organismi detenute da partecipanti soggetti alla vigilanza delle autorità indicate dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, siano superiori al 50 per cento. (Le parole da «, ad eccezione» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall’art. 1 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221 a decorrere dal 22.08.2000) 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente Art. 8 Fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate 1. Sulla parte del risultato della gestione maturato in ciascun anno riferibile alle partecipazioni qualificate detenute dagli organismi di investimento collettivo disciplinati dall’articolo 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 27 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore delle partecipazioni qualificate alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostituiva accantonata, aumentato dei corrispettivi delle cessioni delle predette partecipazioni, il valore delle partecipazioni all’inizio dell’anno ed il costo o valore di acquisto delle partecipazioni aumentato di ogni onere ad esse relativo, con esclusione degli interessi passivi. 2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, si considera qualificata ogni partecipazione al capitale o al patrimonio con diritto di voto di società o enti di cui all’art. 87, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, superiore al 10 per cento, per le partecipazioni negoziate su mercati regolamentati, ovvero al 50 per cento, per le altre partecipazioni. Nel computo delle predette aliquote si tiene conto dei diritti, rappresentati o meno da titoli, che consentono di acquistare partecipazioni al capitale o al patrimonio con diritto di voto. 3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 9, commi 2-bis, 3 e 4 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Sui proventi delle partecipazioni agli organismi di cui al comma 1 assunte nell’esercizio di imprese Art. 8 Conferimenti di beni o aziende a favore di centri di assistenza fiscale 1. Nelle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, residenti, di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (1), recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito, ovvero, se superiore, quello attribuito all’azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario. Le plusvalenze realizzate possono essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l’aliquota del 19 per cento. 2. La stessa imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicabile alle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posse- Finanza & Fisco Pag. 5812 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 duto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti dei centri di assistenza fiscale di cui al medesimo articolo. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali e l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili sono dovute secondo le disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146. Nota (1) D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni Art. 32 Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale (1) 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati “Centri”, possono essere costituiti dai seguenti soggetti: a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonché all’esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale; d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; e) sostituti di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti. le Imballaggi, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all’articolo 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI. I soggetti di cui all’articolo 38, comma 3, lettera a), partecipano al finanziamento dell’attività del CONAI». SEZIONE II Rivalutazione dei beni delle imprese Art. 10 Ambito di applicazione della rivalutazione 1. I soggetti indicati nell’articolo 87, (vedi pag. 5925) comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999. Art. 11 Modalità di effettuazione della rivalutazione 1. La rivalutazione di cui all’articolo 10 deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello di cui al medesimo articolo 10, per il quale il termine di approvazione scade succes(1) Articolo aggiunto dall’art. 1 del D.Lgs. 28/12/1998, n. 490. sivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla Art. 9 stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel Trattamento fiscale degli avanzi di gestione del CONAI e dei consorzi di imballaggio relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli 1. All’articolo 41 del decreto legislativo 5 feb- immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. braio 1997, n. 22, concernente il Consorzio Naziona2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seFinanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 guito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri. 3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2. 4. Nell’inventario relativo all’esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni rivalutati. Art. 12 Imposta sostitutiva 1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all’articolo 11, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili. 2. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna n. 46/2000 – Pag. 5813 rata successiva alla prima. L’imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile. 3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. Art. 13 Contabilizzazione della rivalutazione 1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell’articolo 2445 del codice civile. 3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell’ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti. 4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l’imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l’imputazione di tali riserve. 5. Nell’esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o Finanza & Fisco Pag. 5814 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 12, comma 1, pagata nei precedenti esercizi. 6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e successive modificazioni, recante norme di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del capitale investito a partire dall’inizio dell’esercizio in cui è imputato al capitale o accantonato a riserva. Art. 14 Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio 1. Le disposizioni dell’articolo 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 10, dei beni indicati nello stesso articolo 10. 2. L’importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell’articolo 13, comma 3. 3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all’articolo 54, (vedi pag. 5917) comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell’articolo 11. società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. 2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (vedi pag. 5892), e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all’amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Art. 16 Modalità attuative della rivalutazione 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione e quelle di relativa attuazione. SEZIONE III Disposizioni fiscali per i settori bancario e finanziario Art. 15 Art. 17 Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all’articolo 87 (vedi pag. 5925), comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle 1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall’articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, possono applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 19 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall’esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall’ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all’esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell’esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società. 3. Le società indicate al comma 1 possono applicare, in luogo dell’imposta sostitutiva ivi prevista, un’imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all’imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell’ente o società conferente. 4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si è fusa con la società conferente, l’imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2. 5. L’applicazione dell’imposta sostitutiva va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta sostitutiva va versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sul reddito relative ai periodi d’imposta successivi. In caso di rateazione, n. 46/2000 – Pag. 5815 sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e successive modificazioni. Art. 18 Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 17, ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 19 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l’ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell’imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie. 3. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 17, comma 4, la società risultante dalla fusione che abbia già applicato l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 23 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, in misura pari al 14 per cento può applicare l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle riserve o fondi costituiti dalla società conferente a fronte dei maggiori valori iscritti sulle azioni ricevute in sede di conferimento. In tal caso Finanza & Fisco Pag. 5816 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 detti riserve o fondi si considerano assoggettati ad in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilanimposta per il loro intero ammontare, al netto del- cio. Le somme corrisposte o ricevute per effetto della l’imposta sostitutiva. ripartizione convenzionale dell’onere all’imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni delArt. 19 l’articolo 17 non concorrono a formare il reddito né Società destinatarie di conferimenti previsti dal la base imponibile ai fini dell’imposta regionale suldecreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 le attività produttive. 1. Le disposizioni dell’articolo 17 si applicano anche ai soggetti destinatari dei conferimenti previsti dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (vedi nota 4 all’art. 6), recante norme in materia di riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni. Art. 21 Disposizioni attuative 1. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva di cui agli articoli da 17 a 20, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in Art. 20 Disciplina dell’imposta sostitutiva vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono 1. L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’ar- stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione ticolo 17, comma 1, fino a concorrenza del 15 per degli articoli da 17 a 20 della presente legge. cento delle riserve o fondi che, per effetto dell’articolo 17, comma 2, terzo periodo, si considerano asArt. 22 soggettati ad imposta, è computata nell’ammontare Fondo di copertura di rischi su crediti delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 (vedi pag. 5928) del testo unico delle imposte sui 1. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al deredditi, approvato con decreto del Presidente della Re- creto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successipubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive mo- ve modificazioni, l’ammontare del fondo di coperdificazioni, recante adempimenti per l’attribuzione del tura di rischi su crediti di cui all’articolo 71 (vedi credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili di- pag. 5920), comma 3, del testo unico delle imposte stribuiti, della società o ente conferente, se rientrano sui redditi, approvato con decreto del Presidente deltra i soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia a) e b), del predetto testo unico. di svalutazione dei crediti e accantonamenti per ri2. L’imposta sostitutiva applicata ai sensi dell’ar- schi su crediti, iscritto nel bilancio relativo all’eserticolo 17, commi 1, per la parte eccedente la quota cizio in corso al 1º gennaio 1999, può essere trasferiattribuita ai soggetti conferenti, 3 e 4, e dell’articolo to, in tutto o in parte, al fondo per rischi bancari ge18, commi 1 e 3, è computata nell’ammontare delle nerali di cui all’articolo 11, comma 2, del citato deimposte di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 105 del creto legislativo n. 87 del 1992. citato testo unico approvato con decreto del Presiden2. L’ammontare trasferito ai sensi del comma 1 è te della Repubblica n. 917 del 1986, recante adempi- assoggettato ad imposta sostitutiva dell’imposta sul menti per l’attribuzione del credito d’imposta ai soci o reddito delle persone giuridiche e dell’imposta regiopartecipanti sugli utili distribuiti, dei soggetti indicati, nale sulle attività produttive in misura pari al 19 per rispettivamente, nelle predette disposizioni. cento. L’ammontare trasferito non va computato ai 3. L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini fini della determinazione del 5 per cento del valore delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle dei crediti risultanti in bilancio alla fine di ogni eserattività produttive e può essere computata, in tutto o cizio di cui all’articolo 71, comma 3, quinto periodo, Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti. 3. L’imposta di cui al comma 2 è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio. 4. L’applicazione dell’imposta di cui al comma 2 va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta deve essere versata in tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. Sull’importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell’imposta nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni per le imposte sui redditi. 5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione del presente articolo. Art. 23 Svalutazione dei crediti ed accantonamenti per rischi su crediti n. 46/2000 – Pag. 5817 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge Art. 24 Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari 1. I sostituti d’imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dovute per il periodo dal 1º luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale. Art. 25 Deposito di titoli esteri presso depositari centralizzati non residenti 1. All’articolo 8 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 (1), recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC». 1. Al comma 3 dell’articolo 71 (vedi pag. 5920) Nota (1) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di svalutazione dei Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutcrediti e accantonamenti per rischi su crediti, ovun- ti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati que ricorrano, le parole: «0,50 per cento» sono sostiArt. 8 Conservazione delle evidenze e comunicazione tuite dalle seguenti: «0,60 per cento» e le parole: «nei all’Amministrazione finanziaria sette esercizi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove esercizi successivi». 1. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all’art. Finanza & Fisco Pag. 5818 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all’imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 3. 2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all’art. 7, comma 1, è tenuta a comunicare all’Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’art. 11, comma 4, gli elementi di cui all’art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all’estero. 3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all’articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. (Comma così sostituito dall’art. 4, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 21/07/1999, n. 259 al precedente che si riporta: 3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma 2 da parte della banca e della società di intermediazione di cui all’art. 7, comma 1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di lire 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria è ridotta a un quinto.) 3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC. (Comma così sostituito dall’art. 25 della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta: 3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 7 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali, aderenti al Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, presso la Banca d’Italia e presso i soggetti che svolgono l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui alla parte III, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. (Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 16/06/1998, n. 201 a decorrere dal 01.07.1998). Art. 26 Disposizioni per agevolare il rimborso di imposta ai soggetti non residenti 16/12/2000 2. All’articolo 11, comma 2, della legge 14 agosto 1993, n. 344 (2), recante istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La società di gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni». 3. All’articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 (3), recante disposizioni su talune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni». 4. All’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (4), recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d’imposta precedente. Il pagamento non può essere richiesto all’amministrazione finanziaria». 1. All’articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (1), recante istituzione e disciplina dei Nota (1) fondi comuni di investimento mobiliare, e successiL 23 marzo 1983, n. 77 ve modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La società di gestione versa l’imposta sosti- Istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare tutiva in un numero massimo di undici rate a partire Art. 9 dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai Disposizioni tributarie soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1. I fondi comuni di cui all’art. 1, non sono soggetti alle imposte sui 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo e successive modificazioni». d’imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’art. Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell’art. 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’art. 10-ter della presente legge. 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 5 relativi alla fine dell’anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. (L’ultimo periodo è stato così sostituito dall’art. 26, comma 1 della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta: La società di gestione versa l’imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, entro il 16 febbraio di ciascun anno. (Le parole «entro il 16 febbraio di ciascun anno» sono state così sostituite alle precedenti «entro il 28 febbraio di ogni anno» dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505). ) 2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l’utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell’ipotesi di cessazione del fondo in corso d’anno. 2-ter. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 2-bis, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per i quali sia stata esercitata l’opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461 del 1997. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d’imposta in cui il risultato negativo è maturato. (Comma inserito dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505, a decorre dal 01.01.2000) 3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell’esercizio di imprese commerciali, non concorrono a n. 46/2000 – Pag. 5819 formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. (1) Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l’importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell’art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Nel secondo periodo le parole da «; tali proventi» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221. Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221 tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 22.08.2000 (entrata in vigore del D.Lgs. 221/2000). 4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell’anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresì i dati necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni [anche penali], i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. (Le parole «anche penali» sono state soppresse dall’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 21/07/1999, n. 259) (1) Si riporta l’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. 26/05/1997, n. 173, recante: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione» Art. 16, comma 8 Criteri di valutazione 8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all’articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti. Nota (2) L 14 agosto 1993, n. 344 Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi Art. 11 Disposizioni tributarie 1. I fondi di cui all’art. 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio Finanza & Fisco Pag. 5820 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3bis dell’art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 5 relativi alla fine dell’anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La società di gestione versa l’imposta sostitutiva in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. (L’ultimo periodo è stato così sostituito dall’art. 26, comma 2 della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta: La società di gestione versa l’imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ogni anno. (Le parole «entro il 16 febbraio di ogni anno» sono state così sostituite alle precedenti «entro il 28 febbraio di ogni anno» dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505). ) 3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui e maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l’utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell’ipotesi di cessazione del fondo in corso d’anno. 3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile dalla società di gestione ai sensi del comma 3, la società di gestione rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l’opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d’imposta in cui il risultato negativo è maturato. (Comma inserito dall’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505, a decorre dal 01.01.2000) 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell’esercizio di imprese commerciali, non concorrono a for- mare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. (1) Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l’importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell’art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Nel secondo periodo le parole da «; tali proventi» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221. Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221 tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 22.08.2000 (entrata in vigore del D.Lgs. 221/2000). 5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la società di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell’anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni [anche penali], i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. (Le parole «anche penali» sono state soppresse dall’art. 4, comma 3 del D.Lgs. 21/07/1999, n. 259). (1) Si riporta l’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. 26/05/1997, n. 173, recante: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione» Art. 16, comma 8 Criteri di valutazione 8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all’articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti. Nota (3) DL 30 settembre 1983, n. 512, conv., con mod., dalla L 25 novembre 1983, n. 649 Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale Art. 11-bis 1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell’art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento è tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L’imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato in un numero massimo di undici rate a partire dal mese di febbraio al netto dei rimborsi dovuti ai soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni. (L’ultimo periodo è stato così sostituito dall’art. 26, comma 3 della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta: L’imposta sostitutiva è versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno. (Le parole «entro il 16 febbraio di ciascun anno» sono state così sostituite alle precedenti «entro il 28 febbraio dell’anno successivo» dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505).) 3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla società di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità per effettuare l’utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell’ipotesi di cessazione del fondo in corso d’anno. 3-bis. Nel caso in cui alla cessazione del fondo il risultato della gestione sia negativo ed esso non sia utilizzabile ai sensi del comma 3, il soggetto incaricato del collocamento in Italia rilascia ai partecipanti apposita certificazione dalla quale risulti l’importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell’articolo 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di apertura di rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestati al partecipante e per le quali sia stata esercitata l’opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, e dell’articolo 7, comma 10, del predetto decreto n. 461. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo è computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d’imposta in cui il risultato negativo è maturato. (Comma inserito dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 23/12/1999, n. 505, a decorre dal 01.01.2000) n. 46/2000 – Pag. 5821 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell’esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell’esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15 per cento del loro importo; tali proventi si considerano percepiti, se iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. (1) Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l’importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell’art. 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (Nel secondo periodo le parole da «; tali proventi» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall’art. 2, comma 3 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221. Ai sensi dell’art. 2, comma 4 del D.Lgs. 19/07/2000, n. 221 tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data del 22.08.2000 (entrata in vigore del D.Lgs. 221/2000) 5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell’anno precedente da ciascun fondo indicando, altresì, i dati necessari per la determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione è resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni [anche penali], i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. (Le parole «anche penali» sono state soppresse dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 21/07/1999, n. 259) 6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate. (1) Si riporta l’articolo 16, comma 8, del D.Lgs. 26/05/1997, n. 173, recante: «Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione» Art. 16, comma 8 Criteri di valutazione 8. Gli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui all’articolo 2 del presente decreto, sono iscritti al valore corrente secondo quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del presente decreto, salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, per i contratti di assicurazione ivi indicati. Nella nota integrativa è descritto e motivato il metodo di valutazione utilizzato per ciascuna voce di detti investimenti ed indicato il valore determinato secondo il criterio del costo di acquisizione di cui ai commi precedenti. Nota (4) D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Art. 9 Rimborso d’imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani 1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati Finanza & Fisco Pag. 5822 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all’articolo 8 hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell’anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla Sicav ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 8, comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, computandolo in diminuzione dai versamenti dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione degli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati, a decorrere dalle rate relative al periodo d’imposta precedente. Il pagamento non può essere richiesto all’amministrazione finanziaria. (Nel primo periodo le parole da «, facendone richiesta» fino alla fine dello stesso periodo sono state così sostituite alle precedenti «ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati» dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 16/06/1998, n. 201 a decorrere dal 01.07.1998. Gli ultimi due periodi sono stati così sostituiti dall’art. 26, comma 4, della L 21/11/ 2000, n. 342 al precedente che si riporta: Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria. (Tale periodo è stato così sostituito dall’art. 2, comma 2 del D.Lgs. 16/06/1998, n. 201 a decorrere dal 01.07.1998).) 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1 è provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell’organismo, nonché la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato articolo 8, relativi alla data di acquisto della quote medesime. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all’amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni. 4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall’imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l’emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprietà delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull’intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell’Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall’articolo 8, comma 5. La ritenuta è applicata dalla banca depositaria dell’organismo di investimento. La banca depositaria è tenuta a comunicare all’amministrazione finanziaria [, entro il 31 marzo di ogni anno], con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d’imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall’organismo di investimento. [Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239]. (Nel quarto periodo le parole «, entro il 31 marzo di ogni anno» e l’ultimo periodo sono state soppresse dall’art. 8, comma 1, lett. c), n. 1) del D.Lgs. 16/06/1998, n. 201 a decorrere dal 01.07.1998). 5. Con decreto dell’Amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo. (Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, lett. c), n. 2) del D.Lgs. 16/06/1998, n. 201 a decorrere dal 01.07.1998). SEZIONE IV Disposizioni fiscali concernenti gli enti territoriali Art. 27 Disposizioni in materia di titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali 1. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 (1), recante disposizioni in materia di regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta affluisce all’entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull’intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell’interno». 2. Gli intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, versano l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, entro quindici giorni dalla medesima data. Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 Nota (1) D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati Art. 1 Soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari 1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, con esclusione delle cambiali finanziarie [, nonché delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell’emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri.] (1) (Comma così sostituito dall’art. 12, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 a decorrere dal 01.07.1998 al precedente che si riporta: 1. La ritenuta del 12,50 per cento di cui al primo comma dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi quelli emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge. Tra gli interessi, premi ed altri frutti è compresa anche la differenza tra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione. Le parole «, nonché delle obbligazioni e titoli similari ammessi alla negoziazione, al momento dell’emissione, esclusivamente in mercati regolamentati esteri» sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 16/06/1998, n. 201 a decorrere dal 01.07.1998) 2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi da enti territoriali ai sensi dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica l’imposta sostitutiva di cui all’art. 2. L’imposta affluisce all’entrata del bilancio dello Stato e il 50 per cento del gettito della medesima imposta che si renderebbe applicabile sull’intero ammontare degli interessi passivi del prestito è di competenza degli enti emittenti. Alla retrocessione agli enti territoriali emittenti i titoli obbligazionari della predetta quota di competenza si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate affluite al bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell’interno (2). (Gli ultimi due periodi sono stati così sostituiti dall’art. 27, comma 1, della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta: Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell’interno, determina con apposito decreto: a) le modalità per l’applicazione e il versamento della predetta imposta; b) le modalità di retrocessione da parte dello Stato agli enti emittenti della quota del gettito derivante dall’imposizione sul reddito, in misura non superiore all’imposta sostitutiva prevista dal medesimo art. 2.) 3. Le disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta dal presente decreto sono soppresse. (1) Per le disposizioni transitorie vedi l’art. 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 21/11/1997, n. 461 che si riporta: 1. Le disposizioni degli articoli 1, 8, comma 5, e 12 si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili a partire dalla data di entrata in vigore del pre- n. 46/2000 – Pag. 5823 sente decreto, nonché agli utili derivanti dalla partecipazione a società od enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui è deliberata la distribuzione a partire dalla predetta data. Le disposizioni dell’articolo 13 si applicano agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione avviene a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le obbligazioni e titoli similari la cui prima emissione è avvenuta anteriormente, le disposizioni dell’articolo 13 si applicano agli interessi e altri proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sempreché, la vita residua del titolo alla predetta data sia superiore a due anni. (omissis) 3. Per gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1988 da soggetti residenti, nonché, per i certificati di deposito e di buoni fruttiferi emessi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data. Continuano ad applicarsi le esenzioni previste per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (2) Ai sensi del dell’art. 27, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342 gli intermediari di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 1º aprile 1996, n. 239, versano l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento dovuta sugli interessi ed altri proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi del presente articolo 1, comma 2, maggiorata degli interessi legali maturati fino alla data del 10.12.2000, di entrata in vigore della L 21/11/2000, n. 342, entro quindici giorni dalla medesima data. Art. 28 Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 1. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (1), recante disposizioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF, come modificato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, è sostituito dal seguente: «3. I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l’esecutività della suddetta deliberazione è differita alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 Finanza & Fisco Pag. 5824 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 16/12/2000 punti percentuali, con un incremento annuo non suNota (1) periore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2». Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma del2. Per l’anno 2000 la variazione dell’aliquota di l’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, compartecipazione dell’addizionale provinciale e come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno comunale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 1998, n. 191 legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultiArt. 1 mo modificato dal comma 1 del presente articolo, è 1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l’addizionale proefficace per i contribuenti che risiedono nei comuni vinciale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. (Le che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno parole «provinciale e» sono state inserite dall’art. 12, comma 1, lett. pubblicato l’estratto della relativa deliberazione nel- a) della L 13/05/1999, n. 133) 2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto la Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero delle con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione ecofinanze di cui al medesimo articolo 1, comma 3, del nomica e dell’interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è ema- l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo ed è conseguentemente determinata la equinato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi- valente riduzione delle aliquote di cui all’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pregore della presente legge. 3. Per i lavoratori dipendenti ed assimilati che sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L’aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata hanno cessato il rapporto di lavoro prima della pub- per i comuni e quella relativa alle province, quest’ultima finalizzata blicazione nella Gazzetta Ufficiale delle variazioni esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse delle aliquote di compartecipazione dell’addizionale trasferiti. (Le parole «Con uno o più decreti del» sono state così sostituite alle precedenti «Con decreto del» dall’art. 12, comma 1, provinciale e comunale all’imposta sul reddito delle lett. b) della L 13/05/1999, n. 133. Lo stesso articolo, con il medepersone fisiche, l’importo dovuto per gli anni 1999 e simo comma ha inserito le parole «di compartecipazione» e aggiunto l’ultimo periodo). 2000 deve essere determinato in sede di presentazio3. (1) (2) I comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, ne della dichiarazione dei redditi relativa al medesi- la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire dall’anno successivo, con deliberamo periodo d’imposta. zione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro 4. L’addizionale provinciale e comunale all’im- trenta giorni dalla data di affissione all’albo pretorio, ai sensi posta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In 1999 non è dovuta se di importo non superiore a lire deroga alle disposizioni contenute nel citato articolo 47, comma 2, l’esecutività della suddetta deliberazione è differita alla 20.000. data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto 5. Le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della dicembre 1997, n. 471 (in “Finanza & Fisco” Sup- giustizia, sono fissate le modalità per la pubblicazione. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale pl. al n. 24/2000, pag. 2), recante riforma delle san- non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con zioni tributarie non penali in materia di imposte di- un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. rette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2. (Comma così sostituito dei tributi, non si applicano alle violazioni alle di- dall’art. 28, comma 1 della L 21/11/2000, n. 342 al precedente sposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto che si riporta: 3. I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la variazione dellegislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale da applicare a partire modificazioni, recante disposizioni in materia di ad- dall’anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro 30 giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non può eccedere complessivadizionale comunale all’IRPEF, commesse dai sosti- mente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai tuti di imposta prima della pubblicazione nella Gaz- 0,2 comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2. (Le parole «di compartecipazione» sono state aggiunte dall’art. 12, comma 1, lett. c) zetta Ufficiale. della L 13/05/1999, n. 133).) 6. Per l’anno 1999 restano valide le delibere di 4. L’addizionale è determinata applicando al reddito complessivo variazione dell’aliquota di compartecipazione adot- determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al tate successivamente al termine previsto dalla nor- netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l’aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso mativa vigente e comunque con un ritardo non supe- anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al riore a trenta giorni. netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell’addizionale provinciale e comunale e per l’effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (3). (Comma così sostituito dall’art. 6, comma 12 della L 23/12/1999, n. 488 al precedente che si riporta: «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del citato testo unico l’addizionale provinciale e comunale dovuta è determinata dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate o, in caso di cessazione del rapporto, in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le dette operazioni. L’importo da trattenere, nonché quello trattenuto, è indicato nella certificazione unica di cui all’articolo 7bis del citato decreto n. 600 del 1973. (Comma così sostituito dall’art. 12, comma 1, lett. d) della L 13/05/1999, n. 133)»). 6. L’addizionale è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’interno. (Le parole da «è dovuta alla provincia» fino a «parti spettanti» sono state così sostituite alle precedenti «è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa» dall’art. 12, comma 1, lett. e) della L 13/ 05/1999, n. 133) 7. La ripartizione tra le province e tra i comuni delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall’articolo 2, dal Ministero dell’interno, a titolo di acconto sull’intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta presentate per l’anno precedente a quello cui si riferisce l’addizionale [comunale]. Entro l’anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento, il Ministero dell’interno provvede ad effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le somme spettanti, a titolo di acconto, per l’anno successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d’imposta presentate per l’anno cui si riferisce l’addizionale [comunale]. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori modalità per effettuare la ripartizione. Per le province e per i comuni l’accertamento contabile dei proventi derivanti dall’applicazione dell’addizionale avviene sulla base delle comunicazioni annuali del Ministero dell’interno delle somme spettanti. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, l’addizionale comunale di cui al comma 3 è ripartita entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, a titolo di acconto per l’intero importo versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze, n. 46/2000 – Pag. 5825 concernenti il numero dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi imponibili medi quali risultanti dalle più recenti statistiche generali pubblicate dal Ministero delle finanze. (Le parole «tra le province e» sono state inserite dall’art. 12, comma 1, lett. f) della L 13/05/1999, n. 133; lo stesso articolo, al medesimo comma, nel primo e nel secondo periodo ha soppresso la parola «comunale». Nel quarto periodo le parole «Per le province e» sono state inserite dall’art. 12, comma 1, lett. g) della L 13/05/1999, n. 133.) 8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell’accertamento dell’addizionale, le province ed i comuni forniscono all’amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. (Al primo ed al secondo periodo le parole «le province ed» sono state inserite dall’art. 12, comma 1, lett. h) della L 13/05/1999, n. 133) 9. Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. (Le parole «alle province e» sono state inserite dall’art. 12, comma 1, lett. i) della L 13/05/1999, n. 133) 10. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella lettera a), dopo le parole: «alle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, alle relative addizionali»; b) la lettera d-bis), introdotta dall’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l’istituzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, è soppressa. 11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (1) Ai sensi dell’art. 28, comma 2 della L 21/11/2000, n. 342 per l’anno 2000 la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale provinciale e comunale di cui al presente articolo 1, comma 3, è efficace per i contribuenti che risiedono nei comuni che hanno deliberato la suddetta variazione e hanno pubblicato l’estratto della relativa deliberazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto del Ministero delle finanze di cui al medesimo articolo 1, comma 3, è emanato entro sessanta giorni dalla data del 10.12.2000 di entrata in vigore della L 21/11/2000, n. 342. (2) Ai sensi dell’art. 28, comma 6 della L 21/11/2000, n. 342 per l’anno 1999 restano valide le delibere di variazione dell’aliquota di compartecipazione adottate successivamente al termine previsto dalla normativa vigente e comunque con un ritardo non superiore a trenta giorni. (3) Ai sensi dell’art. 28, comma 5 della L 21/11/2000, n. 342 le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, non si applicano alle violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo 1, comma 5, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all’IRPEF, commesse dai sostituti di imposta prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Finanza & Fisco Pag. 5826 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 Art. 29 Utilizzo del credito d’imposta per i comuni 16/12/2000 l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito». 2. La disposizione di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 10 del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo, concernente gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel periodo d’imposta 2000. 1. Nell’articolo 14 (vedi pag. 5907) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito d’imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1, relativo ai dividendi percepiti dai comuni distribuiti Art. 31 dalle ex aziende municipalizzate trasformate in soSpese di assistenza specifica cietà ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la 1. Nell’articolo 13-bis (vedi pag. 5904) del testo compensazione dei debiti ai sensi dell’articolo 17 del unico delle imposte sui redditi, approvato con decredecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, modificazioni». n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «dalle spese mediche» sono SEZIONE V inserite le seguenti: «e di assistenza specifica». Disposizioni modificative e 2. Nell’articolo 13-bis, comma 2, del testo unico comunque concernenti il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del delle imposte sui redditi Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente peArt. 30 riodo: «Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesiDeducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici mo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 che non si trovino nelle con1. Nell’articolo 10 (vedi pag. 5900) del testo uni- dizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, co delle imposte sui redditi, approvato con decreto affette da patologie che danno diritto all’esenzione del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazion. 917, come modificato dal decreto legislativo 18 ne spetta per la parte che non trova capienza nell’imfebbraio 2000, n. 47, recante norme di riforma della posta da esse dovuta, relativamente alle sole spese disciplina fiscale della previdenza complementare, il sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite comma 2 è sostituito dal seguente: annuo di lire 12.000.000». «2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si sono deducibili anche se sono state sostenute per le applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile. imposta 2000. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persoArt. 32 ne indicate nel medesimo articolo 433 del codice ciDisposizioni in materia di spese veterinarie vile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all’importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri 1. Nell’articolo 13-bis (vedi pag. 5904), comma versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assi- 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato stenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla con decreto del Presidente della Repubblica 22 dilettera e-bis) del comma 1, sostenuti nell’interesse cembre 1986, n. 917, concernente detrazioni per oneri, delle persone indicate nell’articolo 12 che si trovino dopo la lettera c) è inserita la seguente: nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per «c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;». 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2000. 3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in 5 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo. 4. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministero delle finanze di cui alla lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. n. 46/2000 – Pag. 5827 2001, o diminuendo le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2000. Per i contribuenti che percepiscono redditi erogati da un sostituto d’imposta, la restituzione, in alternativa a quanto disposto nel primo periodo, è effettuata dallo stesso sostituto d’imposta, a condizione che ne sia fatta richiesta entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, diminuendo, a decorrere dal mese di gennaio 2001, le relative ritenute. 3. Con decreto dirigenziale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di restituzione per i contribuenti che non possono utilizzare in diminuzione l’ammontare di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel comma 2. Con il medesimo decreto possono essere stabilite particolari modalità per attestare le somme effettivamente versate. Nota (1) DL 19 settembre 1992, n. 384, conv., con mod., dalla L 14 novembre 1992, n. 438 Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali Art. 6 Revisione delle prestazioni sanitarie Art. 33 Restituzione della quota fissa individuale per l’assistenza medica di base 1. Ai contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale annua per l’assistenza medica di base di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 (1), e successive modificazioni, è restituito un importo pari all’80 per cento di quanto versato a tale titolo. All’importo restituito non si applica la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di tassazione separata. 2. La restituzione è effettuata alternativamente mediante compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (vedi nota 1 all’art. 83), e successive modificazioni, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1. Entro il 30 novembre 1992 il Governo, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i livelli uniformi di assistenza sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dall’1° gennaio 1993. Ove tale intesa non intervenga, il Governo provvede direttamente entro il 15 dicembre 1992. [2. I livelli di assistenza devono prevedere che siano tenuti al versamento di una quota fissa individuale annua nella misura di lire 85.000 per l’assistenza medica di base: a) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da un unico componente ed avente un reddito complessivo per l’anno precedente superiore a lire 30.000.000; b) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da due componenti ed avente un reddito complessivo per l’anno precedente superiore a lire 42.000.000; c) i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare costituito da tre componenti ed avente un reddito complessivo per l’anno precedente superiore a lire 50.000.000.] (Comma abrogato dall’art. 8 della L 24/12/1993, n. 537). [3. Ai fini dell’obbligo di versamento della quota fissa annuale di cui al comma 2 il limite di reddito di cui alla lettera c) del medesimo comma 2 è aumentato di lire 5.000.000 per ciascun componente aggiuntivo del nucleo familiare.] (Comma abrogato dall’art. 8 della L 24/12/1993, n. 537). [4. Per la determinazione del reddito complessivo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si tiene conto anche del reddito determinato sinteticamente sulla base degli indici di capacità contributiva di Finanza & Fisco Pag. 5828 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 cui all’articolo 2, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le modalità per l’accertamento delle condizioni di reddito dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e per il versamento della quota fissa per l’assistenza medica di base sono determinate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro. I citati livelli di assistenza devono altresì prevedere un tetto massimo di spesa per la fruizione dell’assistenza farmaceutica in regime di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti esenti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.] (Comma abrogato dall’art. 8 della L 24/12/1993, n. 537). [5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, con esclusione di quelli esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sono tenuti, a decorrere dal 1° marzo 1993, al pagamento del costo dei farmaci prescritti in ciascuna ricetta, con esclusione dei farmaci salvavita, sino all’importo di lire 40.000, oltre al 10% degli importi eccedenti tale limite, nonché al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, sino all’importo di lire 100.000, oltre al 10% degli importi eccedenti tale limite.] (Comma abrogato dall’art. 8 della L 24/12/1993, n. 537). [6. Fermo restando il vigente regime delle esenzioni, i soggetti appartenenti a nuclei familiari non riconducibili ai casi di cui ai commi 2 e 3, i quali non siano già muniti dell’attestazione di esenzione, dovranno dotarsi di apposita certificazione, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze.] (Comma abrogato dall’art. 8 della L 24/12/1993, n. 537). 7. La quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 4.000 e in lire 2.000 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi e in confezione monodose; la quota fissa per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche è determinata in lire 4.000. 8. Il compenso orario spettante ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è corrisposto in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese in rapporto a quelle da rendere in base alla normativa vigente. 9. L’osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie istituito ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni, tiene aggiornati i prezzi di listino applicati per i beni e i servizi inclusi nell’osservatorio stesso. Tali prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per gli acquisti da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale. 10. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, qualora i redditi risultassero, anche per effetto dell’applicazione degli indici di capacità contributiva di cui all’articolo 2, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, di importo superiore a quelli previsti dai commi 2 e 3, il soggetto decade dal diritto alle prestazioni contemplate dal comma 5 del presente articolo con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e si procede al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite, nonché della quota fissa individuale di cui al comma 2 del presente articolo. 11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati, previsto dall’articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 10,60% della retribuzione imponibile, di cui il 9,60% a carico dei datori di lavoro e l’1% a carico dei lavoratori. Il contributo per le prestazioni del Servi- zio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell’articolo 31 della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 5,4%. La misura del contributo previsto dall’articolo 31, comma 14, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata al 4,60%. L’aliquota dello 0,40% a carico del lavoratore, prevista dall’articolo 31, comma 15, della citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni, è elevata allo 0,80%. Sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire continua ad applicarsi il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle misure vigenti al 31 dicembre 1992. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 5, hanno effetto a decorrere dall’1° gennaio 1993. Art. 34 Disposizioni in materia di redditi di collaborazione coordinata e continuativa 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 20 (vedi pag. 5908), concernente applicazione dell’imposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47;»; b) all’articolo 47 (vedi pag. 5909), concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nel- Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 l’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;»; c) all’articolo 13 (vedi pag. 5902), concernente altre detrazioni, al comma 2-ter, le parole: «, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa» sono soppresse; d) all’articolo 49 (vedi pag. 5915), concernente redditi di lavoro autonomo, al comma 2, la lettera a) è abrogata; e) all’articolo 50 (vedi pag. 5915), concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, il primo periodo è soppresso; f) all’articolo 50 (vedi pag. 5915), concernente determinazione del reddito di lavoro autonomo, al comma 8, secondo periodo, le parole: «dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 2 dell’articolo 49». 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 24 (vedi pag. 5894), concernente ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento»; b) all’articolo 24 (vedi pag. 5894), dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento»; c) all’articolo 25 (vedi pag. 5895), concernente ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi, al primo comma, terzo periodo, le parole: «di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597» sono sostituite dalle seguen- n. 46/2000 – Pag. 5829 ti: «di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» e al quarto periodo, le parole: «di cui alle lettere f) e g) dell’articolo 12 del decreto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata». 3. Tutti i riferimenti all’articolo 49 (vedi pag. 5915), comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente redditi di lavoro autonomo, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi come effettuati all’articolo 47 (vedi pag. 5909), comma 1, lettera c-bis), del medesimo testo unico, concernente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. Art. 35 Indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari 1. I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennità di trasferta di cui all’articolo 133 dell’ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con l’amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. 2. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui al comma 1. Non si dà luogo al rimborso di somme eventualmente versate. Finanza & Fisco Pag. 5830 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 Art. 36 Nota (1) Redditi da lavoro dipendente prodotto all’estero DL 31 luglio 1987, n. 317, conv., con mod., dalla L 3 ottobre 1987, n. 398 1. Nell’articolo 48 (vedi pag. 5910) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398». 2. Nell’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 (1), dopo le parole: «di concerto con il Ministro del tesoro», sono aggiunte le seguenti: «e con quello delle finanze». 3. Nell’articolo 23 (vedi pag. 5893), concernente ritenute sui redditi di lavoro dipendente, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’articolo 48 (vedi pag. 5910), concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute». 4. L’articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 (2), recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467, è abrogato. Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS Art. 4 Criteri per le contribuzioni 1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all’art. 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello delle finanze, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto è emanato per gli anni 1986 e 1987 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. (Nel secondo periodo le parole «e con quello delle finanze» sono state inserite dall’art. 36, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342). 2. Le aliquote contributive relative ai regimi assicurativi di cui all’art. 1 sono stabilite come segue: a) per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alla disoccupazione involontaria, nonché alla tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L’aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di dieci punti, da utilizzare fino ad esaurimento sulle singole aliquote delle gestioni assicurative interessate, nell’ordine indicato all’art. 1. Il relativo onere, valutato in lire 4.300 milioni per il 1986, in lire 45 miliardi per il 1987 ed in lire 60 miliardi a decorrere dal 1988 è posto a carico del bilancio dello Stato; b) per il regime assicurativo contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. A favore dei datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 19 gennaio 1987, si applicano, cumulativamente, le riduzioni previste dalla legislazione nazionale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestano idonei presidi sanitari a favore dei dipendenti o assicurano comunque a proprie spese l’assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurano i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può, con specifici decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, essere ridotto il contributo per assistenza sanitaria, tenuto conto delle prestazioni come sopra assicurate; c) per il regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da apposita tariffa approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell’INAIL. In attesa dell’emanazione di detta tariffa, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori sono ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. 3. Per tutto quanto non disposto dagli articoli da 1 a 5 in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni. Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 4. I datori di lavoro di cui all’art. 1, comma 2, sono tenuti al pagamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l’INPS dall’art. 2, ottavo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297. Nota (2) D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505 Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente Art. 15 (1) [1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che utilizzano lavoratori dipendenti che prestano la loro attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto è attribuito un credito d’imposta pari all’ammontare delle ritenute gravanti sul relativo reddito di lavoro dipendente. 2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d’imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241]. (1) Articolo abrogato dall’art. 36, comma 4, della L 21/11/2000, n. 342. Art. 37 Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 13-bis (vedi pag. 5904), comma 1, concernente detrazioni per oneri, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: «i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;»; b) all’articolo 65 (vedi pag. 5919), comma 2, con- n. 46/2000 – Pag. 5831 cernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-septies) è aggiunta la seguente: «c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a due milioni di lire o al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche»; c) all’articolo 81 (vedi pag. 5922), comma 1, concernente redditi diversi, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto»; d) all’articolo 83 (vedi pag. 5924), concernente premi, vincite e indennità, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale»; e) all’articolo 91-bis, comma 1 (vedi pag. 5925), concernente detrazioni di imposta per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell’onere di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-ter)». 2. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (vedi pag. 5946), recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per Finanza & Fisco Pag. 5832 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo. 2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (1), e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali: a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo. 3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l’importo fissato dall’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, è elevato a lire 360 milioni. 4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e suc- 16/12/2000 cessive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 1 (1), il comma 3 è abrogato; b) nell’articolo 2: 1) al comma 3, le parole: “quinto comma” sono sostituite dalle seguenti: “sesto comma”; 2) al comma 5, le parole: “6 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “3 per cento”. 5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.»; b) i commi 5 e 6 sono abrogati. 3. La legge 25 marzo 1986, n. 80 (2), recante trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche, è abrogata. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano dal 1º gennaio 2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473. Finanza & Fisco 16/12/2000 n. 46/2000 – Pag. COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 5833 percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della L 13/05/1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473. Nota (1) L 16 dicembre 1991, n. 398 Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche (1) Nota (2) Art. 1 1. Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni (per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18.05.1999 l’importo è di L. 360.000.000) (2), possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2. L’opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività commerciali esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L’opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi. 2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 100 milioni (per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 18.05.1999 l’importo è di L. 360.000.000) (2), cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. [3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno precedente. Con il medesimo decreto si stabilisce l’adeguamento del limite di lire 360 milioni (2) di cui ai commi 1 e 2 nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati]. (Comma abrogato (3) dall’art. 25, comma 4, lett. a) della L 13/05/1999, n. 133 così come sostituito dall’art. 37, comma 2 della L 21/11/2000, n. 342) (1) A tal proposito si veda art. 9-bis del DL 30/12/1991, n. 417, conv. con mod., dalla L 06/02/1992, n. 66 che riporta: «1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398». (2) L’importo in precedenza elevato a L. 130.594.000 dal DPCM 10/11/1998 per il periodo d’imposta in corso alla data del 10.11.1998 (in “Finanza & Fisco” n. 4/99, pag. 437), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18.05.1999 è elevato al L. 360 milioni dall’art. 25, comma 2 (ora comma 3, come modificato dall’art. 37, comma 2, lett. a), della L 21/11/2000, n. 342), della L 13/05/1999, n. 133. (3) Ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L 21/11/2000, n. 342 l’abrogazione del presente comma, come disposta dall’art. 25, comma 4 della L 13/05/1999, n. 133 come modificato dal medesimo art. 37, si applica dal 01.01.2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data del 10.12.2000, di entrata in vigore della L 342/2000 e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o L 25 marzo 1986, n. 80 (1) Trattamento tributario dei proventi derivanti dall’esercizio di attività sportive dilettantistiche Art. 1 [1. Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonché degli enti ed associazioni di cui all’art. 31 del D.P.R. 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell’art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarità. 2. Alle indennità ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonché ai compensi di cui all’art. 25, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell’art. 7, quarto comma, e dell’art. 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreché le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, non superino i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell’art. 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro le generalità e l’indirizzo di ciascun percipiente nonché l’entità e la causale delle somme erogate. 3. Salvi i casi in cui sia applicabile l’art. 47, comma primo, lettera b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non superino l’importo di L. 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l’applicazione sull’intero ammontare della ritenuta di cui all’art. 30, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1° gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi né a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennità ed i rimborsi di cui alla presente legge.] Art. 2 [1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni in ragione d’anno si provvede per gli esercizi finanziari 1986, 1987 e 1988 mediante riduzione di pari importo Finanza & Fisco Pag. 5834 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1986, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento «Ristrutturazione dell’amministrazione finanziaria». 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.]. (1) La presente legge è stata abrogata dall’art. 37, comma 3, della L 21/11/2000, n. 342. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L 21/11/2000, n. 342 tale abrogazione si applica dal 01.01.2000. Restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data del 10.12.2000, di entrata in vigore della L 342/2000 e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della L 13/05/1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473. Art. 38 Erogazioni liberali per progetti culturali 1. All’articolo 65 (vedi pag. 5919), comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-octies), introdotta dall’articolo 37 della presente legge, è aggiunta la seguente: «c-nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento al Centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano supera- to la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001. Le disposizioni medesime non hanno effetti ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 2001. 3. Relativamente alla somma da indicare o determinare ai fini di quanto previsto dal comma 1, è autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 175 miliardi per l’anno 2002 e di lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2003. Per il 2001, l’importo delle erogazioni liberali compatibili con tali stanziamenti è convenzionalmente fissato in lire 270 miliardi annue; per gli anni successivi, verificandosi variazioni dell’aliquota di tassazione dei redditi, tale importo può essere rideterminato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Art. 39 Disposizioni fiscali relative a fondi pubblici di agevolazione 1. I fondi pubblici di agevolazione, istituiti da leggi dello Stato o delle regioni, ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni, devono intendersi riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 88 (vedi pag. 5925), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di applicabilità dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche allo Stato ed agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate. Art. 40 Campione d’Italia 1. Le disposizioni recate dall’articolo 132 (vedi Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 pag. 5929) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo al comune di Campione d’Italia, devono intendersi applicabili anche nei confronti dei soggetti iscritti nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) del comune di Campione d’Italia i quali, già iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel predetto comune, hanno nello stesso il domicilio fiscale. 2. All’articolo 132 (vedi pag. 5929) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura pari al tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera registrato nel triennio precedente opportunamente adeguato in ragione della differenza tra i prezzi al consumo rilevati in Italia e in Svizzera nello stesso triennio»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d’imposta in lire italiane»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ai fini del presente articolo, si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica». 3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001; quelle di cui al comma 2, lettera c), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2000. n. 46/2000 – Pag. 5835 CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SEZIONE I Norme in materia di IVA Art. 41 Disposizioni di coordinamento formale e razionalizzazione della disciplina di taluni materiali di recupero 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 19 (vedi pag. 5879), in materia di detrazione, al comma 3, concernente i casi nei quali non trova applicazione l’indetraibilità dell’imposta, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori»; b) nell’articolo 68 (vedi pag. 5881), in materia di importazioni non soggette all’imposta, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le importazioni di beni indicati nell’ottavo e nel nono comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori»; c) nell’articolo 74 (vedi pag. 5882), concernente disposizioni relative a particolari settori, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell’ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell’anno solare precedente l’ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire»; d) nell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori, l’undicesimo comma è sostituito dal seguente: «I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all’ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell’articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all’emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni Finanza & Fisco Pag. 5836 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 nell’esercizio dell’impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell’anno precedente possono optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all’ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all’opzione deve essere presentata all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all’articolo 38-bis, primo comma, pari all’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria sull’ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all’ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo». 2. Nell’articolo 42 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (1), concernente acquisti non imponibili o esenti, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto». Nota (1) DL 30 agosto 1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29 ottobre 1993, n. 427 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'Ilor dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi ottavo e nono, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto. (Comma così sostituito dall’art. 41, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342 al precedente che si riporta: 1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto (le parole «commi settimo e ottavo» sono state così sostituite alle precedenti «comma sesto» dall’art. 2, comma 9-bis), del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). 2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 1 del decretolegge 29/12/1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/02/1984, n. 17. Art. 42 Norme in materia di mercato dell’oro 1. All’articolo 10 (vedi pag. 5877), primo comma, numero 11), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti, e successive modificazioni, dopo le parole: «trasformano oro in oro da investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero commerciano oro da investimento,». 2. All’articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7 (1), recante disciplina del mercato dell’oro, la parola: «anche» è soppressa. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente variazioni dell’imponibile o dell’imposta. Nota (1) L 17 gennaio 2000, n. 7 Nuova disciplina del mercato dell’oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 Art. 3 Disposizioni fiscali Art. 42 Acquisti non imponibili o esenti 1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli 1. All’articolo 4, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 modificazioni, le parole: «di cui siano parti la Banca d’Italia, l’Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi». 2. Le operazioni esenti di cui all’articolo 10, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. 3. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 9), le parole: «effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell’articolo 4, quinto comma, del presente decreto»; b) il numero 11) è sostituito dal seguente: «11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l’applicazione dell’imposta; le operazioni previste dall’articolo 81, comma 1, lettere cquater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all’oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l’applicazione dell’imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell’80 per cento il valore sul mercato libero dell’oro in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;». 4. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25». 5. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le n. 46/2000 – Pag. 5837 seguenti modificazioni: a) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;»; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all’imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell’oro, compreso l’oro da investimento». 6. All’articolo 22, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «rientranti nell’attività propria delle imprese che le effettuano» sono soppresse. 7. All’articolo 30, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «e alle importazioni» sono aggiunte le seguenti: «, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto comma». 8. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;»; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall’imposta o non vi è soggetta a norma dell’articolo 72. Per le operazioni concernenti l’oro da investimento di cui all’articolo 10, numero 11), l’esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l’operazione;». 9. All’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per l’importazione di materiale d’oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l’imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all’articolo 25». 10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificati dal presente articolo. 11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero 11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in lamina [anche] se effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. (La parola «anche» è stata soppressa (1) dall’art. 42, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342). 12. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili, nonché per le modalità e i termini di pagamento delle imposte, si applica l’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (1) Ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342 resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente variazioni dell’imponibile o dell’imposta. Finanza & Fisco Pag. 5838 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 Art. 43 IVA sulle mense scolastiche 1. Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al numero 37) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (vedi pag. 5885), le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, concernente variazioni dell’imponibile o dell’imposta. Art. 44 IVA sui premi relativi alle corse di cavalli 1. I soggetti, proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE), possono iscriversi, entro il mese di dicembre, in apposito elenco tenuto presso la stessa UNIRE che controlla l’esistenza e il permanere dei requisiti per l’iscrizione; ai soggetti iscritti al predetto elenco l’imposta sul valore aggiunto nell’anno seguente si applica con l’aliquota del 10 per cento anche sui premi corrisposti ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni. Art. 45 Regime speciale per gli esercenti agenzie di vendita all’asta 1. Il dodicesimo comma dell’articolo 74 (vedi pag. 5882), recante disposizioni relative a particolari settori, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente le cessioni di beni effettuate da parte di esercenti agenzie di vendita all’asta, è abrogato. 2. Nel decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo l’articolo 40, è inserito il seguente: «Art. 40-bis. (Regime speciale per gli eser- 16/12/2000 centi agenzie di vendita all’asta). — 1. Per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all’asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all’asta di tali beni, l’imposta relativa alla rivendita è commisurata all’ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l’importo che l’organizzatore corrisponde al committente. Il prezzo dovuto dal cessionario del bene è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall’organizzatore della vendita all’asta all’acquirente del bene. L’importo che l’organizzatore corrisponde al committente è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l’organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato. Si considerano effettuate per conto di privati anche le vendite realizzate sulla base di contratti di commissione stipulati con: a) soggetti passivi d’imposta che non hanno potuto detrarre, ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, neppure parzialmente, l’imposta afferente all’acquisto o all’importazione del bene; b) soggetti passivi d’imposta che beneficiano nello Stato di appartenenza, qualora membro dell’Unione europea, del regime di franchigia previsto per le piccole imprese; c) soggetti passivi d’imposta che abbiano assoggettato l’operazione al particolare regime d’imposta previsto dall’articolo 36. 2. Per gli esercenti agenzie di vendite all’asta non è ammessa in detrazione l’imposta afferente alle spese accessorie alla vendita. 3. Le agenzie di vendita all’asta applicano il regime previsto al comma 1 relativamente ai beni acquistati, sulla base di contratti di commissione, nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell’Unione europea. 4. Le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all’asta si considerano effettuate all’atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario». Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 Art. 46 Disposizioni in materia di territorialità ai fini IVA 1. All’articolo 7 (vedi pag. 5876) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente territorialità dell’imposta, al quarto comma, lettera f), le parole: «a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea» sono soppresse. Art. 47 n. 46/2000 – Pag. 5839 del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 114) (vedi pag. 5887) è sostituito dal seguente: «114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;». 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. Contabilità separata ai fini della detrazione IVA Art. 50 Agevolazioni per i disabili 1. Tra gli enti indicati all’articolo 19-ter (vedi pag. 5880), terzo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di detrazione per gli enti non commerciali, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato. Art. 48 Aliquota IVA del 10 per cento per le strutture ricettive 1. Al numero 120) (vedi pag. 5887) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio» sono sostituite dalle seguenti: «nelle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni». 2. Al numero 121) (vedi pag. 5887) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso» sono soppresse. Art. 49 Aliquota IVA del 10 per cento sui prodotti omeopatici 1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto 1. Il numero 31) (vedi pag. 5885) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;». 2. Alle cessioni dei veicoli di cui al comma 1 si Finanza & Fisco Pag. 5840 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 16/12/2000 f) gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedaapplicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi lieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza; f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) modificazioni. della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della 3. All’articolo 17 del testo unico delle leggi sulle Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tasse automobilistiche, approvato con decreto del (lettera inserita dall’art. 50, comma 3, della L 21/11/2000, n. 342 a Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 decorrere dal 01.01.2001) g) a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli de(1), dopo la lettera f), è inserita la seguente: gli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia; «f-bis) i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al h) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli leggeri e le numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decre- motocarrozzette leggere, destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati ed invalidi per qualsiasi causa; to del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, [i) i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV applicati a natanti] (lettera abrogata dall’art. 13 del DL 26/10/1970, n. 633, e successive modificazioni;». 4. Al primo periodo dell’articolo 8, comma 3, n. 745). della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (2), le parole: «e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel» Nota (2) sono sostituite dalle seguenti: «e a 2.800 centimetri L 27 dicembre 1997, n. 449 cubici se con motore diesel». 5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. Il MiniArt. 8 stro del tesoro, del bilancio e della programmazioDisposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap ne economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio compensative a fa1. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle vore delle regioni, necessarie a garantire l’equili- imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Rebrio finanziario in conseguenza dell’applicazione pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: delle disposizioni di cui al comma 3 del presente «Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussiarticolo. Nota (1) DPR 5 febbraio 1953, n. 39 Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche Art. 17 Esenzioni permanenti [1] Sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione: a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica; b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all’art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile; c) gli autobus e gli autoscafi che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei trasporti o dal Ministero della marina mercantile; d) gli autocarri e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi; e) gli autoscafi esclusivamente destinati all’industria della pesca marittima ed al servizio di pilotaggio; di tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla Commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo». 2. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione. (Le parole «e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel» sono state così sostituite alle precedenti «e a 2.500 centimetri cubici se con motore diesel» dall’art. 50, comma 4, della L 21/11/2000, n. 342 a decorrere dal 01.01.2001) 4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizione e dell’imposta di registro. 5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa di cui all’articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanità provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore tariffario delle protesi. 6. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti assegnano la priorità a quelli che riguardano prestazioni o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati. 7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3. Art. 51 Acquisizione di aree e di opere da parte dei comuni 1. Non è da intendere rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione. Art. 52 Rimborsi trimestrali delle eccedenze di credito IVA 1. Al secondo comma dell’articolo 38-bis (vedi pag. 5880) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto». n. 46/2000 – Pag. 5841 Art. 53 Modifiche all’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di IVA 1. All’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (vedi pag. 5943), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) effettuate da società facenti parte del gruppo bancario di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ivi incluse le società strumentali di cui all’articolo 59, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, alle società del gruppo medesimo;»; b) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) effettuate dai consorzi, ivi comprese le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra banche, nei confronti dei consorziati o dei soci, a condizione che i corrispettivi in qualsiasi forma da questi dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;»; c) al comma 2, le parole: «di società strumentali» sono sostituite dalle seguenti: «della capogruppo estera ovvero da parte di società del gruppo estero, comprese le società strumentali»; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’esenzione prevista al comma 1 si applica altresì alle prestazioni di servizi ivi indicate rese: a) a società del gruppo assicurativo da altra società del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; b) da consorzi costituiti tra le società di cui alla lettera a) nei confronti delle società stesse a condizione che i corrispettivi da queste dovuti ai consorzi per statuto non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse; c) a società del gruppo il cui volume di affari dell’anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da altra società facente parte Finanza & Fisco Pag. 5842 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 del gruppo medesimo. La disposizione si applica a condizione che l’ammontare globale dei volumi di affari delle società del gruppo dell’anno precedente sia costituito per oltre il 90 per cento da operazioni esenti. Agli effetti della presente disposizione si considerano facenti parte dello stesso gruppo la società controllante e le società controllate dalla stessa ai sensi del primo comma, numero 1), e del secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile fin dall’inizio dell’anno solare precedente»; e) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Agli effetti dell’applicazione del comma 3, il controllo nella forma dell’influenza dominante di cui al numero 2) del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile si considera esistente nei casi previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385»; f) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003». 2. Non devono intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto le indennità dovute all’impresa preponente dall’agente che subentra in un preesistente rapporto di agenzia. Art. 54 Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche 1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell’articolo 54 (vedi pag. 5917), comma 1, lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Per il periodo d’imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell’articolo 48 (vedi pag. 5910), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo. SEZIONE II Norme in materia di altre imposte indirette Art. 55 Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo 1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell’imposta di bollo di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. 2. Fino all’adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell’imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni. 3. Al comma 7 dell’articolo 2 della legge 15 mag- Finanza & Fisco 16/12/2000 n. 46/2000 – Pag. COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 5843 gio 1997, n. 127 (1), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legalizzazione delle fotografie prescrit- Nota (2) te per il rilascio di documenti personali non è soggetDPR 26 ottobre 1972, n. 642 ta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo». 4. All’articolo 5, quarto comma, della Tabella di Disciplina dell’imposta di bollo cui all’Allegato B del decreto del Presidente della ReTABELLA pubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (2), e successive Atti, documenti e registri esenti dall’imposta modificazioni, la parola: «esecutivo» è sostituita daldi bollo in modo assoluto le seguenti: «, anche esecutivo,» e le parole da: «deArt. 5 gli esattori» fino alla fine del comma sono sostituite [1] Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di dalle seguenti: «dei concessionari del servizio nazioqualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie prenale di riscossione». sentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tribu5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell’articolo tarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presi- contribuente. [2] Verbali, decisioni e relative copie delle Commissioni tributarie dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (3), nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti recante l’indicazione degli atti soggetti all’imposta del procedimento depositati presso di esse. [3] Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributadi bollo, come da ultimo modificata dall’articolo 6, rie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai. [4] Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituziosono altresì soggette all’imposta le comunicazioni ni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extra triburelative ai depositi di titoli emessi con modalità di- tarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione. (Le parole verse da quelle cartolari e comunque oggetto di suc- «, anche esecutivo,» sono state così sostituite alla precedente «esecessiva dematerializzazione, il cui complessivo valo- cutivo» dall’art. 55, comma 4 della L 21/11/2000, n. 342; le parole re nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna «dei concessionari del servizio nazionale di riscossione» sono state così sostituite alle precedenti «degli esattori e dei ricevitori con le banca sia pari o inferiore a mille euro». forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette» 6. La tassa annuale sulle concessioni governati- dal medesimo art. 55, comma 4 della L 21/11/2000, n. 342) Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiave per il passaporto, di cui all’articolo 1 della tariffa si [5] tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime. delle tasse sulle concessioni governative introdotta [6] Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l’espatrio verso i Paesi diversi da quelli Nota (3) aderenti all’Unione europea. DPR 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell’imposta di bollo Nota (1) TARIFFA Parte I Atti, documenti e registri soggetti all’imposta fin dall’origine L 15 maggio 1997, n. 127 Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo Art. 2, comma 7 7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall’ufficio ricevente, a richiesta dell’interessato, se presentate personalmente. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo. (L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 55, comma 3 della L 21/11/2000, n. 342). Articolo 13 1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare: imposta dovuta fissa ........................lire 2.500 Modo di pagamento 1. Marche o bollo a punzone. 2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro e Finanza & Fisco Pag. 5844 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 altri titoli di spesa dello Stato, l’imposta è riscossa in modo virtuale al momento della emissione degli stessi. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o doganali, l’imposta è riscossa dagli uffici stessi. (Il primo periodo è così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. a) della L 08/05/1998, n. 146 al precedente che si riporta: «Per le quientanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del Tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l’imposta è riscossa anche mediante trattenuta al momento della emissione del titolo di spesa.») consecutivi a seguito dell’applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d’ufficio. Non sono altresì soggette all’imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. (Le parole «nonché dagli uffici dell’Ente poste italiane» sono state inserite dall’art. 3, comma 12 del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30. Il periodo da «non sono soggetti» fino a «d’ufficio» è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della L 08/05/1998, n. 146. Il periodo da «Non sono altresì» fino alla fine della presente nota è stato aggiunto dall’art. 55, comma 5 della L 21/11/2000, n. 342). NOTE: 1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l’imposta si applica per ciascun percipiente. 2. L’imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata; b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti; c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono esenti dall’imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici. 2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare: imposta dovuta fissa ....................... lire 2.500 Modo di pagamento 1. Marche o bollo a punzone. NOTE: 1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all’imposta. 2-bis. (1) Estratti conto comprese le comunicazioni relative ai depositi dei titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: a) con periodicità annuale: imposta dovuta fissa .......... lire 33.000 b) con periodicità semestrale: imposta dovuta fissa ........ lire 16.500 c) con periodicità trimestrale: imposta dovuta fissa......... lire 8.250 d) con periodicità mensile: imposta dovuta fissa............ lire 2.750 (le parole «nonché estratti di conto corrente postale» sono state inserite dall’art. 3, comma 12 del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). Modo di pagamento 1. Marche o bollo a punzone. NOTE: 3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l’imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell’estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica. 3-ter. L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell’Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L’estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno. Non sono soggetti all’imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi (1) Ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L 08/05/1998, n. 146 si considerano depositati presso le banche anche i titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e non materialmente detenuti dalle stesse. Art. 56 Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari 1. All’articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (1), concernente il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, le parole: «, amministrativi e in materia tavolare» sono sostituite dalle seguenti «e amministrativi». 2. All’articolo 9, comma 6, della citata legge n. 488 del 1999 (1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le modalità per l’estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all’interno dei palazzi di giustizia». Nota (1) L 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) Art. 9 Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario. 2. Nei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, è istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. (Le parole «e amministrativi» sono state così sostituite alle precedenti «,amministrativi e in materia tavolare» dall’art. 56, comma 1, della L 21/11/2000, n. 342). 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilità dell’atto, è te- Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 nuta all’anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura civile (1). 4. L’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale non è soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all’affermazione della responsabilità civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato nella sentenza. 5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell’atto introduttivo ovvero nell’atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresì disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato e le modalità per l’estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all’interno dei palazzi di giustizia. (Le parole da «e le modalità» fino alla fine del comma sono state inserite dall’art. 56, comma 2 della L 21/11/ 2000, n. 342). 7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo. 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 9. Sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. 10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato (2), per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (vedi D.P.C.M. 30/06/2000), su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1° luglio 2000 ovvero all’eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l’importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria. n. 46/2000 – Pag. 5845 (1) Si riporta l’art. 91 del Codice di Procedura Civile: Art. 91 Condanna alle spese [1] Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza. [2] Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall’ufficiale giudiziario con nota in margine all’originale e alla copia notificata. [3] I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell’ufficio a cui appartiene il cancelliere o l’ufficiale giudiziario. (2) Ai sensi dell’art. 1, del DPCM 30/06/2000, il termine del 01.07.2000 è stato prorogato di sei mesi. Art. 57 Soppressione della tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica 1. Le tasse per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per il ricorso principale e per la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato di cui all’articolo 7, primo e terzo comma, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, sono soppresse. Art. 58 Accisa per i servizi pubblici di trasporto 1. Al numero 15 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunte, in fine, le parole: «e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti a sevizio pubblico». 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001. Art. 59 Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi 1. Al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 4, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo Finanza & Fisco Pag. 5846 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l’abbuono dell’imposta a favore del soggetto passivo e si procede all’eventuale recupero nei confronti dell’effettivo responsabile»; b) all’articolo 7, comma 1, all’alinea, le parole: «che comporti l’esigibilità dell’imposta», sono sostituite dalle seguenti: «per la quale non sia previsto un abbuono d’imposta ai sensi dell’articolo 4,». 2. Per i furti e le irregolarità nella circolazione dell’alcole nonché dei tabacchi lavorati compiuti sino alla data di entrata in vigore della presente legge, ove l’azienda italiana garante risulti estranea al fatto criminoso, viene disposto lo sgravio dell’accisa. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso. Art. 60 Disposizioni in materia di fonti di energia 1. All’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «zone climatiche E ed F» sono inserite le seguenti: «ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica». 2. Nell’articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera l) è abrogata; b) al comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 Kw». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2001. Art. 61 Disposizioni in materia di autotrasporto 1. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (1), dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti: «22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge. 22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse. 22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge». 2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a periodi già scaduti nell’anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data. 3. All’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, tenendo conto anche dell’adeguamento dei predetti importi alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo all’anno precedente». 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, è autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l’an- Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 no 2001, di lire 74 miliardi per l’anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall’anno 2003. 5. Alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la tabella 2 è inserita la tabella 2-bis di cui all’allegato 1 della presente legge. Nota (1) L 23 dicembre 1999, n. 488 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) Art. 6 Disposizioni in materia di imposte sui redditi 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L’importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all’ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata»; b) all’articolo 11, comma 1, lettera b), recante l’aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: «26,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25,5 per cento»; c) all’articolo 12: 1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: «lire 336.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 408.000 per l’anno 2000, lire 516.000 per l’anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002»; 2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni»; d) all’articolo 13: 1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: «lire 1.680.000», «lire 1.600.000», «lire 1.500.000», «lire 1.350.000», «lire 1.250.000» e «lire 1.150.000», rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire 1.750.000», «lire 1.650.000», «lire 1.550.000», «lire 1.400.000», «lire 1.300.000» e «lire 1.200.000»; 2) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono sol- n. 46/2000 – Pag. 5847 tanto redditi di pensione e quello dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno, così determinata: a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000; d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000; e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000; f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l’ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000. 2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.»; 3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi: «2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi: a) lire 300.000, se l’ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000; b) lire 200.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000; c) lire 100.000, se l’ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.»; 4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: «lire 700.000», «lire 600.000», «lire 500.000», «lire 400.000» e «lire 300.000», rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «lire 750.000», «lire 650.000», «lire 550.000», «lire 450.000» e «lire 350.000»; e) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze»; f) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: «1 milione di lire» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di lire»; g) all’articolo 13-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida»; h) dopo l’articolo 13-bis è inserito il seguente: «Art. 13-ter. — (Detrazioni per canoni di locazione). — 1. Ai sog- Finanza & Fisco Pag. 5848 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 getti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000; b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.»; i) nell’articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;». 2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall’IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: «lire 270.000» sono sostituite dalle seguenti: «lire 500.000». 3. È istituito presso il Ministero dell’interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall’assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all’amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l’attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2000. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999. 7. Nell’articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di cui all’articolo 34, comma 4-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 10, comma 3-bis». 8. Per il periodo d’imposta 2000, ai soli fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell’acconto è ridotta dal 98 al 92 [ora 87 (1)] per cento. 9. È attribuito un credito d’imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente: a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223; 16/12/2000 c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative; d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica; e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 10. L’incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 11. Il credito d’imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d’imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 12. Il comma 5 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall’articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all’addizionale provinciale e comunale all’IRPEF, è sostituito dal seguente: «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell’addizionale provinciale e comunale e per l’effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». 13. Sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell’ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/ 98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000. 14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l’anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l’anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133. 15. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole: «un importo pari al 41 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione»; c) al comma 3, le parole: «e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 1997» sono sostituite dalle seguenti: «e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997»; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento». 16. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 dall’imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un’importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell’anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. 17. All’articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 1, le parole da: «per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per i quattro periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento»; b) nel comma 2, le parole da: «per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l’aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento». 18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell’imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999. 19. A decorrere dall’anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell’importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l’aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti. 20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l’anno 2000, lire 54 miliardi per l’anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall’anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 21. Al comma 10-bis dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto». 22. All’articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), sono soppresse le parole: «e per i rimorchi adi- n. 46/2000 – Pag. 5849 biti al trasporto di cose»; b) dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente: «d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici». 22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge. (Comma aggiunto (2) dall’art. 61, comma 1, della L 21/11/2000, n. 342) 22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse. (Comma aggiunto dall’art. 61, comma 1, della L 21/11/2000, n. 342). 22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge. (Comma aggiunto dall’art. 61, comma 1, della L 21/11/2000, n. 342). (1) Ai sensi dell’art. 1, comma 4 del DL 30/09/2000, n. 268, conv., con mod., dalla L 354/2000 per il periodo d’imposta 2000, la misura dell’acconto, già ridotta ai soli fini dell’Irpef dal 98 al 92 per cento dal presente articolo 6, comma 8, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all’87 per cento. I sostituti d’imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d’imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell’assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati. (2) Ai sensi dell’art. 61, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342 i versamenti di cui al presente comma 22-bis, relativi a periodi già scaduti nell’anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data del 10.12.2000, di entrata in vigore della L n. 342/2000, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data. Art. 62 Disposizioni in materia di trattamento fiscale del reddito dei soci delle cooperative di autotrasporto 1. La disposizione di cui all’articolo 62 (vedi pag. 5918), comma 1-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applica ai fini della determinazione del reddito di cui all’articolo 47, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, se la società cooperativa autorizzata all’autotrasporto non fruisce della deduzione dell’importo ivi previsto, né della deduzione analitica delle spese sostenute, in relazione alle trasferte effettuate dai soci fuori del territorio comunale. Finanza & Fisco Pag. 5850 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 Art. 63 Art. 64 Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli Accisa sui tabacchi lavorati 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. 2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. 4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. 1. In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell’accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150 miliardi, in ragione annua. Art. 65 Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio 1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi dell’articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dell’articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l’assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni. Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, già istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell’articolo 53 del citato regolamento approvato Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l’impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilità diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata secondo le modalità previste dall’articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni. n. 46/2000 – Pag. 5851 Art. 67 Trasferimenti di beni mobili e immobili posti in essere dall’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra 1. Sono esenti da imposte e tasse i trasferimenti di beni mobili ed immobili posti in essere dall’Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, ente morale costituito con regio decreto 16 dicembre 1929, n. 2162, a favore della «Fondazione dell’associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra», costituita con atto registrato negli atti pubblici del registro di Roma in data 2 marzo 2000. Art. 66 Modifiche al regime di agevolazione fiscale per l’accesso alla prima casa a favore del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia 1. Ai fini della determinazione dell’aliquota relativa all’imposta di registro ed all’imposta sul valore aggiunto da applicare ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, acquistate dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile non è richiesta la condizione della residenza nel comune ove sorge l’unità abitativa, prevista dalla nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. 2. La detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13-bis (vedi pag. 5904) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per oneri, è sempre concessa al personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile in riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale. Art. 68 Termine per il versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione e affitto di beni immobili 1. All’articolo 17 (vedi pag. 5897), comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni». Art. 69 Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1 (vedi pag. 5930), è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Ferma restando l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto»; b) l’articolo 4 (vedi pag. 5930) è abrogato, salvo quanto previsto dall’articolo 59 del medesimo testo unico; Finanza & Fisco Pag. 5852 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 c) i commi 1 e 2 dell’articolo 7 (vedi pag. 5930) sono sostituiti dai seguenti: «1. L’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredità o del legato: a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire. 2-bis. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di un miliardo di lire. 2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all’aggiornamento degli importi esenti dall’imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell’indice del costo della vita. 2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell’articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito»; d) l’articolo 10 (vedi pag. 5931) è abrogato; e) all’articolo 11 (vedi pag. 5931), comma 2, sono soppresse le parole da: «Se i cointestatari» fino alla fine del comma; f) all’articolo 12 (vedi pag. 5931), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «1-bis. Non concorrono a formare l’attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l’imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un’aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall’articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate 16/12/2000 le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell’imposta di successione. 1-ter. I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l’importo pagato volontariamente dal donante»; g) all’articolo 15 (vedi pag. 5932), comma 1, primo periodo, le parole: «compreso l’avviamento ed» sono soppresse; h) all’articolo 15, comma 1, secondo periodo, le parole: «e dell’avviamento» sono soppresse; i) all’articolo 16 (vedi pag. 5932), comma 1, lettera b), le parole: «e aggiungendo l’avviamento» sono soppresse; l) all’articolo 25 (vedi pag. 5933), è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. Le agevolazioni di cui al comma 4-bis si applicano anche in caso di donazioni»; m) all’articolo 47 (vedi pag. 5933), comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, la sussistenza, l’insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile o dell’imposta»; n) all’articolo 55 (vedi pag. 5934), dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni»; o) all’articolo 56 (vedi pag. 5934), i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. L’imposta è determinata dall’applicazione delle aliquote indicate al comma 1-bis al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatario diversi da quelli indicati nell’articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi, al Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 valore della quota spettante o dei beni o diritti attribuiti a ciascuno di essi. 1-bis. Le aliquote sono pari al: a) tre per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta; b) cinque per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; c) sette per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L’imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera i 350 milioni di lire. 3. Quando il beneficiario è un discendente in linea retta minore di età, anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte di valore della quota spettante a ciascun beneficiario che supera l’ammontare di un miliardo di lire»; p) dopo l’articolo 56 è inserito il seguente: «Art. 56-bis. — (Accertamento delle liberalità indirette). — 1. Ferma l’esclusione delle donazioni o liberalità di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile, l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all’estero a favore di residenti può essere effettuato esclusivamente in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) quando l’esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi; b) quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire. 2. Alle liberalità di cui al comma 1 si applica l’aliquota del sette per cento, da calcolare sulla parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire. 3. Le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In n. 46/2000 – Pag. 5853 tale caso si applica l’imposta con le aliquote indicate all’articolo 56 mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l’aliquota del tre per cento»; q) all’articolo 57 (vedi pag. 5935), comma 1, primo periodo, le parole «, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell’articolo 56,» sono soppresse. 2. La tariffa allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, è abrogata. 3. Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, (vedi pag. 5898) allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione o nell’atto di donazione. Nel caso di decadenza dal beneficio o di dichiarazione mendace, si applicano le sanzioni previste dal comma 4 della citata nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 5. All’articolo 26 (vedi pag. 5897), comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «dei valori permutati» sono inserite le seguenti: «, ed i trasferimenti di partecipazioni sociali, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all’importo di 350 milioni di lire»; Finanza & Fisco Pag. 5854 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 b) dopo le parole: «si presumono donazioni» le parole: «, con esclusione della prova contraria,» sono soppresse. 6. Alle successioni ed alle donazioni non si applicano l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili né l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. 7. Le disposizioni antielusive di cui all’articolo 37bis (vedi pag. 5895) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano, ad esclusione delle condizioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo, anche con riferimento all’imposta sulle successioni e donazioni. Le disposizioni del presente comma e quelle del comma 1, lettere m) e n), si applicano ai fatti accaduti e agli atti comunque formati successivamente alla data del 1º luglio 2000. 8. Con uno o più regolamenti, da adottare con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti concernenti la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi applicabili alle successioni ed alle donazioni, secondo i principi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e i seguenti ulteriori criteri direttivi: a) introduzione, ove possibile, del principio della autoliquidazione; b) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tenuto conto anche dell’adozione di nuove tecnologie per il trattamento, la trasmissione e la conservazione delle informazioni; c) efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa. 9. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 8 sono abrogate le disposizioni di legge incompatibili. 10. Qualora intervengano, dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti indicati al comma 8, nuove disposizioni di legge che regolino le materie ivi disciplinate, possono essere comunque emanati ulteriori regolamenti, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente. 11. Con decreto dirigenziale sono, comunque, approvati i modelli relativi alle dichiarazioni di successione, ai prospetti di liquidazione ed alla registrazione volontaria di liberalità indirette e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi. 12. Alla copertura finanziaria delle minori entrate recate dal presente articolo, valutate complessivamente in lire 1.311 miliardi per l’anno 2001, lire 1.886 miliardi per l’anno 2002 e lire 1.765 miliardi a decorrere dall’anno 2003, si provvede quanto a lire 165 miliardi per l’anno 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze, e per la restante quota, nonché per gli oneri relativi all’anno 2001 e per quelli a decorrere dall’anno 2003, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo. 13. Il Governo è delegato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le disposizioni di cui al presente articolo, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. 14. I decreti legislativi di cui al comma 13 dovranno disporre, in particolare, l’abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge incompatibili con le norme del presente articolo. 15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000 ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1º gennaio 2001. CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, DI RISCOSSIONE, DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO, DI IMMOBILI PUBBLICI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Art. 70 Disposizioni riguardanti l’accertamento basato sugli studi di settore e l’accertamento basato sui parametri 1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 di cui all’articolo 10, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore, della legge 8 maggio 1998, n. 146 (1), recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario, e successive modificazioni, sono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi. 2. L’intervenuta definizione, ai sensi degli articoli 2 (2) e 15 (3) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, degli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall’articolo 2, comma 4, lettera a), del citato decreto legislativo n. 218 del 1997. 3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di intervenuta definizione degli accertamenti basati sui parametri previsti dall’articolo 3, commi 181 e 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (4), relativi al periodo d’imposta 1998 e ai successivi. Nota (1) L 8 maggio 1998, n. 146 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario Art. 10 Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento (1) 1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’articolo 62-sexies del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d’imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo. 2. Nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo se in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi d’imposta. n. 46/2000 – Pag. 5855 3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei confronti dei contribuenti in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, l’ufficio procede ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, risulta motivata l’inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l’irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570 (in “Finanza & Fisco” n. 41/96, pag. 4190). 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui all’articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta ovvero che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività. 5. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato sulla base dei predetti studi di settore, si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. 6. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguente esclusivamente all’applicazione degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva ai fini dell’obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale. 7. Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell’approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l’attività consultiva dei componenti della commissione. 8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività. 9. Con i regolamenti previsti dall’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125 dell’articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996. (Comma così sostituito dall’art. 21, comma 4 della L 23/12/1998, n. 448 al precedente che si riporta: 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d’imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore e comunque non prima del 1° gennaio 1998. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione degli studi.). 10. Per il periodo d’imposta 1998, gli accertamenti di cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall’applicazione degli studi di settore; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all’ar- Finanza & Fisco Pag. 5856 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 ticolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ma non è dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’adeguamento al volume d’affari risultante dall’applicazione degli studi di settore può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un’apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 11. Nell’articolo 62-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: «, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all’impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell’attività e ad altri elementi significativi in relazione all’attività esercitata». 12. L’elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa è costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento. Dall’applicazione del presente comma non potranno derivare, per l’anno 1997, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e 1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1) Ai sensi dell’art. 70, comma 1, della L 21/11/2000, n. 342 gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al presente articolo 10, concernente modalità di utilizzazione degli studi di settore, sono effettuati senza pregiudizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi. Nota (2) D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale Art. 2 Definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto (1) 1. La definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l’imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per essa rilevanti. In tal caso l’imposta sul valore aggiunto è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d’affari incrementato delle operazioni non soggette a imposta e di quelle per le quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione. Possono formare oggetto della definizione anche le fattispecie rilevanti ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto. 2. Può essere oggetto di definizione anche la determinazione sintetica del reddito complessivo netto. 3. L’accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio e non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché ai fini extratributari, fatta eccezione per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. La definizione esclude, anche con effetto retroattivo, in deroga all’articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (2), la punibilità per i reati previsti dal decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, limitatamente ai fatti oggetto dell’accertamento; la definizione non esclude comunque la punibilità per i reati di cui agli articoli 2, comma 3 e 4 del medesimo decreto legge (3). 4. La definizione non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (4), relativo all’accertamento delle imposte sui redditi, e dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (5), riguardante l’imposta sul valore aggiunto: a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al cinquanta per cento del reddito definito e comunque non inferiore a centocinquanta milioni di lire; b) se la definizione riguarda accertamenti parziali; c) se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (6), ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria. d) se l’azione accertatrice è esercitata nei confronti delle società o associazioni o dell’azienda coniugale di cui alla lettera c), alle quali partecipa il contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione. 5. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, a eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (7), e dell’articolo 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (8), nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 3 non si applicano sanzioni e interessi. 6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche in relazione ai periodi d’imposta per i quali era applicabile la definizione ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656 (9), e dell’articolo 2, comma 137, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (10). 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai sostituti d’imposta. (1) Ai sensi dell’art. 70, commi 2 e 3, della L 21/11/2000, n. 342 l’intervenuta definizione, ai sensi del presente articolo 2, degli accertamenti basati sugli studi di settore o sui parametri, non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dal presente articolo 2, comma 4, lettera a). (2) Si riporta il testo dell’art. 20 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 recante: «Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie» Art. 20 (1) [[1] Le disposizioni penali delle leggi finanziarie [e quelle che prevedono Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 ogni altra violazione di dette leggi] si applicano ai fatti commessi quando tali disposizioni erano in vigore, ancorché le disposizioni medesime siano abrogate o modificate al tempo della loro applicazione.] (Le parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi» sono state abrogate dalla lett. a), comma 1, art. 29, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472). (1) — Articolo ora abrogato dall’art. 24 del D.Lgs. 30/12/1999, n. 507. (3) Si riporta il testo dell’art. 2 del D.L. 10 DL 10 luglio 1982, n. 429, conv., con mod., dalla L 7 agosto 1982, n. 516 recante: «Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria» Art. 2 (1) [1. Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, se l’ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per il periodo d’imposta, è punito con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. 2. È punito con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d’imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d’imposta superiore a lire cinquanta milioni. Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative. 3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d’imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascun periodo d’imposta si applica la pena dell’arresto fino a tre anni o dell’ammenda fino a lire sei milioni. 4. Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2.] (1) — Articolo abrogato dall’art. 25, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, a decorrere dal 15.04.2000. (4) Si riporta il testo dell’art. 43 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» Art. 43 Termine per l’accertamento [1] Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (Le parole «entro il 31 dicembre del quarto anno successivo» sono state così sostituite alle precedenti «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo» dall’art. 15, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 09/07/ 1997, n. 241). [2] Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (Le parole «fino al 31 dicembre del quinto anno successivo» sono state così sostituite alle precedenti «fino al 31 dicembre del sesto anno successivo» dall’art. 15, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241). [3] Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte. (5) Si riporta il testo dell’art. 57 del D.P.R. 26 settembre 1972, n. 633 recante: «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto» Art. 57 Termine per gli accertamenti (1) [1] Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nel secondo comma dell’art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è n. 46/2000 – Pag. 5857 stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna (periodo aggiunto dall’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313) [2] In caso di omessa presentazione della dichiarazione l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del primo comma dell’art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. [3] Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto. (1) — Per la proroga dei termini in caso di mancata definizione delle pendenze cfr. gli artt. 56 e 57 della L 30/12/1991, n. 413. (6) Si riporta il testo dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» Art. 5 Redditi prodotti in forma associata 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, del DL 28/01/1991, n. 27, conv., con mod., dalla L 25/03/1991, n. 102 (1)). 3. Ai fini delle imposte sui redditi: a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza; b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali; c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell’associazione; d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata. 4. I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del Codice civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativamente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all’inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d’imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modo continuativo e prevalente. 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Finanza & Fisco Pag. 5858 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 (1) — Si riporta il testo dell’art. 2 della L 25 marzo 1991, n. 102 di conversione del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, recante: «Disposizioni relative all’assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» Art. 2 1. Il comma 2 dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali». 2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nell’anno 1991. 3. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data (n.d.r. 13/04/1991) di entrata in vigore della presente legge, determinate in misura uguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purché i soggetti interessati dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà. (7) Si riporta il testo dell’art. 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi» Art. 36-bis Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (1) (2) 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali e la comunicazione all’Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione (3). 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d’imposta. (1) — Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 241/97 la sostituzione del presente articolo si applica alle dichiarazioni presentate a decorrere dall’1 gennaio 1999. (2) — Articolo interamente sostituito dall’art. 13 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 al precedente che si riporta: Art. 36-bis Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni [1] Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell’anno successivo (a) a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all’Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute. [2] Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle di- chiarazioni e senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli artt. 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d’imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni di cui all’art. 20, 3° comma, del DPR 29/09/1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; c) escludere le detrazioni d’imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all’articolo 78, comma 25, della L 30/12/1991, n. 413; d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c); f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge; g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni. [3] Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi. (a) Ai sensi dell’art. 28 della L 449/97 tale termine deve essere interpretato nel senso che avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza. (3) — Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici) per le dichiarazioni presentate a decorrere dal 01.01.1999 le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 del predetto articolo 36-bis, con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo. (8) Si riporta il testo dell’art. 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante: «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto» Art. 60 Pagamento delle imposte accertate (1) (2) [1] L’imposta o la maggiore imposta accertata dall’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento o di rettifica. [2] Se il contribuente propone ricorso contro l’accertamento, il pagamento dell’imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito: 1) per un terzo (3) dell’ammontare accertato dall’Ufficio, nel termine stabilito nel primo comma; 2) fino alla concorrenza della metà (4) dell’ammontare accertato dalla Commissione tributaria di primo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione, a norma del primo comma dell’art. 56, della liquidazione fatta dall’Ufficio; 3) fino alla concorrenza di due terzi (5) dell’ammontare accertato dalla Commissione tributaria di secondo grado, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall’Ufficio; 4) per l’intero ammontare che risulta ancora dovuto in base alla decisione della Commissione centrale o alla sentenza della Corte d’appello, entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall’Ufficio. [3] Sulle somme dovute a norma dei precedenti commi si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell’art. 38-bis, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 5 marzo dell’anno solare (6) cui si riferisce l’accertamento o la rettifica. Gli interessi sono liquidati dall’Ufficio e indicati nell’avviso di accertamento o di rettifica o negli avvisi relativi alle liquidazioni da notificare a norma del comma precedente e ricominciano a decorrere in caso di ritardo nei pagamenti. [4] Se l’imposta o la maggiore imposta accertata ai sensi dei nn. 2), 3) o Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 4) del secondo comma è inferiore a quella già pagata, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione o della sentenza, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell’art. 38-bis, con decorrenza dalla data del pagamento fatto dal contribuente. [5] I pagamenti previsti nel presente articolo devono essere fatti all’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto nei modi indicati nel quarto comma dell’art. 38. [6] L’imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all’articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall’ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L’ufficio, prima dell’iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all’ufficio con le modalità di cui all’articolo 38, quarto comma. (Comma inserito dall’art. 10, comma 2, lett. c), del D.L. 323/96, conv., con mod., dalla L. 425/96). [7] Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell’accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. (1) — Cfr. il testo dell’art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30/12/1991, n. 413»: Art. 68 Pagamento del tributo [e delle sanzioni pecuniarie] in pendenza del processo (a) 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle Commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. 2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. 3. Le imposte supplettive [e le sanzioni pecuniarie] debbono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. (Le parole «e le sanzioni pecuniarie» sono state abrogate dal punto 2), lett. d), comma 1, art. 29, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472). (a) Le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» della rubrica sono state abrogate dal punto 1), lett. d), comma 1, art. 29, D.Lgs. 18/12/1997, n. 472). (2) — Cfr art. 5, commi da 7 a 10, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod., dalla L. 165/90, che si riportano: 7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è rispettivamente elevata a due terzi dell’imposta corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all’imponibile o al maggior imponibile determinato alla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell’imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rispettivamente elevata alla metà dell’ammontare accertato dall’ufficio, a due terzi dell’ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado. 8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ed il pagamento di cui all’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi. 9. Oltre le somme indicate nell’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell’articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi. 10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore n. 46/2000 – Pag. 5859 aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame, nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono. (3) — Elevato alla metà dell’ammontare accertato dall’art. 5, comma 7, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90. (4) — Elevato a due terzi dell’ammontare accertato, dall’art. 5, comma 7, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90. (5) — Elevato a tre quarti dell’ammontare accertato, dall’art. 5, comma 7, DL 27/04/1990, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90. (6) — Le parole «del 5 marzo dell’anno solare» sono state così sostituite dall’art. 1, comma 3, lettera e), DL 31/05/1994, n. 330, conv. con mod. dalla L. 473/94. (9) Si riporta il testo dell’art. 3 del DL 30 settembre 1994, n. 564 conv., con mod., dalla L. 30 novembre 1994, n. 656 recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale» Art. 3 Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi 1. La definizione di cui all’articolo 2-bis, del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni. Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. (In sottolineato il periodo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 345/95, conv., con mod., dalla L. 427/95). La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell’Imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, a eccezione degli avvisi di accertamento di cui all’art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell’accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 (1) le somme derivanti dall’accertamento parziale (Ultimo periodo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 345/ 95, conv., con mod., dalla L. 427/95). 2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l’applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995 (1). 2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 11-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni Iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all’accertamento con adesione per anni pregressi. L’accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto. 2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 12, del predetto decreto legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell’accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi. 2-quater. Ai fini dell’applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all’importo indicato nell’articolo 2435-bis, primo comma lettera b), del Codice civile. 2-quinquies. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50% per la parte eccedente l’importo di lire 5 milioni per persone fisiche e l’importo di lire 10 milioni per le gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare com- Finanza & Fisco Pag. 5860 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 plessivamente per la definizione dell’accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995 (1) (comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 345/95, conv., con mod., dalla L. 427/95). 2-sexies. La definizione dell’accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177 e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis (comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 345/95, conv., con mod., dalla L. 427/95). 2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d’imposta per i quali l’accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell’art. 2-bis senza applicazione di interessi (comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 345/95, conv., con mod., dalla L. 427/95). 2-octies. L’accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni (comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 345/95, conv., con mod., dalla L. 427/95). 2-nonies. Qualora l’accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, l’omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 (1) non determina l’inefficacia dell’accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 (1) rende applicabili le disposizioni dell’art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995 n. 177 e la comunicazione di cui all’art. 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i 15 giorni successivi al predetto versamento (comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. 345/95, conv., con mod., dalla L. 427/95). (1) — Per i soggetti residenti nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994, vedi l’articolo 6, comma 7-ter del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, conv., con mod., dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22. (10) Si riporta il testo dell’art. 2 comma 137 della L 23 dicembre 1996, n. 662 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» Art. 2, comma 137 137. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti dall’esercizio di attività di impresa, di cui all’articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi, sono ammessi a definire il reddito di impresa ovvero il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sulla base dei parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 (in “Finanza & Fisco” n. 19/96, pag. 1942), pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli elementi, desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate ovvero dal bilancio, opportunamente riclassificati per l’applicazione dei parametri. La disposizione si applica a condizione che i predetti ricavi siano di importo non inferiore all’85 per cento dell’ammontare complessivo dei ricavi e degli altri componenti positivi, ad esclusione delle plusvalenze diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie e delle sopravvenienze attive. La definizione ha effetto anche per l’imposta sul valore aggiunto, da liquidare come indicato nell’articolo 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. La definizione non è ammessa: a) se, alla data del 15 novembre 1996, ricorrono le ipotesi indicate nell’articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni; b) in caso di omessa presentazione della dichiarazione. Nota (3) D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale Art. 15 Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione (1) 1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell’articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell’articolo 71 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell’articolo 50 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. (L’ultimo periodo è stato inserito dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 05/ 06/1998, n. 203). 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2 e 3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute. (Comma così sostituito dall’art. 21, comma 22 della L 27/12/1997, n. 449 al precedente che si riporta: 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 8 commi 2 e 3. Con decreto del ministro delle Finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute.). (1) Ai sensi dell’art. 70, commi 2 e 3, della L 21/11/2000, n. 342 l’intervenuta definizione, ai sensi del presente articolo 15, degli accertamenti basati sugli studi di settore o sui parametri, non esclude l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice con riferimento alle categorie reddituali oggetto di adesione, qualora sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, indipendentemente dai limiti previsti dall’articolo 2, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 218/1997. Nota (4) L 28 dicembre 1995, n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Art. 3, commi 181 e 184 181. Fino alla approvazione degli studi di settore, gli accertamenti di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al comma 184 del presente articolo ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d’affari. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del presente articolo si applicano nei confronti: a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre- Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all’articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità; b) degli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria quando dal verbale d’ispezione redatto ai sensi dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, risulti l’inattendibilità della contabilità ordinaria. Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri in base ai quali la contabilità ordinaria è considerata inattendibile in presenza di gravi contraddizioni o irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati. (omissis) 184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i ricavi, i compensi ed il volume di affari fondatamente attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a settori omogenei di attività, campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base degli stessi sono determinati parametri che tengano conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata. Art. 71 Adeguamento alle risultanze degli studi di settore 1. Per il secondo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore, approvati con decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi, non annotati nelle scritture contabili, per adeguarli a quelli derivanti dall’applicazione dei predetti studi di settore. 2. Per il secondo periodo d’imposta in cui trovano applicazione gli studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle finanze del 30 marzo 1999, di cui al comma 1, l’adeguamento al volume di affari risultante dall’applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. n. 46/2000 – Pag. 5861 Art. 72 Adempimenti contabili dei soggetti esercenti più attività 1. I contribuenti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore ed i parametri possono indicare, nei modelli di dichiarazione dei redditi riguardanti il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999, codici di attività relativi all’attività prevalente ed a quelle secondarie diversi da quelli risultanti all’amministrazione finanziaria. L’indicazione dei predetti codici nei modelli di dichiarazione produce gli effetti della dichiarazione di cui all’articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e non si applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1999 e per i periodi d’imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione dei predetti codici. Art. 73 Liquidazione della Società esattorie vacanti spa 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere effetto la legge 4 agosto 1977, n. 524. 2. Le dilazioni di versamento concesse ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, e dell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, e successive modificazioni, acquistano carattere di definitività mediante definizione automatica nella misura pari al 99 per cento degli importi riferiti alle integrazioni d’aggio e indennità annuale liquidate alla Società esattorie vacanti spa. Art. 74 Attribuzione o modificazione delle rendite catastali 1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per pro- Finanza & Fisco Pag. 5862 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 porre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati. 2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 4. All’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo. 5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (1), recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM). 6. Le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili (ICI). Nota (1) DL 23 gennaio 1993, n. 16, conv., con mod., dalla L 24 marzo 1993, n. 75 Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie Art. 2 (1) 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1995 (2). Fino alla data del 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d’estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. Le tariffe e le rendite stabilite, per effetto di quanto disposto dai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, con il decreto legislativo di cui all’articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, si applicano per l’anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle imposte dirette, con esclusione delle imposte sostitutive di cui agli articoli 25, comma 3, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano dal 1° gennaio 1992 nei casi in cui risultino di importo inferiore rispetto alle tariffe d’estimo, di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro delle finanze 17 aprile 1992, pubblicati nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1992, e alle rendite determinate a seguito della revisione disposta con il predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d’estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (3). (I periodi Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 quinto e sesto sono stati così sostituiti al precedente periodo quinto, dall’art. 2, c. 3, DL 31/05/1994, n. 330, conv. con mod. dalla L 27/07/1994, n. 473. Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del sopracitato D.L. 330/94 la sostituzione si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data dell’8 dicembre 1993 e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.) 1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi preso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale è compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d’estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione a una o più categorie o classi e all’intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell’articolo 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso. 1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale è ammessa, entro trenta giorni, da parte dell’amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che decide ai sensi dell’articolo 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso. 1-quater. In caso di mancata decisione sui ricorsi di cui al comma 1-bis entro il termine ivi previsto, nonché sui ricorsi presentati dai comuni di cui al comma 1-ter entro il termine ivi previsto, i predetti ricorsi si considerano accolti. 1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano, le procedure di utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti o trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari ovvero già acquisiti dall’anagrafe tributaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. [1-sexies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli.] (Comma abrogato dall’art. 26, comma 2, della L. 18/02/1999, n. 28) 1-septies. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per la presentazione e la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, nonché delle volture in maniera automatica, e sono altresì stabiliti le procedure, i sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale presentazione su supporto informatico o per via telematica. Le volture catastali dipendenti da atti civili, giudiziari o amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine a mutazioni di diritti censiti in catasto sono eseguite automaticamente mediante elaborazione elettronica dei dati contenuti nelle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari i cui servizi sono meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52. 1-octies. Sono soppresse le commissioni censuarie distrettuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. I compiti delle commissioni censuarie distrettuali sono trasferite alle commissioni censuarie provinciali di cui all’articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972. Ai componenti delle commissioni censuarie provinciali compete per ogni seduta un gettone di presenza di lire cinquantamila. 1-nonies. Al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presi- n. 46/2000 – Pag. 5863 dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Uno dei due membri supplenti può assumere le funzioni di vicepresidente». 1-decies. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1-octies, valutato in lire 2,5 miliardi a decorrere dall’anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli esercizi successivi, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1-undecies. Le variazioni di gettito dell’imposta comunale sugli immobili, derivanti dalle rettifiche nonché dalla revisione generale delle tariffe d’estimo e delle rendite di cui al presente articolo, daranno luogo a corrispondenti variazioni nella quantificazione dei trasferimenti erariali, di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dall’esercizio successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo di modifica delle tariffe d’estimo e delle rendite adottato ai sensi dell’articolo 2 della legge di conversione del presente decreto, ovvero il decreto del Ministro delle finanze di revisione generale di cui al comma 1 del presente articolo. 2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1, primo e secondo periodo. 3. Per l’applicazione dell’articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro ipotecaria e catastale, dell’imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. 4. (Soppresso). 5. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (Ici), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (1) Ai sensi dell’art. 74, comma 6, della L 21/11/2000, n. 342 le disposizioni di cui al presente articolo 2, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo DL n. 16/93, conv., con mod., dalla L 75/93, tra le imposte dirette è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili (ICI). (2) Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del DL 28/06/1995, n. 250, conv., con mod., dalla L 349/95 il termine del 1° gennaio 1995, previsto dall’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, per l’effi- Finanza & Fisco Pag. 5864 – n. 46/2000 cacia della revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo, delle rendite delle unità immobiliari urbane e dei criteri di classamento, è prorogato al 1° gennaio 1997. Fino al 31 dicembre 1996 continuano ad applicarsi le tariffe d’estimo e le rendite determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e quelle stabilite con il decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 568, e successive modificazioni. Vd. anche l’art. 3, commi 154 e 155 della L 662/96. (3) Ai sensi dell’art. 74, comma 5, della L 21/11/2000, n. 342 le disposizioni di cui al presente comma 1, dell’art. 2 si applicano anche all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM). Art. 75 Rimborsi automatizzati 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti. 4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l’articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all’ente locale. 5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta. Art. 77 1. Possono essere effettuati mediante procedure Modifica del sistema di remunerazione automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse spettante ai concessionari individuate con decreti del Ministero delle finanze; con i predetti decreti sono altresì determinate le mo1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, dalità di esecuzione di tali rimborsi. sono apportate le seguenti modificazioni: 2. Fino all’emanazione dei decreti previsti dal a) nell’articolo 4, concernente i soggetti incacomma 1, i rimborsi di cui allo stesso comma sono ricati della riscossione, al comma 1, sono premesse eseguiti secondo le disposizioni vigenti alla data di al secondo periodo le seguenti parole: «Fino al 31 entrata in vigore della presente legge. dicembre 2001»; b) dopo l’articolo 4, è inserito il seguente: «Art. 4-bis. — (Remunerazione del servizio). Art. 76 Cessione di crediti tributari da parte — 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002, la remuneradi enti locali e Camere di commercio zione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è 1. Gli enti locali e le Camere di commercio, in- pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna dustria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui operazione di incasso inclusa nel modello di versaall’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mento. La predetta commissione è determinata, al e successive modificazioni, possono cedere a terzi a netto del beneficio mediamente conseguito per effettitolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli ac- to della temporanea disponibilità delle somme riscoscessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti se, per il periodo successivo all’integrale recupero tra l’ente locale o la Camera di commercio, industria, degli importi anticipati ai sensi dell’articolo 9 del artigianato e agricoltura ed il cessionario sono rego- decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con lati in via convenzionale. modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, 2. L’ente locale e la Camera di commercio, indu- tenuto conto dell’onere finanziario conseguente al verstria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire samento dell’acconto di cui al citato articolo 9, dei l’esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso rispondono dell’insolvenza dei debitori. I privilegi e allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel setle garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti tore bancario, del numero dei modelli lavorati e del oggetto della cessione conservano la loro validità e il numero medio di operazioni in essi incluse, dell’amloro grado di favore del cessionario, senza bisogno di montare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell’attività alcuna formalità o annotazione. di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli 3. Le cessioni di cui al comma 1: a) non sono soggette all’articolo 1264 del co- enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell’importo versato per ciascuna operadice civile; Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 zione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all’importo della commissione teoricamente spettante. 2. Per il periodo tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all’eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattenersi all’atto dell’accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all’attività dei soggetti interessati. 4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell’anno precedente il biennio di riferimento»; c) l’articolo 5 (1), concernente la riscossione tramite ruolo, è abrogato; d) nell’articolo 8, concernente termini e modalità per il versamento delle somme riscosse, al com- n. 46/2000 – Pag. 5865 ma 1, sono soppresse, a decorrere dal 1º gennaio 2002, le seguenti parole: «del 75 per cento». Nota (1) D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari Art. 5 Riscossione tramite ruolo (1) [1. Per le entrate extratributarie da riscuotere in più annualità e per quelle tributarie dilazionate l’ufficio finanziario forma un ruolo unico per tutti gli anni di riferimento comprendente il totale del debito residuo. Il concessionario provvede alla riscossione delle singole annualità, con l’obbligo del non riscosso per riscosso, alla prima scadenza utile successiva alla data di pagamento prevista nell’atto dell’amministrazione che ha dato origine al ruolo. 2. Con decreto dirigenziale sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli.] (1) Articolo abrogato dall’art. 77, comma 1, lett. c) della L 21/11/2000, n. 342. Art. 78 Attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali 1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l’attività di consulenza e revisione delle procedure adottate. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita funzioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione. 3. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (vedi pag. 5938), concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 5, lettera b), numero 1), le parole: «della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della data di entrata in vigore del decreto, concernente l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53 (vedi pag. 5939)». 4. All’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b), nume- Finanza & Fisco Pag. 5866 – n. 46/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 16/12/2000 7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari ro 2), dopo la parola: «43» sono inserite le seguenti: «, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del sono titolari della concessione del servizio nazio- comma 6 avviene con le modalità indicate nell’articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile nale di riscossione». 1999, n. 112, e successive modificazioni. 8. A seguito della definizione automatica effetArt. 79 tuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 1. Relativamente alle quote non superiori a cin- per cento della metà delle spese delle procedure esequecento milioni di lire, i concessionari e i commis- cutive di cui all’articolo 61, comma 4, del decreto del sari governativi del servizio nazionale della riscos- Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sione possono definire automaticamente le domande e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi pre- misura di tale rimborso è stabilita in via convenziosentate dal 1º gennaio 1998 al 30 giugno 1999, gia- nale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi centi presso gli uffici e non ancora esaminate. del comma 5, con tale modalità ne regolano la defini2. Alla definizione automatica prevista dal com- zione automatica. ma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposi9. Il rimborso delle spese delle procedure esecuzioni contenute nell’articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, tive infruttuose relative alle quote erariali, spettante del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Tale ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal 2002. comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto 3. Al fine di accedere alla definizione di cui al compatibili, le disposizioni previste per la definiziocomma 1, i concessionari e i commissari governativi ne automatica delle domande di rimborso e di discapresentano le relative istanze entro il 30 novembre rico delle relative quote erariali. 2000, secondo le modalità di cui all’articolo 60, com10. Sulle quote oggetto di definizione automatima 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. ca di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facoltà degli 4. L’importo globale da corrispondere ai sensi del uffici di procedere, anche mediante controlli a camcomma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire com- pione, ad un esame di merito della relativa documenplessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguen- tazione secondo le modalità previste dal decreto del temente ridotti di 600 miliardi di lire l’importo glo- Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, bale di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legi- con conseguente eventuale recupero delle quote già slativo 13 aprile 1999, n. 112, e di 200 miliardi di lire rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presenciascuno degli importi indicati alle lettere b), c) e d) te articolo. del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002. Art. 80 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile quelle di cui all’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, possono applicarsi 1. Con regolamento da emanare ai sensi delai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, convenzione nella quale è determinata la percentuale n. 400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di camdelle anticipazioni da rimborsare. 6. La definizione automatica di quote inserite in pione penale o civile che non costituiscono pena o ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del com- comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla ma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti. contenute in tali ruoli. Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 n. 46/2000 – Pag. 5867 2. La disposizione di cui al comma 1 non si ap- avente ad oggetto l’accertamento del tributo o l’irplica allorché l’importo da versare costituisce il resi- rogazione di sanzioni in materia di imposta sugli duo di un importo originariamente più elevato. spettacoli; b) per valore della lite si intende l’importo delArt. 81 l’imposta, al netto degli interessi e delle eventuali Utilizzazione dell’avanzo patrimoniale del Fondo sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; evendi previdenza per gli impiegati dipendenti dalle tuali versamenti parziali pregressi si considerano efesattorie e ricevitorie delle imposte dirette fettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è co1. Nell’ambito dei processi di ristrutturazione stituito dal 50 per cento dell’ammontare complessiaziendale conseguenti all’applicazione dei decreti levo di queste. gislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, 5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino n. 337, l’avanzo patrimoniale, al netto delle riserve al 15 febbraio 2001; tuttavia, qualora sia stata già fislegali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del sata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, richiesta del contribuente che dichiari di volersi avn. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in valere delle disposizioni del presente articolo. L’estinmodo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2001 con le modalità zione del giudizio è subordinata all’integrale pagastabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del mento delle somme di cui al comma 1. Nell’ipotesi Ministro del lavoro e della previdenza sociale di con- di pagamento eseguito in misura inferiore a quella certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell’erprogrammazione economica e con il Ministro delle rore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo. finanze. 6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in penArt. 82 denza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidaDisposizioni concernenti le liti fiscali te. La definizione non dà comunque luogo alla restiin materia di imposta sugli spettacoli tuzione delle somme eventualmente già versate dal 1. Le liti fiscali riguardanti l’imposta sugli spet- contribuente. 7. Con regolamento da emanare ai sensi dell’artacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, pendenti alla data del 31 ticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. luglio 2000, possono essere definite, a domanda dei 400, sono stabilite le modalità di presentazione delle contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 domande di cui al comma 1, le procedure per il congennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del trollo delle stesse, le modalità per l’estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l’applicaziovalore della lite. 2. I contribuenti possono regolarizzare, senza ap- ne del presente articolo. plicazione di sanzioni amministrative né di interessi, gli omessi versamenti dell’imposta sugli spettacoli Art. 83 mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di Razionalizzazione del sistema di versamento una somma corrispondente all’imposta sugli spettaunitario e compensazione coli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 1. Nell’articolo 17, comma 2, del decreto legiper cento. 3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effet- slativo 9 luglio 1997, n. 241, (1) recante norme di tuati con le modalità previste dal capo III del decreto semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta legislativo 9 luglio 1997, n. 241. sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del 4. Ai fini del presente articolo: a) per lite si intende qualsiasi controversia sistema di gestione delle dichiarazioni, e successiFinanza & Fisco Pag. 5868 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 ve modificazioni, la lettera h-ter) è sostituita dalla seguente: «h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;». Nota (1) D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni Art. 17 Oggetto (1) e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20. h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. (Lettera inserita dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 1) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56 con effetto a decorrere dal 01.01.1998). h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; (Lettera così sostituita dall’art. 83 della L 21/11/2000, n. 342 alla precedente che si riporta: h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con decreto del Ministro delle finanze (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 24/03/1999, n. 81). 1. I contribuenti [titolari di partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. (Le parole «titolari di partita IVA» sono state soppresse dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422 a decorrere dal 1.01.1999). 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell’articolo 3 [, primo comma,] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione; (le parole «, alle relative addizionali» sono state inserite dall’art. 1, comma 10 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360; le parole «, primo comma,» sono state soppresse e le parole da «per le ritenute» fino alla fine della lettera sono state aggiunte dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 2) del D.Lgs. 19/11/1998, n. 422); b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; [d-bis) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.] (lettera aggiunta dall’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 ed ora soppressa dall’art. 1, comma 10 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata h-quater) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche. (Lettera aggiunta dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 60 a decorrere dal 01.01.2000) [2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all’imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell’ultimo comma dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.] (Tale comma deve ora intendersi soppresso ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. g), del DPR 14/10/1999, n. 542. In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), n. 2) del D.Lgs. 23/03/1998, n. 56, con effetto a decorrere dal 01.01.1998.). (1) Ai sensi dell’art. 1 del DPCM 07/01/1999 il termine per l’ammissione alla compensazione di cui al presente articolo 17 dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, fissato all’anno 2000 dall’art. 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 241/97, è anticipato all’anno 1999. Art. 84 Incompatibilità dei giudici tributari 1. All’articolo 8 (vedi pag. 5936), comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) a decorrere dal 1º ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;». 2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 n. 46/2000 – Pag. 5869 di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale è espletata la funzione giurisdizionale». 4. All’articolo 22 (vedi pag. 5937) del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio è trasmesso all’ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione». 5. Gli articoli 17, comma 4, 19 (vedi pag. 5937) e 22, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro Art. 85 delle finanze, sono determinati il modello della scheComposizione del consiglio di presidenza da elettorale, le modalità per la presentazione delle della giustizia tributaria candidature e di funzionamento degli uffici elettora1. Il comma 2 dell’articolo 17 (vedi pag. 5936) li. Alle spese di funzionamento degli uffici elettorali del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. sostituito dai seguenti: «2. Il consiglio di presidenza è composto da quindici membri eletti tra i giudici tributari. Art. 86 2-bis. Il consiglio di presidenza elegge nel suo Modifica al decreto legislativo seno il presidente e due vicepresidenti». 31 dicembre 1992, n. 545 2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio 1. All’articolo 13 (vedi pag. 5936) del decreto ledello Stato. Sono conseguentemente ridotte le inden- gislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive monità di cui all’articolo 27 del citato decreto legislati- dificazioni, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: vo n. 545 del 1992, spettanti ai componenti del con«3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 siglio di presidenza. sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di 3. Il comma 2 dell’articolo 21 (vedi pag. 5937) quiescenza comunque denominati». del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dai seguenti: Art. 87 «2. Per l’elezione dei componenti del consiUtilizzo di risorse finanziarie glio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l’ufficio elettorale centrale, composto da un 1. All’articolo 35 della legge 8 maggio 1998, presidente di commissione tributaria regionale o pro- n. 146, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: vinciale che lo presiede e da due giudici tributari, no«3-bis. Le risorse non utilizzate per le finalità minati dal Ministro delle finanze. di cui ai commi da 1 a 3 affluiscono al fondo unico di 2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono pres- amministrazione del Ministero delle finanze per esso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e sere destinate, con i criteri e le modalità stabiliti dalpresso ciascuna di queste sedi è istituito l’ufficio elet- la contrattazione collettiva integrativa, al miglioratorale, che assicura l’espletamento delle operazioni mento della produttività individuale e collettiva ed della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del Consiglio stesso. 3. I termini di cui al comma 1 dell’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2. Finanza & Fisco Pag. 5870 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 alla formazione e alla incentivazione della mobilità pletamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al del personale». disinquinamento acustico e all’eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell’inArt. 88 torno aeroportuale come definite dal decreto del MiRazionalizzazione delle procedure nistro dell’ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato relative ai corsi di riqualificazione nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L’imposta stabilita nella misura di cui all’articolo 92 1. Al primo periodo del comma 207 dell’articolo è dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive ogni decollo ed atterraggio dell’aeromobile civile modificazioni, dopo le parole: «nella regione di de- negli aeroporti civili. stinazione individuata, in via provvisoria, sulla base 2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento della posizione occupata nella graduatoria formata per acustico derivante dalle emissioni sonore di aerola prova selettiva», sono inserite le seguenti: «ovvero porti civili, situate in regioni limitrofe a quella in in altra regione nell’ipotesi in cui il numero dei par- cui risiede l’aeroporto stesso, in sede di Conferenza tecipanti, significativamente modesto, renda non eco- permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le nomica l’organizzazione di specifici corsi nella re- province autonome di Trento e di Bolzano si attua gione medesima,». la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall’applicazione delArt. 89 l’imposta. Trattamento economico di talune categorie di 3. La ripartizione del gettito dell’imposta viene personale del Ministero delle finanze effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di ri1. Al comma 23 dell’articolo 45 del decreto legisanamento e di disinquinamento acustico presentati slativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dal comma 6 dai comuni dell’intorno aeroportuale ed elaborati sui dell’articolo 22 del decreto legislativo 29 ottobre dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico rea1998, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: lizzati in conformità al decreto del Ministro dell’am«Il trattamento economico fondamentale del persobiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetnale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del ta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999. Ministero delle finanze, istituito dall’articolo 4, com4. Con uno o più decreti del Ministro delle finanma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, in ze, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analolegge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Miga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubnistro dei trasporti e della navigazione e con il Miniblici non economici o altre amministrazioni pubblistro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente che dotate di autonomia finanziaria, rimane a carico per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province dell’amministrazione di appartenenza». autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative CAPO IV dell’imposta. IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI Art. 91 Soggetto obbligato ed esenzioni Art. 90 Istituzione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili 1. Il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta di cui all’articolo 90 è l’esercente dell’aeromobi1. A decorrere dall’anno 2001 è istituita l’impo- le, il quale provvede al versamento su base trimestrasta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili le, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni civili il cui gettito è destinato prioritariamente al com- semestre. Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 n. 46/2000 – Pag. 5871 2. Sono esclusi dal pagamento dell’imposta i voli biente e con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le redi Stato, sanitari e di emergenza. gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure dell’imposta indicate al comma 1 posArt. 92 sono essere modificate. Determinazione e versamento dell’imposta 1. L’imposta di cui all’articolo 90 è determinata, sulla base dell’emissione sonora dell’aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, nelle seguenti misure: a) classe 1: lire 479 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 631 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica; b) classe 2: lire 359 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 473 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell’allegato XVI alla Convenzione internazionale per l’aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616; c) classe 3: lire 120 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e lire 158 per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell’allegato XVI alla Convenzione citata alla lettera b) del presente comma e ad elica muniti di certificazione acustica. 2. Le misure di cui al comma 1 possono, con legge delle regioni o delle province autonome interessate, essere elevate fino al 15 per cento nel caso che il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile avvenga nelle fasce orarie di maggiore utilizzazione, individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto. 3. Entro il 1º gennaio 2004, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell’ambiente, verifica, sulla base dei dati forniti dalle regioni, se e in che misura le finalità indicate al comma 1 dell’articolo 90 siano state realizzate con l’utilizzo del gettito già acquisito. In caso di esito positivo, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell’am- Art. 93 Poteri delle regioni e delle province autonome 1. Le misure dell’imposta di cui all’articolo 92 possono essere variate con apposita legge dalle regioni e dalle province autonome, entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto dal 1º gennaio successivo in misura non superiore all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale. 2. Le regioni e le province autonome possono, con legge, differenziare su base territoriale le misure dell’imposta fino ad un massimo del 10 per cento in relazione alla densità abitativa dell’intorno aeroportuale. Art. 94 Sanzioni e contenzioso 1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell’imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo è dovuta la sanzione nella misura stabilita dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalità di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997. 2. Il contenzioso è regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle Finanza & Fisco Pag. 5872 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 emissioni sonore di cui all’articolo 90, superino le mica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utisoglie predefinite di livello massimo di rumore ac- lizzata per l’erogazione di contributi, nei limiti delle cettabile definito dal Ministro dell’ambiente. risorse finanziarie disponibili, per l’acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati diretArt. 95 tamente ed esclusivamente per attività di utilità soDisposizioni transitorie e finali ciale che per le loro caratteristiche non sono suscetti1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 sono soppresse bili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformal’imposta erariale sugli aeromobili di cui all’articolo zioni. Il contributo di cui al primo periodo del pre10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, converti- sente comma, sempre nei limiti delle risorse finanto, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, ziarie disponibili, è concesso altresì alle ONLUS lin. 165, e l’imposta erariale regionale sulle emissioni mitatamente alla donazione dei beni ivi indicati nei sonore degli aeromobili di cui all’articolo 18 della confronti delle strutture sanitarie pubbliche. Ai fini legge 27 dicembre 1997, n. 449. di cui al primo periodo, il citato Fondo è integrato 2. La perdita di gettito per lo Stato derivante dal- dell’importo di lire 10 miliardi per l’anno 2000 e di l’applicazione del comma 1 è compensata da una lire 15 miliardi a decorrere dall’anno 2001. Con decontestuale riduzione, di pari importo, dei trasferi- creto del Ministro per la solidarietà sociale sono stamenti per le regioni a statuto ordinario. bilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni 3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilan- di cui al presente comma. cio e della programmazione economica, di concerto 2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la regione Valle con il Ministro delle finanze, sentita la Conferenza d’Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzapermanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le no, le associazioni e le organizzazioni da queste deprovince autonome di Trento e di Bolzano, si prov- mandate all’espletamento del servizio antincendi ed vede all’attuazione del comma 2 e alla copertura del- aventi sede nei rispettivi territori, sono esonerate dal la perdita di gettito per l’erario derivante dalla sop- pagamento del canone radio complessivamente dopressione delle imposte di cui al comma 1, relativa- vuto per tutte le attività antincendi e di protezione mente alle regioni e province autonome. civile. Per gli stessi soggetti sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 1999 che non risultino incompatibili con impianti di telecomuCAPO V nicazioni esistenti appartenenti ad organi dello Stato NORME FINALI o ad altri soggetti autorizzati. Art. 96 Disposizioni in materia di volontariato e di canone radio per attività antincendio e di protezione civile Nota (1) L. 11 agosto 1991, n. 266 1. Al fine di sostenere l’attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (1), e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall’anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo- Legge-quadro sul volontariato Art. 6 Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. 2. L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. 3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all’articolo 3 e che alleghi- Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 n. 46/2000 – Pag. 5873 Art. 99 no alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. 4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l’effettivo svolgimento dell’attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato. 5. Contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. 6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all’Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall’articolo 12. 7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all’articolo 5, comma 1, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti. Proroga di termini 1. Nella legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2 (vedi pag. 5940), comma 1, nell’alinea, le parole: «entro nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»; b) all’articolo 3 (vedi pag. 5942), comma 7, primo periodo, le parole: «1º giugno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2001»; c) all’articolo 18 (vedi pag. 5945), comma 1, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «venti mesi»; d) all’articolo 35 (vedi pag. 5947), comma 1, le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2001». Art. 97 2. All’articolo 30, comma 19, secondo periodo, Proroga di termini per la concessione di della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (1), le parole: agevolazioni alle regioni Umbria e Marche «29 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «29 colpite da eventi sismici febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smal1. I termini previsti dal decreto del Ministro del- timento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000». l’interno 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati, in attuazione del disposto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, Nota (1) convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio L 23 dicembre 1999, n. 488 1999, n. 226, con l’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coor- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) dinamento della protezione civile n. 2991 del 31 Art. 30, comma 19 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. Patto di stabilità interno 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati di ulteriori (Omissis) dodici mesi. Art. 98 Rilevanza fiscale del bilancio dell’Ufficio italiano dei cambi 19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000. (Le parole da «29 febbraio 2000» fino alla fine del comma sono state così sostituite alle precedenti «29 febbraio 2000» dall’art. 99, comma 2, della L 21/11/2000, n. 342). 1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell’Ufficio italiano dei cambi, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il bilancio compilato in conformità dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo Art. 100 1998, n. 43, rileva anche agli effetti tributari». Riforma del sistema delle tasse e diritti marittimi 2. La disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sei 31 dicembre 1999. mesi dalla data di entrata in vigore della presente legFinanza & Fisco Pag. 5874 – n. 46/2000 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 ge, un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri: a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento o soppressione; b) semplificazione delle procedure di riscossione; c) definizione della quota da attribuire al bilancio delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, anche al fine di fare fronte, senza ricorso all’utilizzazione di fondi disponibili sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ai compiti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle autorità portuali, fermi restando i controlli contabili e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente per il finanziamento delle opere infrastrutturali contenute nei piani regolatori e nei piani operativi triennali approvati dai Ministri vigilanti; e) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina ed in particolare del capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recante revisione delle tasse e dei diritti marittimi. Art. 101 Semplificazione degli adempimenti contabili 1. Qualora intervengano, dopo l’entrata in vigore dei regolamenti previsti dall’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nuove disposizioni legislative che regolino le materie ivi disciplinate, a meno che la legge sopravvenuta non lo escluda espressamente, possono essere emanati comunque ulteriori regolamenti ai sensi e per gli effetti del predetto articolo 3, comma 136, della citata legge n. 662 del 1996. 2. Fra gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti di cui al citato comma 136 dell’articolo 3 della legge n. 662 del 1996, sono inclusi anche quelli relativi alla effettuazione di transazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni o servizi regolati con l’intervento di intermediari finanziari abilitati, con particolare riferimento alla semplificazione degli obblighi documentali, a tale fine potendosi prevedere la non obbligatorietà dell’emissione di fattura in presenza di idonea documentazione. Art. 102 Copertura finanziaria 1. Ai maggiori oneri recati dalla presente legge, valutati in complessive lire 42,6 miliardi per l’anno 2000, lire 2.508,85 miliardi per l’anno 2001 e lire 1.471,4 miliardi a decorrere dall’anno 2002 si provvede, quanto a lire 42,6 miliardi per l’anno 2000, 82,6 miliardi per l’anno 2001 e 175,4 miliardi per l’anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20002002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando, quanto a lire 26,6 miliardi per l’anno 2000, 72,6 miliardi per l’anno 2001 e 71,6 miliardi per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 16 miliardi per l’anno 2000, 10 miliardi per l’anno 2001 e 103,8 miliardi per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero delle finanze e per la restante quota mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge. 2. Le minori entrate recate dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, comma 3, e dall’articolo 69, a decorrere dall’anno 2004 sono valutate in lire 2.000 miliardi. Ai fini della relativa copertura, il Ministro delle finanze è autorizzato a rideterminare con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dalla presente legge, nella misura sufficiente a garantire il gettito necessario, salvo che Finanza & Fisco 16/12/2000 COLLEGATO FISCALE 2000 LEGGE 21/11/2000 N. 342 al reperimento delle risorse necessarie si provveda secondo le procedure previste dall’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, n. 46/2000 – Pag. 5875 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato. ALLEGATO 1 (articolo 61, comma 5) «TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis) Tariffa 1 Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate L. 50.000 Tariffa 2 Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate L. 150.000 Tariffa 3 Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate L. 500.000 Tariffa 4 Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore L. 1.100.000 Tariffa 5 Per trattori stradali: a) a 2 assi b) a 3 assi L. 1.100.000 L. 1.550.000 Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.». Finanza & Fisco
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